Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14838 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13014/2013 proposto da:

G.P.L., (OMISSIS), B.C. (OMISSIS),

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocati FEDERICO GAVINO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.E., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA

NICOLAIS, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ARIANNA ROVERE, GIUSEPPE MARIA NADALINI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 322/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GIULIA NICOLAIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 9 agosto 2001 B.C. e G.P. convenivano F.G. ed F.E. davanti al Tribunale di Genova, adducendo che dalla proprietà dei suddetti – l’interno (OMISSIS) del condominio in cui anch’essi erano condomini – sovrastante la propria e a cui si accedeva con scala esterna defluiva l’acqua piovana nel loro giardino, con effetti pregiudizievoli, e intridendo pure i muri che lo circondavano. Pertanto ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni, consistenti nella spesa necessaria per il ripristino del giardino, nel pregiudizio derivante dall’impossibilità del godimento del giardino e nei costi sostenuti dagli attori per ottenere l’intervento della Usl e per una perizia stragiudiziale. Disposta c.t.u., che accertava l’intervenuta riparazione dell’unico gradino rotto della scala e la non incidenza della scala sull’accumulo di umidità nel giardino, il Tribunale respingeva le domande attoree con sentenza del 1 febbraio – 10 marzo 2005.

Avendo B.C. e G.P. proposto appello contro tale sentenza ed essendosi gli appellati costituiti resistendo, disposta ulteriore c.t.u., la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 febbraio – 7 marzo 2013 lo respingeva.

2. Hanno presentato ricorso B.C. e G.P. sulla base di cinque motivi, il primo denunciante violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè vizio motivazionale, il secondo violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2698 c.c., il terzo violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., il quarto vizio motivazionale quanto alla c.t.u. e violazione dell’art. 2698 c.c. e il quinto violazione dell’art. 91 c.p.c..

Si difendono con controricorso F.G. ed F.E., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque sia rigettato.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di documentazione fotografica e di diffida della Usl.

Questo motivo contiene una pluralità di doglianze.

Lamentano anzitutto i ricorrenti che i giudici di merito non avrebbero inquadrato il caso nell’art. 2043 c.c.. L’asserto è palesemente infondato, poichè, nella sua seppur sintetica sentenza, la corte territoriale ha esaminato una fattispecie che, anche se non è stato menzionato l’art. 2043 c.c., è indubbiamente inquadrata nella responsabilità aquiliana, senza alcun cenno, d’altronde, ad altra fonte di obbligazione.

In secondo luogo viene addotto che il giudice d’appello avrebbe dovuto utilizzare le fotografie allegate al fascicolo di parte (facendo riferimento specificamente alla relazione del geometra C. dotata di documentazione fotografica), le quali, senza bisogno di assistenza tecnica, dimostrerebbero che è la scala che scende dalla proprietà F. nel giardino dei ricorrenti la causa del degrado del muro, tramite la caduta e l’infiltrazione anomala di acque. Si tratta di una censura indubbiamente fattuale – in quanto propositiva di una valutazione alternativa di elementi probatori – e come tale inammissibile.

In terzo luogo si richiama una lettera di diffida della Usl che costituirebbe un’attestazione fonte di prova ex art. 2699 c.c., di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto. Peraltro, non è indicato dove e quando è stata prodotta, e soprattutto non se ne riporta il contenuto, se non in modo generico, per cui la doglianza patisce carenza di autosufficienza. Ad abundantiam, si osserva che i controricorrenti hanno riportato in controricorso il contenuto della diffida, da cui emerge in realtà che l’unica imposizione dell’Usl ai F. è stata il rifacimento del gradino della scala, che essi hanno compiuto, addebitandosi invece ogni ulteriore criticità al condominio.

Quarta censura è identificabile nell’affermazione che la Usi avrebbe accertato violazione dell’art. 20 del Regolamento per l’igiene del suolo e dell’abitato del Comune di Genova, cioè un comportamento colposo, di cui il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto, violando l’art. 2043 c.c. e violando altresì l’art. 115 c.p.c., non avendo posto le prove offerte a fondamento della sua decisione. Anche questa censura patisce della carenza di autosufficienza propria della censura precedente.

Come quinta doglianza, prendendo le mosse dal fatto che l’art. 115 c.p.c., comma 2, prevede l’utilizzabilità del notorio e della comune esperienza, si adduce che le fotografie agli atti farebbero comprendere che il degrado lamentato deriva dalle acque provenienti dai gradini. E’ evidente che, come nella seconda doglianza, si propone una inammissibile richiesta di revisione, da parte del giudice di legittimità, della valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

La sesta censura adduce che la servitù di scolo per cui la proprietà F. (interno (OMISSIS) del condominio) è fondo dominante deve comunque creare il minimo disagio per il fondo servente (quello dei ricorrenti): invece lo scolo delle acque avrebbe danneggiato il muro del giardino e il consulente tecnico di parte L. avrebbe denunciato “pericolosi distacchi di intonaco”. La conformazione della doglianza corrisponde a quella della doglianza precedente: prendendo le mosse da una regola normativa, la censura subito si sposta, però, su un piano fattuale/probatorio, per ottenere un terzo grado di merito. Inammissibile pertanto deve definirsi anche questa censura.

