Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14839 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30061-2019 proposto da:

J.O.R.R.O.J., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORLI’ CESENA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- Il ricorrente J.R. è cittadino del (OMISSIS), da cui racconta di essere fuggito per evitare le conseguenze della sua omosessualità: sin da adolescente egli aveva un rapporto omosessuale con un compagno di scuola, figlio di un politico potente, ma la loro relazione è stata scoperta dal fratello del compagno, e ciò ha indotto i due amanti prima a nascondersi per qualche giorno e poi ad iniziare un lungo addio al loro paese, passando attraverso l’Iran, la Turchia, dove il compagno sarebbe rimasto ferito e i due si sarebbero divisi, e poi Grecia, l’Austria ed Italia, dove ha chiesto protezione.

2.- Ricorre avverso il rifiuto della tutela richiesta, con un solo motivo di ricorso. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di merito non ha ritenuto verosimile il racconto, per la stessa genericità e per le contraddizioni intrinseche; ha escluso che in (OMISSIS) via sia un conflitto armato generalizzato; ha infine negato la protezione umanitaria difettando sia la prova di una qualche integrazione sia di altre ragioni ostative al rimpatrio.

4.- Con l’unico motivo di ricorso J. denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il motivo è un insieme di argomenti diversi, il cui senso potrebbe essere questo: che la corte sbaglia ad escludere un clima di conflitto armato generalizzato in (OMISSIS), come dimostrato da alcune sentenze di merito, che, per contro, lo riconoscono; va evidenziato, che tra queste sentenze, solo poche si occupano effettivamente di questa circostanza, ossia della esistenza in (OMISSIS) di un conflitto armato generalizzato, mentre altre, tra quelle riportate in ricorso, si occupano della protezione umanitaria o dello status di rifugiato riconosciuto a perseguitati politici.

Ma, in tali termini, il motivo è inammissibile.

Fermo restando che il giudizio sulla credibilità del ricorrente non è scalfito, peraltro neanche contestato direttamente, fermo ciò, l’accertamento svolto dalla corte di merito in ordine alla situazione (OMISSIS), ai sensi della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è fondato su fonti aggiornate ed attendibili, che escludono un conflitto armato generalizzato, altro essendo un clima di sporadiche violenze, qui non rilevante, e questo accertamento non può essere ritenuto inattendibile adducendo decisioni di merito di segno contrario, ma semmai contestando l’attendibilità, la non attualità, delle fonti cui ha fatto ricorso la corte di merito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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