Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14839 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19033/2013 proposto da:

COMUNE ALESSANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica, dott.

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E ALBANESE

61/C C/O GELODI E AMOROSO, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO

AMOROSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AQP SPA, B.C., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FERNANDO AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Avendo B.C. e C.S. convenuto, con atto di citazione notificato rispettivamente il 19 marzo 2004 e il 22 marzo 2004, il Comune di Alessano e Acquedotto Pugliese S.p.A. davanti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase perche’ fossero condannati a risarcire loro i danni subiti nel novembre 2003 in un proprio immobile per allagamento da fuoriuscita di liquami dalla rete fognaria, ed essendosi entrambi i convenuti costituiti resistendo – il Comune in particolare eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere responsabile della manutenzione della rete fognaria solo Acquedotto Pugliese S.p.A. -, il Tribunale, con sentenza del 28 settembre 2009, accoglieva la domanda e dichiarava Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto responsabile esclusivo della manutenzione della rete fognaria, tenuto a manlevare il Comune.

Avendo Acquedotto Pugliese S.p.A. proposto appello principale contro tale sentenza e avendo il Comune di Alessano proposto appello incidentale, mentre B.C. e C.S. si costituivano chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15 novembre 2012 – 7 gennaio 2013, accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo il quantum dei danni di B.C. e C.S. al cui risarcimento condannava solidalmente Acquedotto Pugliese e il Comune, e altresi’ accoglieva l’appello incidentale per l’effetto dichiarando Acquedotto Pugliese tenuto a manlevare il Comune dalle spese di lite del primo grado.

2. Ha presentato ricorso il Comune di Alessano, sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., e del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 14641, vizi motivazionali al riguardo e violazione di principi giurisprudenziali, il secondo adducendo omessa pronuncia sulle spese processuali tra il ricorrente e Acquedotto Pugliese S.p.A. con violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1.1 Il primo motivo adduce, in sostanza, che solo Acquedotto Pugliese e’ responsabile per un rapporto di gestione affidatogli dal ricorrente con convenzione dell’8 agosto 2002, in forza della quale sarebbe venuto meno il rapporto di custodia ex art. 2051, del Comune rispetto alla rete fognaria, sulla quale quest’ultimo non avrebbe piu’ alcun potere. Il giudice d’appello ha richiamato l’articolo 3 della suddetta convenzione per dedurne la responsabilita’ anche del Comune, ma l’articolo riguarderebbe solo una generica funzione di controllo sulla gestione dell’impianto effettuata dall’Acquedotto Pugliese; e l’art. 8 della convenzione prevederebbe una responsabilita’ del Comune solo per fatti “non imputabili alla gestione”.

Sul piano motivazionale, poi, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo rappresentato dal non essere B.C. e C.S. “soggetti estranei alle pattuizioni contenute nella convenzione”, laddove questi invece erano stati edotti di essa dal Comune, che li aveva invitati a proporre ogni istanza ad Acquedotto Pugliese S.p.A.: e per dimostrare cio’, con evidente inammissibile fattualita’, il ricorrente richiama il contenuto di testimonianze.

Infine, secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe violato il R.D.L. n. 1464 del 1938, e i conseguenti principi giurisprudenziali per cui, in forza di tale regio decreto, Acquedotto Pugliese sarebbe responsabile per legge, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c..

3.1.2 Per meglio comprendere il motivo – che, come si e’ visto, e’ di contenuto plurimo, per non dire affastellato – e’ il caso di richiamare in sintesi la motivazione della sentenza impugnata su questi profili.

Premesso che l’appellante principale, cioe’ Acquedotto Pugliese, aveva, in subordine a una radicale riforma della sentenza di primo grado rigettante la domanda attorea, chiesto di dichiarare la responsabilita’ concorsuale degli attori e/o del Comune, e premesso altresi’ che il Comune come appellante incidentale aveva chiesto in primo luogo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, deve intendersi che, nella parte della motivazione in cui (pagina 4s.) la corte territoriale esamina il profilo della esclusiva responsabilita’ negata da Acquedotto Pugliese, essa implicitamente considera anche il primo motivo dell’appello incidentale del Comune.

