Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14840 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/06/2017),  n. 14840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19149/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., D.P.M.T.;

– intimati –

avverso il decreto n. 50946/14 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso

il 13/10/2014 e depositato il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, depositato il 16 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione presentata da L.G.A. e D.P.M.T. per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo. Processo presupposto tre procedure esecutive immobiliari riunite, svoltesi innanzi al Tribunale di Nola dal 29.12.1992 al 16.07.2013 a carico dei medesimi opponenti, per cui riteneva che la durata irragionevole fosse da determinare in 17 anni e liquidava per ciascun ricorrente la somma di Euro 16.250,00, oltre interessi legali.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero, sulla base di due motivi.

Sono rimasti intimati gli originari ricorrenti-opponenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

Va preliminarmente ritenuta la regolarità del contraddittorio, in quanto avendo avuto esito negativo il primo tentativo di notifica del ricorso presso il difensore degli originari ricorrenti – effettuato in data 16.07.2015, come emerge dalle relate – l’Amministrazione si è prontamente attivata in data 23.07.2015 per rinnovare la notificazione ai ricorrenti, che è andata a buon fine.

Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., per avere la corte territoriale riconosciuto l’equo indennizzo senza alcuna considerazione delle vicende in concreto caratterizzanti il giudizio presupposto, in particolare che i ricorrenti avevano la posizione di debitori esecutati, nonostante detta posizione avesse formato oggetto di una specifica eccezione.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che: a) il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Cass. n. 89/16); b) la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. n. 14382/15). La Corte territoriale non ha offerto alcuna motivazione al riguardo, sebbene fatto sottoposto alla sua attenzione.

Il secondo motivo, con il quale – in via subordinata – si censura, deducendo il vizio di motivazione, la quantificazione dell’indennizzo alla luce delle circostanze sopra esposte, rimane superato dall’accoglimento del primo mezzo.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento della restante censura.

Il decreto impugnato va pertanto cassato.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Infatti, accertata l’inesistenza di paterna d’animo da irragionevole durata del giudizio presupposto, non operando per il debitore esecutato la presunzione di danno non patrimoniale, la domanda va rigettata.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità possono essere compensate per essere recente l’orientamento espresso da questa Corte in materia.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, respinge la domanda di equa riparazione;

dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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