Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14839 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/06/2017),  n. 14839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17861/2015 proposto da:

M.C., L.M.S.U., R.M.,

P.G., PO.GI., T.O., C.L.,

D.G., G.F., CU.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE CORONAS, rappresentati e difesi

dall’avvocato NINO SALVATORE GIOVANNI BULLARO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministero pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso il decreto n. 111/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 10/11/2014 e depositato il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 aprile 2011 avanti alla Corte di appello di Perugia, A.A., + ALTRI OMESSI

La Corte d’appello, con il decreto depositato il 19 gennaio 2015, ha rigettato la domanda, ritenendo l’improponibilità della domanda fino al 1 aprile 2010, giacchè solo in detta data era stata proposta istanza di prelievo; ha escluso poi il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in base al medesimo tenore letterale della pronuncia adottata in quel giudizio laddove rilevava che il diritto dei ricorrenti ad un miglior inquadramento era “per risalente orientamento giurisprudenziale palesemente inammissibile”.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte da taluni degli originari ricorrenti, indicati in epigrafe (n. 10), articolato su un unico motivo.

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio. I ricorrenti censurano con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU), che la corte di merito abbia escluso la sussistenza del danno non patrimoniale presumendo la insussistenza ab origine di interesse al ricorso in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrari che evidenziavano il possibile esito negativo dell’iniziativa giudiziale nonostante il ricorso nel giudizio amministrativo presupposto fosse stato introdotto nel 1993, e non già nel 2003, epoca in cui non era stata ancora pronunciata dalla Corte Costituzionale la sentenza sulla questione de qua, risolta nel 2001. E al riguardo cita la sentenza n. 18581 del 2012 di questa Corte.

Il ricorso è inammissibile.

L’assunto dei ricorrenti consiste in ciò che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere consolidato l’orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla loro richiesta, dal momento che la domanda nel giudizio presupposto era stata introdotta fra il 23 ed il 29 maggio 1993, e non, come sostenuto dalla corte di merito, nel 2003, epoca in cui vi era stata la pronuncia della Corte Costituzionale. All’evidenza, la denuncia proposta integra un vizio revocatorio, risolvendosi nell’affermazione di un errore percettivo del giudice di merito, per avere ritenuto depositato il ricorso nel giudizio presupposto nell’anno 2003 e non nel 1993.

Invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è precisato che “il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 8180 del 2009), non risultando peraltro che la questione abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso non può quindi trovare ingresso con il mezzo impugnatorio fatto valere.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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