Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14841 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/06/2017),  n. 14841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21837/2015 proposto da:

S.C., L.M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE DE PAOLA, che li rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 232/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 12/01/2015 e depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, depositato il 5 febbraio 2015 la Corte d’appello di Perugia respingeva l’opposizione presentata da L.M.F. e S.C. per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo. Il processo presupposto era consistito in altro giudizio di equa riparazione introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma con separati ricorsi, poi riuniti, depositati il 2/3 novembre 2009 e concluso con decreto con il quale veniva dichiarata l’incompetenza, depositato il 26.09.2012, riassunto avanti alla Corte di appello di Genova con ricorso depositato il 13.12.2012 e concluso con decreto depositato il 09.04.2013; rilevava la corte adita che benchè all’epoca della instaurazione del giudizio la giurisprudenza non avesse ancora un orientamento consolidato in merito alla competenza territoriale, tuttavia le Sezioni Unite della Corte di legittimità avevano composto il contrasto con decisione di poco successiva alla introduzione del giudizio, 16.03.2010, per cui il ritardo sarebbe dipeso anche da una scelta negligente degli stessi ricorrenti. Aggiungeva che comunque essendo durato complessivamente il procedimento per equa riparazione tre anni e quattro mesi, il superamento del periodo ragionevole era limitato ad un anno e quattro mesi, considerando un anno per ciascun grado, per cui non era indennizzabile alcun ritardo.

Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti, sulla base di due motivi.

E’ rimasta intimata l’Amministrazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 50 c.p.c., assumendo che non possa essere addossata la responsabilità di avere adito un giudice incompetente alla parte che ha curato l’introduzione del giudizio, giacchè la giurisprudenza della corte di legittimità è nel senso che la circostanza non esoneri il giudice dal dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria d’incompetenza.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti di appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001.

La proposizione della domanda indennitaria per irragionevole durata del processo, ancorchè davanti ad un giudice incompetente, costituisce evento idoneo ad introdurre un valido giudizio di equa riparazione, purchè la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (Cass. n. 22498 del 2006; di recente, nella medesima materia: Cass. n. 22729 del 2014). La realizzazione di questo effetto richiede che: a) la domanda sia stata proposta ad un giudice investito di giurisdizione, ma incompetente in ordine alla domanda in concreto a lui rivolta; b) il giudice officiato si sia dichiarato incompetente; c) il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente, con atto che deve avere il contenuto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. e cioè il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio (Cass. 18170 del 2004), il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il processo già iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico processo (Cass. n. 8752 del 1994), l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione (Cass. n. 2276 del 2001; n. 8124 del 2004).

Resta escluso l’effetto conservativo nel caso di estinzione dell’originario procedimento e di instaurazione di un nuovo procedimento (al riguardo cfr. Cass. n. 6717 del 1991).

Nella specie, dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale della questione sollevata) emerge che il giudizio presupposto – avente ad oggetto una prima domanda di equa riparazione – era stato effettivamente proposto dapprima innanzi alla Corte d’appello di Roma e che, a seguito della dichiarazione d’incompetenza di quest’ultima, il procedimento era stato poi riassunto davanti alla Corte d’appello di Genova, onde la ridetta conservazione degli effetti della domanda anche ai fini del computo della durata complessiva della controversia.

Di converso la Corte d’appello ha respinto la domanda di equa riparazione sul rilievo che dalla durata complessiva del giudizio presupposto doveva essere detratto il periodo antecedente alla riassunzione avanti al giudice dichiarato competente, giacchè era da riferire ai ricorrenti l’erronea individuazione della competenza territoriale del primo giudice adito, senza tenere conto che la sentenza n. 6307 del 2010, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte avevano composto un contrasto relativo al criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, comma 1, legge n. 89 del 2001, era intervenuta successivamente all’introduzione dell’originario ricorso (anno 2009).

Effettivamente, coglie nel segno l’osservazione dei ricorrenti, secondo cui la Corte d’appello ha errato nell’escludere dalla durata complessiva del giudizio presupposto la fase introdotta avanti alla Corte di appello di Roma, dichiaratasi incompetente, senza operare alcun esame circa la efficacia di detto ricorso, ai fini della determinazione di un processo quiescente, e del relativo atto di riassunzione.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese di novembre 2009, fase conclusa con decreto con il quale veniva dichiara l’incompetenza, depositato il 26 settembre 2012, riassunto poi avanti alla Corte di appello di Genova con ricorso depositato il 13 dicembre 2012 ed è terminato con decreto depositato il 9 aprile 2013. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa tre anni e quattro mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in un anno, nonchè il termine di quattro mesi per la proposizione della riassunzione, la durata irragionevole risulta essere stata di circa due anni.

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, ai ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 500,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 1.084,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Ai ricorrenti compete, altresì, il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’importo di Euro, 1.084,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto al giudizio di merito in Euro 890,00 per compensi, oltre accessori di legge, e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro, 800,00, oltre spese generali e accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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