Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14841 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30290-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Firenze, viale Gramsci,

22, presso l’avv. ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente A.G. è cittadino del (OMISSIS), regione (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito perchè aveva aiutato il fratello di un suo amico in una fuga d’amore con una ragazza la cui famiglia disapprovava la relazione e soprattutto la fuga, e che dunque ha reagito con minacce, arrivando ad uccidere uno degli amici che avevano, insieme a lui, prestato aiuto alla coppia.

In realtà questa versione dei fatti è stata fornita per la prima volta davanti al Tribunale, mentre davanti alla Commissione il ricorrente aveva riferito di una alluvione, che distruggendo suoi beni, non avendo lo Stato indennizzato i proprietari danneggiati, lo aveva indotto ad andare via, ormai gravato dai debiti, pagando il viaggio con i proventi della vendita di un terreno della madre.

2.- Ricorre contro la decisione del Tribunale di non accogliere le sue richieste, già rigettate dall’organismo amministrativo, di protezione internazionale, con tre motivi. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- La ratio della decisione impugnata è innanzitutto nella inverosimiglianza del racconto del ricorrente sia per il contrasto radicale con quanto riferito alla Commissione sia per le contraddizioni in cui è incorso, ed in particolare di difformità rispetto alla stessa documentazione prodotta; ritiene la corte di merito, quanto alla protezione sussidiaria, che non vi siano situazioni di conflitto armato in (OMISSIS); quanto alla umanitaria che non risulta una integrazione in Italia e che la situazione del paese di origine non è tale da paventare violazioni di diritti fondamentali, tenuto conto delle relazioni familiari e sociali mantenute ivi dal ricorrente.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Contesta, in buona sostanza, il giudizio di inverosimiglianza sotto alcuni aspetti.

In primo luogo, ritiene che la corte abbia errato nel dare esclusivo rilievo alla versione fornita in sede giurisdizionale, anzichè a quella davanti alla Commissione; ritiene poi che la corte di merito non abbia cercato riscontri esterni alla sua tesi, così venendo meno all’obbligo di cooperazione istruttoria; ritiene infine che sia stato contraddittoriamente fatto riferimento ad uno dei documenti da lui offerti a prova della sua versione.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo argomento, la corte di merito non dice che va data prevalenza alla narrazione fatta davanti a sè a discapito di ogni altra; piuttosto rileva che il ricorrente ha fornito due versioni completamente diverse, una davanti alla Commissione e l’altra davanti al Tribunale, e che questo contrasto è argomento per affermare l’inattendibilità; in secondo luogo, una volta ritenuto intrinsecamente inattendibile il racconto, la corte non ha obbligo di cercare riscontri nella situazione oggettiva del paese di origine (Cass. 24575/ 2020; in termini analoghi 19177/2020).

Ad ogni modo, lo ha fatto rivenendo nelle fonti una smentita al fondamento della versione fornita dal ricorrente (p.5). Nè infine può dirsi contraddittorio il riferimento al documento di polizia allegato dal ricorrente, che secondo costui sarebbe, da un lato, ritenuto inattendibile e, per altro verso, usato a smentita del suo racconto: in realtà la corte ritiene che il documento è di dubbia ufficialità, ma che, anche a ritenerlo genuino, non costituisce conferma, ma semmai smentita della tesi del ricorrente.

5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente ritiene errata una valutazione del paese di origine in cui si pretende un conflitto armato generalizzato, dove non si tiene invece conto che anche minacce e persecuzioni provenienti da gruppi privati possono giustificare, anche in assenza di un conflitto armato, il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale, non avendo ritenuto credibile il ricorrente ha proceduto ad una valutazione della protezione sussidiaria limitata all’art. 14 citato, lett. C che è una forma di protezione consentita anche quando il racconto non sia ritenuto verosimile, ma proprio per via del fatto che la protezione è accordata in quanto nel paese esiste una situazione di conflitto armato generalizzato, che mette in pericolo i civili, a prescindere dalla loro situazione soggettiva.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria.

Il motivo costituisce una descrizione astratta dell’istituto ed una censura al fatto che la corte di merito non avrebbe tenuto in conto alcuno la sua situazione lavorativa.

Il motivo è inammissibile.

La censura non è specifica: a fronte di una ratio fondata sulla mancata integrazione in Italia e sulla insussistenza di pericoli in caso di rimpatrio, relativamente al godimento dei diritti fondamentali, il ricorrente osserva che non è stato dato rilievo alla sua situazione lavorativa, ma non dice quale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il Pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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