Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14842 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SDI INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso

lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, E.N.I.T. AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO, in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

OPPORTUNITY COMMUNICATION & MARKETING S.R.L., in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, in proprio e nella qualità di mandataria

del raggruppamento temporaneo con le imprese Soleil 2000 s.r.l. ed

Euro Target s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA

ANGELO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SOLEIL 2000 S.R.L. nella qualità di mandante della costituenda

A.T.I. Opportunity Communicatione & Marketing s.r.l.

(mandataria) e

Euro Target s.r.l. (mandante), EURO TARGET S.R.L. nella qualità di

mandante della costituenda A.T.I. Opportunity Communicatione

&

Marketing s.r.l. (mandataria) e Soleil 2000 s.r.l. (mandante);

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 4028/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 02/09/2010;

uditi gli avvocati Marco ROSSI per delega dell’avvocato Federico

Tedeschini, Alfonso CELOTTO per delega dell’avvocato Angelo Clarizia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 7 marzo 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata l’Ordinanza del Consiglio di Stato del 2 settembre 2010.

Il caso deciso presenta questi tratti.

La s.r.l. Opportunity Communication Marketing (OC&M) ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento del 28 dicembre 2009 con cui l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) aveva aggiudicato l’appalto per la progettazione, costruzione ed allestimento dello stand Italia per la partecipazione alle principali fiere turistiche internazionali alla s.r.l. SDI International, con la quale aveva successivamente stipulato il contratto.

Con sentenza del 16 giugno 2010 il TAR ha accolto il ricorso,annullando l’aggiudicazione dell’appalto alla SDI, dichiarando privo di effetti il contratto, nonchè il subentro della OC&M, e condannando l’ENIT al risarcimento del danno per equivalente in favore di quest’ultima.

La SDI ha proposto appello chiedendo al Consiglio di Stato la sospensione della efficacia della sentenza impugnatà.respinta dalla menzionata ordinanza con cui il giudice di appello ha, invece, ritenuto che allo stato degli atti appariva corretta la pronuncia sulla cessazione degli effetti del contratto.

2. Per la cassazione del provvedimento SDI ha proposto ricorso con il quale, deducendo violazione degli artt. 103, 111 e 113 Cost., nonchè L. n. 53 del 2010, art. 10, ha addebitato al giudice amministrativo di avere violato i limiti esterni della propria giurisdizione avallando la decisione del TAR che non aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di sostituzione del contraente originariamente prescelto: disposta direttamente dal TAR che aveva in tal modo illegittimamente esercitato una potestà pubblica riservata all’amministrazione committente,e perciò invaso l’area della discrezionalità amministrativa.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed esservi dichiarato inammissibile,se sono condivise le considerazioni che seguono: costituiscono infatti principi del tutto consolidati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite: A) che l’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato abbia provveduto in sede di gravame sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto o della decisione impugnati, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie di contenuto decisorio, idoneo cioè ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, mentre il suddetto provvedimento difetta di tali connotati, investendo una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia (Cass. S.U. 12068/2007; 5052/2004; 534/1993); B) che in linea più generalesche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e) bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti cautelari e/o anticipatori degli effetti della sentenza di merito non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato (Cass. sez. un. 1144/2007;

27187/2007).

4. Vero è che una siffatta impugnazione può esser convertita in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, ma nel caso non ne ricorrono i presupposti in quanto: a) il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari atteso che, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C., essendo pur sempre possibile (Cass. 27537/2008; 9151/2008); b) il ricorso è stato proposto nella pendenza del procedimento di cognizione ordinaria dinanzi al giudice amministrativo dopo che la decisione di primo grado aveva esaminato il merito accogliendo anche i motivi aggiunti contenenti la istanza di adozione della pronuncia di subentro nel contratto,e quindi affermando per implicito la propria giurisdizione (Cass. sez. un. 25256/2009).

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

li pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’atra;che ritiene tuttavia debba concludersi con le considerazioni espresse nel 4 sub a) con le considerazioni relative all’inammissibilità del regolamento in riferimento ai procedimenti cautelari; e con esclusione dunque delle ulteriori argomentazioni contenute nel prosieguo (sub b del medesimo p. 4).

4. – Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile e la soccombente SDI condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la s.r.l. SDI Internazional al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’ENIT,in complessivi Euro 4.000 oltre alle spese prenotate a debito, nonchè in favore della s.r.l.

Opportunity Communication in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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