Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14840 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30081-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Modena, corso Duomo, 20,

presso l’avv. DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- Il ricorrente I.S. è cittadino (OMISSIS).

Risulta impossibile conoscere le ragioni per le quali è fuggito dal suo paese, giungendo in Italia e qui chiedendo protezione, che poi è stata negata.

Il ricorso, che pure è articolato in 27 pagine, non contiene alcuna notizia quanto al fatto storico, ossia alla vicenda che è alla base della richiesta di protezione; neanche il provvedimento impugnato fa cenno alcuno, sia pure sintetico, a tale vicenda.

Sappiamo soltanto che già in passato il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria e che, avutone rigetto, ha fatto ricorso alla autorità giudiziaria, che, con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2017, ha rigettato le sue richieste.

Il provvedimento ora impugnato prende atto di questo precedente e si limita a valutare il diritto alla protezione, internazionale ed umanitaria, alla luce di un fatto nuovo, ossia di una telefonata nella quale la sorella del ricorrente, che vive ancora in Pakistan, suggerisce al fratello di non rientrare perchè rischia la vita.

2. Questa decisione è impugnata da I. con tre motivi di ricorso. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- Innanzitutto, il ricorso è nel suo insieme inammissibile per assoluto difetto della esposizione del fatto storico, che non è contenuto neanche nella esposizione dei motivi, e che non può ricavarsi dal provvedimento impugnato.

Il che rende praticamente impossibile un vaglio minimo dei motivi di ricorso, che presuppongono che si conosca la vicenda storica.

4.- Anche a voler prescindere da tale omissione, i tre motivi, sono comunque inammissibili.

5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e mira a contestare il giudizio di inverosimiglianza del racconto ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere una istruttoria più approfondita onde verificare meglio la fondatezza di quanto esposto da ricorrente relativamente al suo caso.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio del decreto impugnato, che è nel senso di ritenere ormai giudicato il giudizio di inverosimiglianza del racconto, come statuito dalla Corte di Appello del 2017 (p. 3), racconto quindi che il Tribunale non prende proprio in considerazione, salvo a valutare la domanda di protezione alla luce di quello che è indicato dal ricorrente come fatto nuovo, successivo alla decisione del 2017, ossia la telefonata intercorsa con la sorella.

Peraltro, se anche vi fosse possibilità di sindacare il giudizio, mai reso, di verosimiglianza, occorrerebbe sapere quale è il fatto non creduto dal Tribunale, fatto che, invece il ricorrente non espone.

6. Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente considerato il rilievo che hanno le minacce e le persecuzioni, ai sensi della citata norma, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è inammissibile.

Denuncia violazione dell’art. 14, lett. a) e b) che si riferiscono ad ipotesi dipendenti dalla condizione soggettiva del richiedente rifugio, che non sono dunque esaminabili dal giudice se costui non crede al racconto e dunque alla prospettata situazione soggettiva.

Il giudice di merito è tenuto invece a valutare la domanda sotto il profilo della lett. c) medesimo articolo, onde valutare se esista una situazione di conflitto armato generalizzato.

Il Tribunale ha fatto un tale accertamento, ed ha escluso, non solo con giudizio motivato da diffuso rinvio alle fonti di conoscenza, ma neanche qui contestato, che non sussistano condizioni di quel genere, che impediscano il rimpatrio.

7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente la corte non ha tenuto in considerazione la sua integrazione in Italia, mentre per il resto la censura consiste in diverse pagine di descrizione dell’istituto e della giurisprudenza, senza riferimento al caso concreto.

La ratio della sentenza impugnata è che non basta, da sè, l’integrazione raggiunta in Italia per evitare il rimpatrio, tesi, in principio, corretta, dovendosi accertare che, data la situazione del paese di origine, il rimpatrio faccia perdere il livello di godimento dei diritti raggiunto in Italia, o che comunque impedisca il godimento di quelli fondamentali.

Tutto ciò però presuppone che si sappia quale è il livello di integrazione raggiunto in Italia, che invece è taciuto dal ricorrente.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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