Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14839 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14839 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

LO DICO Angelo (LDC NGL 50M03 B602G), rappresentato e
difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato
Davide Lo Giudice, ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Alberico II n. 4, presso lo studio legale
dell’Avvocato Giuliana Sapienza;
1.
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

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.

Data pubblicazione: 30/06/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
emesso il 6 dicembre 2012 e depositato in data 7 gennaio
2013.

udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso in riassunzione depositato
il 21 marzo 2011 presso la Corte d’appello di
Caltanissetta a seguito della dichiarazione di
incompetenza per territorio della Corte d’appello di
Palermo, Lo Dico Angelo ha chiesto la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento
dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio
da lui instaurato dinnanzi alla Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Sicilia, con ricorso depositato in
data 29 marzo 2005 e deciso con sentenza pubblicata il 28
dicembre 2010, dolendosi altresì della lunga durata – dal
1973 – della fase amministrativa che aveva preceduto il
giudizio pensionistico;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio
presupposto avesse avuto una durata irragionevole di un

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

anno e tre mesi scomputati dalla durata complessiva i tre
anni di ragionevole durata; liquidava quindi in favore del
ricorrente la somma di 937,50 euro, ritenendo congruo il
criterio di computo ragguagliato ad euro 750,00 per i

ed euro 1.000,00 per i successivi;
che Lo Dico Angelo ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato ad un motivo di
ricorso, cui ha resistito, con controricorso,
l’amministrazione intimata.
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di gravame il ricorrente,
lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
4 della legge n. 89 del 2001, si duole che la Corte
territoriale abbia erroneamente circoscritto il computo
della durata complessiva del procedimento pensionistico
alla sola fase processuale;
che il ricorso è infondato;
che in tema di equa riparazione per superamento del
termine di ragionevole durata del processo, ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione
all’art. 6, par. l, della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali, non è computabile,

primi tre anni eccedenti il termine di ragionevole durata

ai fini della determinazione della durata complessiva del
processo presupposto, il procedimento amministrativo che
lo abbia preceduto, anche quando il preventivo esperimento
ne sia normativamente prescritto, senza predeterminazione

dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241
(prevedente all’art. 2 un termine massimo generalizzato,
per i casi non regolati da particolari disposizioni, di
gg. 30), non partecipando siffatti procedimenti della
natura giurisdizionale del processo, che secondo la
normativa in precedenza citata è soltanto quello che si
svolge davanti ad un giudice;
che sono invece computabili, ai fini della suddetta
ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento di
attività

endoprocessuali,

riferibili

ad

organi

dell’apparato giudiziario ed ausiliari del giudice, nonché
le protrazioni del processo determinate
altri soggetti istituzionali, comunque

dall’operato di
incidenti sul

relativo corso (Cass. S.U., n. 4429 del 2014);
che a tale principio si è attenuta la Corte d’appello
di Caltanissetta con il provvedimento impugnato, sicché il
ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità possono
essere compensate tra le parti in considerazione del fatto

di un termine massimo e lo stesso sia svolto prima

che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite è
intervenuta dopo la proposizione del ricorso;
che, risultando il presente giudizio esente dal
pagamento del contributo unificato, non sussistono le

dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

compensa le spese del

giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Il Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10
giugno 2014.

condizioni per la dichiarazione della sussistenza

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