Rileva, in sintesi, il giudice d’appello che per la responsabilita’ di Acquedotto Pugliese deve richiamarsi l’articolo 5 della convenzione da questo sottoscritta con il Comune l’8 agosto 2002, che prevede la responsabilita’ del gestore per il “buon funzionamento dei servizi” e specifica che “grava sul gestore la responsabilita’ derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo”. Ad avviso del giudice d’appello, peraltro, “correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto la concorrente responsabilita’ del Comune”, cui l’art. 3, di tale convenzione attribuisce la funzione di controllo sull’impianto, quale suo proprietario e custode, e cio’ dal momento che “i terzi danneggiati sono soggetti estranei alle pattuizioni contenute nelle convenzione”; peraltro, in forza dell’articolo 5, e’ pure da condividere con il giudice di primo grado che “il gestore e’ obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilita’ connessa con i servizi”.

Dunque, la corte territoriale conferma la sentenza di primo grado sull’avere ritenuto corresponsabile il Comune con Acquedotto Pugliese nei confronti di B.C. e C.S., che entrambi avevano citato, escludendo la corte ogni concorso di responsabilita’ degli stessi danneggiati. Come il giudice di primo grado, tuttavia, dichiara in sostanza il diritto alla completa rivalsa del Comune nei confronti di Acquedotto Pugliese, in forza della convenzione tra essi stipulata, che non poteva invece incidere sulla responsabilita’ ex art. 2051 c.c., del Comune nei confronti di B.C. e C.S. in quanto soggetti estranei ad essa.

3.1.3 E’ il caso di rilevare con immediatezza l’inconsistenza dell’argomento del ricorrente per cui B.C. e C.S. non sarebbero stati estranei alla convenzione perche’ il Comune li aveva indirizzati a chiedere il risarcimento ad Acquedotto Pugliese, dato che una siffatta informazione, ovviamente, non coincide con l’inclusione dell’informato in un rapporto negoziale.

Per quanto concerne, poi, la convenzione dell’8 agosto 2002, su di essa le argomentazioni del Comune sono inficiate da carenza di autosufficienza, in quanto viene definita “versata in atti” senza indicare con la necessaria specificita’ ne’ quando e da chi fu prodotta, ne’ dove ora si rinvenirebbe (cfr. sull’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento ad atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresi’ devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza, Cass. sez. 1, 19 agosto 2015 n. 16900; Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8569; Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2012 n. 4220; Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2010 n. 6937). E d’altronde non puo’ ritenersi bastante a integrare l’autosufficienza del motivo la trascrizione dell’articolo 5 della convenzione, se non altro perche’ la corte territoriale, come si e’ visto, fonda il suo ragionamento pure sull’art. 3; al quale fa riferimento poi anche il ricorrente per sostenere che il suo secondo comma non attiene alla funzione di controllo riconosciuta dalla corte territoriale, affermazione assertiva giacche’ il ricorrente non si premura di trascriverlo, esattamente come non trascrive l’art. 8, comma 2, cui fa un ulteriore riferimento generico.

3.1.4 Infine, il ricorrente adduce la violazione, oltre che dell’art. 2051 c.c., (la cui violazione deriverebbe dalla convenzione di cui sopra, per quel che si comprende dai precedenti argomenti del motivo che negano la sussistenza del rapporto di custodia in forza di essa: sul cui contenuto, pero’, come si e’ appena visto, il motivo non e’ autosufficiente), del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, richiamando giurisprudenza concernente tale normativa (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19773 e Cass. 16 aprile 1997 n. 3248).

