Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1484 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1484 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 15033-2008 proposto da:
TOSELLI SERGIO C.F. tslsrg49ellf351j, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARALE
PIERCARLO, DEMARIA CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3456

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 24/01/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
e:cc-Art.2.k IS
t– ,31.44
VIA
th presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 555/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 31/05/2007 R.G.N. 2203/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO,

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Cuneo, Sergio Toselli proponeva opposizione
awerso la cartella esattoriale notificatagli il 4.5.03, con la quale gli
veniva ingiunto il pagamento della somma di E.28.781,69 a titolo di
contributi per il periodo gennaio 1995-maggio 1999, oltre ad interessi e
somme aggiuntive, richieste a seguito del verbale ispettivo 31.1.01.

prescrizione estintiva quanto alle presunte omissioni parziali afferenti
agli anni 1995 e 1996.
L’Inps, costituendosi in giudizio anche quale mandatario della società di
cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., confermava la fondatezza delle pretese
scaturenti dal verbale ispettivo, rilevando peraltro che, a seguito
dell’eccezione di prescrizione, il credito a titolo di contributi e somme
aggiuntive era stato rideterminato nella somma di E. 17.900,80.
Si costituiva in giudizio anche la concessionaria G.E.C. s.p.a. che
aderiva alle difese prospettate dall’Inps.
Dopo l’audizione di alcuni testi, con sentenza del 22.11.2004, il
Tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava la cartella esattoriale e
condannava l’Inps al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS; resisteva il Toselli.
Dopo avere acquisito documentazione presso la Guardia di Finanza di
Cuneo, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 31
maggio 2007, accoglieva il gravame e respingeva l’opposizione alla
cartella esattoriale, condannando il Toselli al pagamento delle spese del
doppio grado.
Per la cassazione propone ricorso il Toselli, affidato a tre motivi, poi
illustrati con memoria.
L’ INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 345, comma 3, 210 e 213 c.p.c. (art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.).

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Lamentava !Insussistenza del debito di cui eccepiva comunque la

Lamenta che la Corte di merito si basò, irritualmente, solo sui
documenti prodotti tardivamente dall’INPS in sede di gravame, nonché
sulla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, sempre in
grado di appello, attraverso irrituale ordine di esibizione.
Lamenta che i giudici di appello ordinarono l’esibizione della
documentazione alla Guardia di Finanza in considerazione del fatto che

immotivatamente disattesa dal primo giudice, evidenziando l’odierno
ricorrente che l’Istituto non aveva neppure insistito nell’istanza, pur a
seguito delle prove testimoniali ammesse, circostanza dalla quale la
Corte di merito avrebbe dovuto desumere la rinuncia dell’INPS al
provvedimento. Si duole inoltre che così operando, la Corte di merito
aveva violato le preclusioni processuali previste dal codice di rito, senza
neppure motivare in ordine all’eventuale indispensabilità della
documentazione acquisita.
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: “In ossequio al
disposto dell’art. 345, c. 3 c.p.c., vengano ritenute inammissibili in
appello le prove documentali precostituite prodotte per la prima volta
nel giudizio di secondo grado, nonché l’istanza di esibizione di
documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c. formulata dall’appellante per la
prima volta, in sede di gravame e in assenza dei presupposti previsti
dalla norma citata (motivazione in ordine alla indispensabilità della
prova ai fini della decisione della causa ovvero dimostrazione
proveniente dalla parte interessata di non aver potuto produrre tali
documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile); nel rispetto e nella corretta interpretazione degli artt. 210
e 213 c.p.c., venga chiarita la diversa struttura e finalità degli istituti
previsti agli articoli suddetti, di modo che l’istanza di esibizione ex art.
210 c.p.c. formulata nel ricorso in appello non possa ritenersi una
riproposizione dell’istanza di esibizione ex art. 213 c.p.c. formulata in
primo gradd’.
Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

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la richiesta, in realtà formulata ex art. 213 c.p.c. dall’INPS, era stata

