Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14840 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24102/2013 proposto da:

GRIMALDI HOLDING SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, Dott. G.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZA NAVONA 49, presso lo studio dell’avvocato ELVEZIO SANTARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CARLO

CAVANNA, GIUSEPPE MICHELE GIACOMINI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BENI IMMOBILIARI SRL, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, Sig. O.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EMANUELA BAJ, FRANCESCO MUNARI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato STEFANO CARLO CAVANNA;

udito l’Avvocato ANTONIO RIZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Grimaldi Holding S.p.a. ha proposto ricorso, illustrato da memoria e fondato sti un unico motivo, avverso la sentenza n. 407/2013, depositata in data 22 marzo 2013, con cui la Corte di appello di Genova ha dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’intero atto di appello proposto dall’attuale ricorrente nei confronti di Beni Immobiliari S.r.l. e avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 4371/2008 di rigetto delle domande formulate in primo grado dalla Grimaldi Holding S.p.a. nei confronti di Beni Immobiliari S.r.l..

La società per ultima indicata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si deduce “nullità del procedimento di appello (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione della norma processuale di cui all’art. 342 c.p.c.”.

La società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che l’atto di appello da essa proposto difettasse dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. e che, in particolare, tutti i motivi di gravame non fossero sufficientemente specifici. Al riguardo, sostiene che, essendo stato l’atto di appello notificato in data 6 marzo 2009, alla fattispecie andrebbe applicato l’art. 342 c.p.c, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e che l’impugnazione proposta sarebbe stata formulata in modo conforme al dettato normativo di cui all’art. 342 c.p.c., nel testo all’epoca vigente.

2. Vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sollevate dalla controricorrente, in quanto la ricorrente ha, sia pure in sintesi, riportato, contrariamente a quanto assunto dalla controparte, i fatti di causa (v. ricorso p. 3-4) e ha formulato il ricorso nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Neppure sussiste l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autonomia e autosufficienza del ricorso, pure eccepita dalla controricorrente, alla luce del contenuto del predetto atto.

3. L’unico motivo di ricorso è fondato.

Va evidenziato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. – nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie all’esame, risultando l’atto di appello proposto nel 2009 -, in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. 10 settembre 2012, n. 15071).

Inoltre questa Corte ha pure statuito che, in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso all’esame, deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta nè l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, nè una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione (Cass. 23/10/2014, n. 22502; v. pure Cass. 18/09/2015, n. 18307).

Tali principi sono condivisi dal Collegio e vanno ribaditi in questa sede.

Nella specie, dall’esame dei cinque motivi di appello – riprodotti in ricorso, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, risulta che gli stessi, così come formulati, sono sicuramente riferibili alle argomentazioni della sentenza impugnata; con essi, peraltro, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicchè ben possono ritenersi tutti ammissibili, alla luce dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

5. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, alla quale competerà pronunciarsi sull’appello proposto, oltre che sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello dì Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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