Anche sotto questo aspetto il motivo non e’ autosufficiente, in quanto non indica – e non lo fa neppure nella descrizione del fatto e dello svolgimento del processo che costituisce la premessa del ricorso – quando avrebbe addotto la violazione della suddetta normativa prima del ricorso per cassazione, dovendosi poi al contrario rilevare che dalla sentenza impugnata emerge che sia in primo grado, sia in secondo grado il Comune aveva fondato il suo preteso difetto di legittimazione passiva esclusivamente sulla convenzione stipulata con Acquedotto Pugliese S.p.A. l’8 agosto 2002.

E vi e’ di piu’. La normativa del 1938 invocata ora dal ricorrente e’ stata abrogata dal D.Lgs. 5 novembre 1999, n. 141, art. 8, comma 1, lett. e) – e cioe’ prima dell’evento di tracimazione del novembre 2003 da cui e’ insorta la presente causa, oltre che anteriormente alla convenzione dell’8 agosto 2002 -, decreto legislativo che ha trasformato l’Ente Autonomo per l’acquedotto pugliese in Acquedotto Pugliese S.p.A. (affidando poi nuovamente alla S.p.A. all’articolo 2 – fino al 31 dicembre 2018 “le finalita’ gia’ attribuite all’ente dalla normativa riguardante l’ente stesso”, tra le quali quello che era stato stabilito dall’articolo 1 del regio decreto, cioe’ “la costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura, compresi gli allacciamenti degli edifici alla rete, negli abitati serviti dall’acquedotto pugliese”).

Non e’ dunque conformata in modo corretto la doglianza in esame, onde si ferma il suo vaglio al livello di inammissibilita’, senza spazio per valutarne pertanto il merito (meramente ad abundantiam, pertanto, si ricorda che piu’ volte questa Suprema Corte ha riconosciuto comunque l’obbligo di vigilanza e di controllo della pubblica amministrazione sulla rete fognaria comunale in relazione alla responsabilita’ di custodia ex art. 2051 c.c.: Cass. sez. 1, 26 gennaio 1999 n. 674; Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 n. 6515; Cass. sez. 19 marzo 2009 n. 6665).

Tutto il primo motivo, in conclusione, risulta infondato.

3.2 Il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sulle spese processuali tra il ricorrente e Acquedotto Pugliese S.p.A., con violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c..

Accogliendo l’appello incidentale del Comune, la corte territoriale l’avrebbe pero’ frainteso, intendendolo attinente all’obbligo di garanzia del Comune nel suo rapporto con i danneggiati, e dunque evidenziandone la copertura delle spese di lite che il Comune avrebbe a questi dovuto rifondere. Cosi’ effettivamente si riscontra nella sentenza impugnata che, in motivazione, afferma che il Comune mediante l’appello incidentale aveva censurato la sentenza di primo grado “nella parte in cui non estende il diritto di manleva del Comune alle spese di lite”, mentre “dalla lettura del testo contrattuale si evince che l’obbligo di garanzia e’ totale, si’ da ricomprendere le spese di lite”. E nel dispositivo (capo b), in accoglimento dell’appello incidentale, la corte territoriale conseguentemente dichiara Acquedotto Pugliese S.p.A. tenuto “a manlevare il Comune dal pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore di B. e C.”.

Che si tratti, pero’, di un fraintendimento il motivo in esame lo adduce in modo assertivo, ancora una volta senza adempiere al canone di autosufficienza. Viene affermato, infatti, che l’appello incidentale avrebbe riguardato la condanna alle spese di lite di Acquedotto Pugliese a favore del Comune ora ricorrente, senza pero’ riportare alcun passo dell’appello incidentale che dimostri tale fraintendimento (anche le sue precisate conclusioni come appellante incidentale davanti alla corte territoriale sono sul punto generiche); e il ricorso su questo profilo del tutto generico e’ pure nella premessa (pagina 3). Cio’ conduce alla inammissibilita’ del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto gli intimati non si sono costituiti.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara non esservi luogo a decisione sulle spese del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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