Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1484 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20356/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI PERS IND T.A. SRL, UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONe,
A.C. in proprio e nella qualità di rappresentante legale
pro tempore, A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUIGI LUCIANI N. 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA
BITTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LAI, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 32/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAGLIARI del 10/07/201,1, depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avvocato LAI GIUSEPPE, difensore dei controricorrenti, che
chiede l’infondatezza del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., verificato il rituale perfezionamento della notifica sia del ricorso che del controricorso, e disposta l’adozione della motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad accertamento di un maggior reddito di impresa (e conseguentemente dei soci) pari ad Euro 1.097.356,00 – con riguardo alla vendita, nell’anno 2006, di nove unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in loc. (OMISSIS) (Comune di (OMISSIS)) – l’Agenzia delle Entrate deduce, con unico motivo di ricorso, la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la CTR “ritenuto che le presunzioni su cui si fondava l’accertamento di maggiori ricavi non fossero assistite di requisiti” di gravità, precisione e concordanza, i quali però “vanno ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale e non con specifico riferimento a ciascuna inferenza induttiva”.
2. La censura è inammissibile.
3. Invero, sotto l’apparenza di una violazione di diritto – e peraltro del solo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non anche dell’art. 2729 c.c. – il motivo veicola in realtà una dettagliata contestazione del merito della decisione, segnatamente con riguardo alla valutazione delle circostanze puntualmente ed unitariamente esaminate dal giudice d’appello, ai fini della contestata infedeltà dei ricavi.
4. Ciò risulta in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il giudizio di legittimità non può risolversi nella revisione del ragionamento derisorio e nella riformulazione del giudizio di fatto (ex plurimis, Cass. nn. 959/15, 14233/15, 26860/14).
5. Il ricorso va quindi respinto con condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per l’amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017