Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14840 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio 581 dell’avvocato RIBALDONE MARIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONINI MAURO CARLO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MACUGNAGA;

– intimato –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze n. 87/2005 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO

depositata il 26/01/2005 e la n. 135/2010 del Tribunale di Verbania

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito l’Avvocato Maria RIBALDONE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’A.G.A.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il TAR Piemonte, con sentenza del 26 gennaio 2005, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda con cui T.M.R. proprietaria di un terreno nel comune di Magugna (in catasto al fg. 23, mapp. 608,609 e 252), ne aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno per l’illegittima espropriazione realizzata con l’irreversibile trasformazione del bene (cd. occupazione espropriativa).

Anche il Tribunale di Verbania adito dalla T. per ottenere il medesimo risarcimento del danno,con sentenza del 24 febbraio 2010 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario osservando che la controversia era successiva al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000,perciò appartenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istitutita dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato e recepito dalla L. del 2000, art. 7.

T.M.R. ha quindi proposto in data 19 luglio 2010 ricorso per denunciare il conflitto negativo di giurisdizione; mentre il Comune di Magugna non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le Sezioni Unite osservano che la giurisdizione a conoscere delle richieste risarcitorie proposte con ricorso del 19 novembre 2002, dalla T. per l’avvenuta occupazione espropriativa da parte del comune di un terreno di sua proprietà onde realizzare un parcheggio pubblico,appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ritenuto dal Tribunale di Verbania.

Invero, tanto il TAR Lombardia, quanto il Tribunale di Verbania hanno ritenuto il ricorso dell’espropriata chiarissimo nel prospettare come causa petendi della domanda risarcitoria la avvenuta irreversibile trasformazione del fondo per la realizzazione dell’opera perfezionata alla scadenza del periodo di occupazione legittima, in difetto del tempestivo decreto di esproprio.

Su tali premesse giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite,nei cui confronti nessun rilievo hanno prospettato le parti, dopo la nota sentenza 191 del 2006 della Corte Costituzionale, ha enunciato i seguenti principi, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa: a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi – interessi legittimi;

b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, dichiarò l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;

c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla teste richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7 (Cass. sez. un. 11531 e 23321/2009; 10444, 19501, 26374 e 30254/2008;) Nel caso in esame, poichè il ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR è stato notificato il 19 novembre 2002, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere affermata alla stregua della norma indicata al punto C) che precede;

e deve conseguentemente essere cassata la sentenza 26 gennaio 2005 che l’ha erroneamente declinata; con rimessione delle parti davanti a quest’ultimo giudice.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo,cassa la decisione del TAR Piemonte 26 gennaio 2005 e rimette le parti davanti al suddetto Tribunale amministrativo al quale rimette di provvedere sulle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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