Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14840 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14840 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 9143-2012 proposto da:
MUCCI RENATO (VICCRNT41A01F839K) MUCCI CARLO
(MCCCRL3621F839M) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI
MAURO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOLA
CARLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MUCCI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BRIZZI GIOVANNI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/06/2014

avverso la sentenza n. 1100/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 2/03/2011, depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2012 n. 09143 sez. M2 – ud. 17-04-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375
c.p.c.:

Renato Mucci contro Nicola Mucci, la Corte d’appello di Napoli, con
sentenza non definitiva n. 2577 dell’1.9.2009, rigettava nel merito l’eccezione
di simulazione oggettiva di un contratto stipulato con scrittura privata in data
11.7.1979 col quale il de cuius, Paolo iviucci, aveva alienato al figlio Nicola la
nuda proprietà di un appartamento, riservandosene l’usufrutto. Tale eccezione
era stata sollevata dagli attori per paralizzare la domanda riconvenzionale con
la quale il convenuto aveva chiesto accertarsi l’avvenuto trasferimento in
proprio favore di detto immobile, che secondo gli attori, invece, formava
oggetto della successione ereditaria.
Proseguito il giudizio d’appello, Carlo e Renato Mucci proponevano
querela di falso volta a dimostrare che la scrittura privata dell’11.7.1979 era
stata formata mediante abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco.
Quindi, con sentenza definitiva n. 2052 del 5.4.2011 la Corte rigettava
l’appello, ritenendo che la querela di falso fosse preclusa dal giudicato
formatosi sulla validità della scrittura per effetto della ridetta pronuncia non
definitiva, contro la quale non era stato proposto ricorso per cassazione, né
formulata la relativa riserva.
2. – Contro tale sentenza definitiva ricorrono per cassazione Carlo e Renato
Mucci.
2.1. – Resiste con controricorso Nicola Mucci.
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“1. – Nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria promosso da Carlo e

3. – I ricorrenti propongono un unico motivo d’impugnazione articolato in
due censure.
3.1. – Con la prima denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.
184 c.p.c., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353/90, nonché il

ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Tale censura si svolge in buona parte contro la
sentenza di primo grado, che qualificando come domanda e non come
eccezione la reconventio reconventionis di simulazione formulata dagli attori,
l’aveva dichiarata inammissibile. Quindi parte ricorrente sostiene che la
querela di falso non sarebbe preclusa perché il giudicato si sarebbe formato su
di una domanda diversa, non potendosi identificare la domanda d’inefficacia e
di nullità per simulazione della scrittura privata dell’11.7.1979 con quella di
nullità della stessa scrittura per abuso di foglio firmato in bianco.
3.2. – Il secondo motivo denuncia, sulla base di considerazioni
sostanzialmente analoghe, la violazione e falsa applicazione dell’art. 221
c.p.c. e il vizio di motivazione circa l’esistenza dell’abuso di foglio firmato in
bianco, in relazione ai mi. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
4. – Il motivo — a parte l’inammissibilità delle critiche mosse alla sentenza
di primo grado — è infondato in entrambe le censure in cui si articola, e che
conviene esaminare congiuntamente per la loro ripetitività.
4.1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicato,
formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il
deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni
giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili
questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali,
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vizio motivazionale in ordine alla scrittura privata dell’11.7.1979, in relazione

sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali
e necessari della pronuncia (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 14535/12, 22520/11,
8612/06 e 375/00).
4.1.1. – Nella specie, rettamente la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la

positivo della falsità contrasterebbe, infatti, col giudicato interno formatosi
sulla pronuncia di primo grado, confermata con la sentenza non definitiva
d’appello del n. 2577 dell’1.9.2009, con la quale il Tribunale ha dichiarato
che l’appartamento in contestazione appartiene a Nicola Mucci per effetto
della ridetta scrittura privata intercorsa col de cuius. L’una statuizione logicogiuridica non potrebbe coesistere con l’altra.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art.375, n. 5 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale nessuna delle parti
ha depositato memoria.
III. – Di conseguenza il ricorso va respinto.
IV. – Le spese, liquida come in dispositivo, seguono la soccombenza della
parte soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che
liquida in € 2.700,00, di 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.4.2014.

querela di falso della scrittura dell’11.7.1979. L’ipotetico accertamento

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