Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14841 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14841 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 22471-2012 proposto da:
GRECO GIUSEPPE -(GCR GPP 66H15 A912K) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZOGLIO
MIRCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata avverso l’ordinanza emessa 1’11/8/2012 nel proc n. 2171/2011 V.G.
dal TRIBUNALE di LODI , depositata il 13/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ stata depositata relazione del seguente tenore:

Data pubblicazione: 30/06/2014

1 — Giuseppe Greco, assunto il 3 marzo 2008 presso le Poste Italiane
ed assegnato alla sede di Lodi con le mansioni di addetto al recapito
della corrispondenza, ne venne licenziato il 4 novembre 2010 sulla
base dell’assunto che avrebbe occultato la corrispondenza invece di
recapitarla ; il ricorso di urgenza per la reintegra ed il successivo

procedure il Greco era stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, il Tribunale di Lodi revocò detta ammissione e, ritenendo che il
ricorrente avesse agito in giudizio con colpa grave, sia per la ritenuta
esistenza di prova documentale degli addebiti sia per la non
congruenza dei ricorsi che si sarebbero limitati ad affermazioni di
principio, senza dunque offrire una diversa ricostruzione dei fatti,
oggetto di incolpazione .

2 — Questi due decreti vennero impugnati con unico atto dal Greco ed
il relativo ricorso fu respinto con ordinanza del Presidente del
Tribunale di Lodi depositata il 13 agosto 2012, essendosi ritenuto
correttamente motivato il provvedimento di revoca, stante la
inconsistenza della linea difensiva portata dal Greco.
3 — Tale rigetto ha formato oggetto di ricorso per cassazione, sulla base
di quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate, nelle sue strutture locali e
centrale, non ha formulato difese.

4 – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la erronea valutazione,
da parte del Presidente del Tribunale, dell’ambito operativo dell’art.
136, II comma, d.P.R. 115/2002, laddove ha ritenuto ammissibile
esprimere un giudizio circa la colpa grave nell’intraprendere il giudizio,
con una valutazione ex post che gli sarebbe stata inibita, omettendo
altresì di considerare la violazione del proprio diritto a dimostrare gli
assunti contrari alla attualità delle incolpazioni — in sostanza: intervento
di terzi nel trafugamento della postaRic. 2012 n. 22471 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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reclamo vennero respinti; dal momento che per entrambe le

5 — Con il secondo motivo il ricorrente deduce un vizio di
ultrapefizione laddove il Presidente del Tribunale avrebbe -contra legem
— formulato un novellato giudizio sulla manifesta infondatezza delle
pretese dell’esponente, di competenza esclusiva del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.

una insufficiente e contraddittoria motivazione sull’esercizio del —
ritenuto illegittimo — potere di revisione della fondatezza della
domanda.

7 — Con il quarto motivo parte ricorrente fa valere la violazione dei
principi a presidio del “giusto processo” portati dall’art. 111 Costit e
dell’art. 6 delle norme CEDU, laddove non fu consentito l’ingresso dei
propri “informatori” e quindi non potè esplicarsi il proprio diritto di
difesa.

8 – I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
strettamente connessi nella loro articolazione argomentativa e
cospiranti al fine di far emergere la erronea perimetrazione del
concetto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
dipendente dalla colpa grave dimostrata nella difesa in giudizio.

9 — I mezzi sopra esposti non possono dirsi fondati.
9.a — Va innanzi tutto escluso che il giudizio in via provvisoria
formulato dalla particolare commissione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati sia preclusivo di un’ulteriore delibazione circa la
sussistenza di una colpa grave o della buona o mala fede ( anche
processuale) che eventualmente emergessero dalla successiva condotta
della parte nel corso del giudizio: ciò per l’evidente ragione che, mentre
la delibazione commessa all’organo professionale è basata
esclusivamente sulla prospettazione della parte, la successiva
valutazione giudiziale prende in esame il concreto svolgersi del
Ric. 2012 n. 22471 sez. M2 – ud. 13-05-2014
-3-

m

.u/e4cA,

6 – Con il terzo e connesso motivo viene denunziata la esistenza di

procedimento, così che è strutturalmente destinata ad essere formulata
solo all’esito di esso.

