Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1484 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 30/06/2020, dep. 25/01/2021), n.1484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27333/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da B.M., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di aver svolto l’attività di contadino, e di aver lasciato il proprio paese d’origine per timore di essere ucciso dallo zio che lo aveva maltrattato, picchiato e minacciato di morte, per appropriarsi di un bue di sua proprietà.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come le circostanze riportate dal ricorrente non sono credibili nè riconducibili alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra escludendo anche la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 che neppure era sussistente un conflitto armato in corso tale da dar vita a una situazione di violenza indiscriminata sul territorio del (OMISSIS). Infine, non ricorrevano neppure i gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 5); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente” il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e alla L. n. 110 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omesso esame dell’art. 10 Cost.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non sussiste nessun omesso esame di fatti decisivi, avendo il tribunale compiutamente esaminato la vicenda umana sottoposta alla sua attenzione e perchè propone censure di merito che mirano in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio, circostanza non consentita nella fase di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso (Amnesty International, v. pp. 10 e 13 e ss. e sito del Ministero degli Esteri, v. pp. 14-15) a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale anche nella forma sussidiaria.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Va, poi, precisato, che l’art. 10 Costt. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, all’art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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