Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14842 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34827-2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

QUESTORE PROVINCIA TORINO MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente A.H., cittadino (OMISSIS), è trattenuto nel centro di permanenza di (OMISSIS).

Il Questore, ottenuta una prima proroga del periodo di trattenimento, ne ha chiesta una seconda, di trenta giorni, in quanto appariva probabile e dunque prossima, l’identificazione dello straniero.

Il Giudice di pace ha accolto la richiesta, che è qui impugnata dal ricorrente con un motivo di ricorso.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il decreto del Giudice di Pace ha disposto la proroga aderendo alle motivazioni che nella richiesta aveva fatto il Questore, basate, ossia, sulla circostanza che il suo ufficio si era attivato per l’identificazione ed era in attesa di risposta.

2.- Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 286 del 1998, art. 14 censurando la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui omette di verificare la fondatezza della richiesta, limitandosi a prendere atto della ragione addotta dal Questore, e senza compiere alcuna indagine circa la sussistenza di concrete possibilità di identificazione.

Il motivo è fondato.

Dispone il citato art. 14 che una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l’identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione, con la conseguenza che il Giudice di pace deve verificare se effettivamente il Questore indica elementi, e se questi siano concreti, dai quali indurre una possibile identificazione dello straniero.

Non può invece la proroga assumersi sulla base della mera affermazione del Questore che l’identificazione è in corso, senza indicazione, per l’appunto, di elementi che facciano ritenere che si arriverà alla identificazione dell’interessato e senza che la concretezza di tali elementi sia valutata dal Giudice di Pace (Cass. 6066/ 2019) il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento di proroga del Giudice di Pace. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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