Occorre infatti evidenziare che l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è
strumento processuale assolutamente distinto dalla richiesta di
informazioni alla pubblica amministrazione di cui all’art. 213 c.p.c., sia
per i presupposti (necessità dell’iniziativa di parte e prova del possesso
dei documenti da parte del destinatario dell’ordine di esibizione —ex

plurimis, Cass. ord. n. 23120 del 16/11/2010-; la sua indispensabilità,

essere disposta anche d’ufficio); sia per la natura pubblica o privata del
soggetto destinatario del prowedimento, ma soprattutto quanto
all’oggetto della richiesta: mentre la richiesta di ordine di esibizione è
diretta ad acquisire uno o più specifici documenti che l’istante dimostri
essere in possesso dell’altra parte o di un terzo (e di non esserne o
poterne essere a sua volta in possesso), la richiesta di informazioni alla
pubblica amministrazione ha per oggetto informazioni scritte relative ad
atti e documenti propri dell’amministrazione stessa, trovando dunque il
suo alveo naturale per gli atti e documenti istituzionalmente in possesso
della p.a. e non già di documenti di cui la parte istante abbia o possa
avere possesso altrimenti.
Deve inoltre evidenziarsi che dalla indispensabilità della esibizione ai fini
della decisione della causa deriva la necessità della prova, a carico
dell’istante, di non aver potuto produrre tali documenti nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanze su cui la
sentenza impugnata nulla dice.
La Corte di merito ha in sostanza confuso i due strumenti ed ha peraltro
erroneamente affermato che l’istanza di esibizione era stata già
proposta dall’INPS in primo grado, senza che il Tribunale l’avesse
minimamente esaminata. Risulta invece dagli atti che l’Istituto aveva
solo sollecitato al giudice di primo grado la richiesta di informazioni alla
p.a.
L’istanza di esibizione, come visto assolutamente diversa da quella
proposta in primo grado, non poteva dunque essere accolta dalla Corte
di merito, tanto meno nell’esercizio dei poteri officiosi, non essendo

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arg. ex art. 118 c.p.c.; laddove la richiesta di informazioni alla p.a. può

comunque ammissibile, attraverso l’ordine di esibizione, superare le
preclusioni processuali previste dall’art. 437 (o 345) c.p.c. (Cass. n.
13533\11), trattandosi comunque di strumento istruttorio residuale
utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile
“aliunde” (Cass. ord. n. 23120\10).
Ed invero il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt.

di prove nel processo, configura un’eccezione al principio generale
dell’incidenza sulle parti dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2697 cod.
civ., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i
limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché, anche nel rito del lavoro,
tale richiesta non può essere sostitutiva dell’onere che incombe sulla
parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non
può pretendere di ricercare mediante l’attività del giudice stesso (cfr.
già Cass. n. 1522\83). La pur pacifica discrezionalità del potere
officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli
artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l’esibizione di un documento
sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle
parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane quindi subordinata alle
molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94
disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un’idonea
motivazione, che nella specie difetta, anche in considerazione del più
generale dovere di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale
discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del
documento ai fini della prova di un fatto (Cass. 20.6.11 n. 13533).

Na potrebbe ritenersi che l’istanza di esibizione di documenti ex art. 210
cod. proc. civ. possa essere proposta per la prima volta in appello, in
quanto strumentale rispetto all’acquisizione di prove precostituite alle
quali risulterebbe in tesi inapplicabile il divieto stabilito dall’art. 345 cod.
proc. civ.
Ed invero, dopo l’autorevole insegnamento delle sezioni unite (senti. n.
8202 e 8203 del 2005) è pacifico che anche nel rito del lavoro, in base

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118 e 210 cod. proc. civ., di ordinare, su istanza di parte, l’acquisizione

al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c. (che
stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di
prova dei quali intende awalersi, ed in particolar modo i documenti, che
deve contestualmente depositare -onere probatorio gravante anche
sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 13 del 1977) e 437, secondo comma, c.p.c., che, a

mezzi di prova -fra i quali devono annoverarsi anche i documentil’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale
atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei
documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo
della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio,
a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del
terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i
documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e
decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado
di appello.
Il previsto contemperamento con la cd. ricerca della verità materiale,
cui pure è informato il processo del lavoro, presuppone pur sempre una
congrua motivazione circa l’indispensabilità dei documenti, che nella
specie, come detto, difetta, sicché ben può concludersi che nel giudizio
di appello soggetto al rito del lavoro l’istanza di esibizione di documenti,
ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., è sottoposta agli stessi limiti di
ammissibilità previsti dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., con
riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa
non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia
stata richiesta nel giudizio di primo grado (Cass. n. 24414\09).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti,
inerenti l’efficacia probatoria della documentazione acquisita dalla

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sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi

Guardia di Finanza, e l’efficacia ed attendibilità dei testimoni escussi in
primo grado.
4.-Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi
con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame
della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi
comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

P.Q. M.

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