Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14839 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6619/2009 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato MASI DAMIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORSA Valerio, giusta mandato a

margine del ricorso ex art. 35;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 27/01/09,

depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1. H.R. ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Interno, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso la sentenza in data 29.1.2009, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, in ordine al ricorso proposto dal medesimo H.R. in data 9.12.2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari in data 12 novembre 2008, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;

1.1. Non hanno svolto difese gli intimati;

Osserva:

Il ricorso appare inammissibile perchè privo di quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Infatti, ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, dopo il 2.3.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di ad all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità anche il ricorso per regolamento di competenza, proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto. Tale conclusione si giustifica, sia perchè, pur trattandosi di mezzo di impugnazione distinto dal ricorso per cassazione (artt. 42, 43, 46 e 4 7 cod. proc. civ.) quanto a condizioni di proponibilità, il regolamento è chiesto alla Corte di cassazione anch’esso con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.) e si deve fondare sulla postulazione del vizio di violazione di norme sulla competenza, così come il ricorso per cassazione per il motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 2, per cui l’art. 366 bis, prescrive il detto requisito, sia sulla base di un preciso riscontro normativo, che si rinviene nel nuovo art. 380 ter, là dove prevede che il procedimento di decisione del regolamento di competenza ch’esso disciplina trovi applicazione solo ove il presidente (della sezione assegnataria del ricorso per regolamento) non ritenga di provvedere ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, che disciplina il procedimento di decisione in camera di consiglio nei casi diversi dalla decisione sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione. Poichè tra i casi di cui a detto primo comma v’è anche quello dell’art. 375, n. 5, comma 1, novellato, che, fra l’altro, si riferisce all’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 bis, appare evidente che il legislatore della riforma ha supposto l’applicabilità di questa norma, come del n. 4 novellato dello stesso art. 366, all’istanza di regolamento di competenza, poichè, se fosse altrimenti sarebbe inspiegabile il generico rinvio a tutti i casi di cui all’art. 380 bis, comma 1, e, quindi, anche a quello dell’art. 375, n. 5, che il legislatore avrebbe dovuto invece limitare, eccettuando fra le ipotesi da esso previsto quella del difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis (e quella della stessa indicazione del motivo afferente alla competenza, che, evidentemente, è riferibile all’istanza di regolamento) (V., per tutte, Sez. 3, Ordinanza n. 4071 del 21/02/2007).

Ove si condividano i rilievi innanzi formulati, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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