9.b — In secondo luogo il giudizio espresso in sede di revoca è
espressione di uno scrutinio commesso esclusivamente al giudice del
merito , dal momento che si concreta in una valutazione delle

parte ammessa al gratuito patrocinio, così che essa non può essere
sindacata in sede di legittimità se non specificando ove il ragionamento
del giudice sarebbe stato carente nella valutazione di elementi di
giudizio offerti dalle parti o dove non sarebbe stato conseguente
rispetto a determinati presupposti argomentativi o, infine, ove esso
non avrebbe esplicitato le ragioni per una scelta decisionale, profili
questi che nel ricorso non vengono affrontati, atteso che nel terzo
motivo — che appunto tratta del vizio di motivazione — viene fatta
valere la diversa questione della erroneità di dedurre la esistenza di una
colpa grave nell’introduzione del giudizio solo all’esito del medesimo.

9.b.1 — Il sostenere poi che la revoca sarebbe stata frutto di un non
consentito automatismo decisionale , tale da discendere, per ciò solo,
dal rigetto della domanda, non tiene conto della motivazione posta a
base di entrambi i provvedimenti di revoca.

9.c — Quanto infine alla violazione del diritto alla difesa — oggetto del
quarto motivo e, in parte, del primo – è convincimento del relatore che
esso non sia fatto valere — sia pure ai limitati fini di dimostrare la
insussistenza del presupposto della colpa grave — in modo adeguato,
mancando la riproduzione delle istanze istruttorie che si assumono
pretermesse; del provvedimento che le avrebbe disattese; dell’intero
svolgimento del procedimento di urgenza e di quello di primo grado, al
fine di consentire alla Corte di valutare: la concludenza dei mezzi
offerti all’esame del giudice; la congruità del provvedimento di rigetto;
Ric. 2012 n. 22471 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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emergenze di causa nell’ottica del riscontro con le affermazioni della

la utilizzazione delle prove — che il Tribunale assunse “documentali”degli addebiti a carico del Greco stesso.
10 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio per esser colà dichiarato
manifestamente infondato.”

del contraddittorio nella precedente fase del giudizio: al riguardo va
dato seguito a quell’orientamento di questa Corte che ritiene
contraddittore necessario ( anche) nel procedimento di revoca
dell’ammissione al gratuito patrocinio, non tanto l’Agenzia delle
Entrate, bensì il Ministero di Giustizia:le Sezioni Unite di questa Corte, con
sentenza n. 8516/12, hanno

infatti posto il principio cosi massimato:

“Posto che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex
art. 170, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività
espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio
contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente
su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo
patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve
considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del
procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di
restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel
Ministero della Giustizia, è parte necessaria”; non essendo stato
evocato, il Ministero, in giudizio innanzi al Presidente del Tribunale di
Lodi, ne risulta viziato tutto il susseguente procedimento ed il
provvedimento di esso conclusivo. Va dunque dichiarata la nullità del
procedimento di merito e dell’ordinanza qui impugnata, con
trasmissione della causa innanzi al Presidente del Tribunale di Lodi, in

Ric. 2012 n. 22471 sez. M2 – ud. 13-05-2014
-5-

Ritiene il Collegio che vada preliminarmente scrutinata la regolarità

diversa composizione soggettiva, affinchè provveda alla integrazione
del contraddittorio, regolando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte
Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del procedimento n. 2171/2011

della conseguente ordinanza resa 1’11-13 agosto 2012; rimette gli atti a quel
giudice che, in diversa composizione soggettiva, procederà all’integrazione
del contraddittorio con il Ministro della Giustizia e provvederà altresì alla
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 13/5/14 in Roma,nella camera di Consiglio della sezione VI-2

Il Presidente

V.G. del giudice designato dal Presidente del Tribunale di Lodi nonché

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