Infine si adduce che la corte territoriale aveva ammesso la produzione di un CD sulla situazione della scala in un giorno di pioggia, ex art. 345 c.p.c., sostenendo quindi i ricorrenti che tale CD smentirebbe la c.t.u. espletata nel secondo grado e lamentando che, nonostante l’ammissione abbia dimostrato il rilievo del CD, questo non è stato considerato una volta mutato il presidente del collegio. La doglianza, a tacer d’altro, è ictu oculi ancora una volta orientata a prospettare un’alternativa valutazione degli esiti del compendio probatorio che in questa sede è inammissibile proporre.

Tutto il primo motivo, in conclusione, è privo di consistenza.

3.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2698 c.c., che sarebbe ravvisabile nel fatto che i ricorrenti avevano chiesto prova testimoniale, che non sarebbe stata ammessa, pur essendo stata assorbita dalla c.t.u. solo una parte dei relativi capitoli.

Il motivo è privo di alcun pregio, sia perchè fa riferimento come violazione di legge a una norma non pertinente – l’art. 2698 c.c., che concerne i patti relativi all’inversione o alla modifica dell’onere probatorio -, sia perchè, ancora una volta, chiede una revisione sul piano degli esiti probatori al giudice di legittimità.

3.3 Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,. denuncia violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., non essendo legittimo che il giudice fondi la motivazione esclusivamente sulla consulenza tecnica d’ufficio ignorando le altre prove, e soprattutto la diffida della Usl.

Il motivo è infondato, poichè, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a esternare specificamente nella motivazione il vaglio di tutti gli elementi probatori (v. p. es. Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, per cui appunto “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”; e cfr. sulla stessa linea Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719) e, dall’altro, la c.t.u. può apportare al libero convincimento del giudice anche il valore di una vera e propria prova, qualora si tratti di una c.t.u. percipiente, come indubbiamente emerge dagli atti essere stata nel caso in esame (sul valore di prova della c.t.u. percipiente v. ex multis S.U. 4 novembre 1996 n. 9522, Cass. sez.3, 23 febbraio 2006 n. 3990, Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6155, Cass. sez. 5, 11 maggio 2012 n. 7364, Cass. sez. 3, 26 febbraio 2013 n. 4792, Cass. sez. 1, 10 settembre 2013 n. 20695, Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013 n. 28669 e Cass. sez. 1, 29 gennaio 2014 n. 1904).

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contraddittoria motivazione riguardo alla c.t.u. e violazione dell’art. 2698 c.c., nonchè contraddittoria motivazione rispetto alle produzioni in atti. Si adduce che le due c.t.u. espletate avrebbero rilevato che il gradino rotto aveva aggravato non più del 10% l’ammaloramento del muro, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere la domanda, condannando i F. all’esecuzione delle opere richieste e a un parziale risarcimento del danno, avendo gli attori diritto a “non subire la caduta di intonaci” dal muro e dalla parte sotto la scala. Inoltre avrebbe dovuto essere risarcita la spesa per la perizia stragiudiziale e per l’intervento della Usl che non è vero non fossero spese documentate, come invece ritiene il giudice d’appello. Quest’ultimo, essendosi gli appellanti rimessi a un danno patrimoniale equitativo, avrebbe potuto liquidare il danno patrimoniale condannando gli appellati al pagamento delle spese suddette e a un quid pluris per il parziale non utilizzo del giardino e per i lavori di ripristino. Sarebbe poi riconoscibile anche la loro responsabilità ex art. 2051 c.c., pur nel caso in cui fosse corresponsabile il condominio, che sarebbe allora responsabile solidale.

Anche questo motivo è inaccoglibile. Il riferimento all’art. 2698 c.c., non è pertinente, come non lo è stato a proposito del secondo motivo. Quanto alla pretesa contraddittorietà motivazionale, questa di per sè non è denunciabile, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa nel 2013, ed è quindi assoggettata al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: e la questione del 10%, d’altronde, non è stata omessa nella considerazione del giudice d’appello, per cui non sussiste in concreto neppure l’unico vizio motivazionale che in astratto potrebbe addursi, ed è comunque diverso – si ripete – da quello della contraddittorietà. Ad abundantiam, si nota che non è configurabile alcuna contraddittorietà della motivazione rispetto a un elemento esterno e diverso da un ragionamento presente nella motivazione stessa, cioè, nel caso, la c.t.u.. Invero, anche in questo motivo i ricorrenti perseguono, a ben guardare, una revisione dell’accertamento fattuale: la corte territoriale ha affermato che la questione della limitata incidenza (non più del 10%) della rottura del gradino nel “ritorno” dell’acqua, essendo stata riparata la lastra, “è assorbita in quanto verrebbe in considerazione solo in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, che va respinta per difetto di prova, essendo essi richiesti in relazione alla limitazione dell’uso, che non risulta in base agli accertamenti, ed a imprecisate spese non documentate”: e la sintesi sopra tracciata del motivo evidenzia come in questo si argomenta per dimostrare che – a parte l’evidente questione nuova, e dunque inammissibile, dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e della correlata solidarietà con la responsabilità del condominio – vi sarebbe stata una prova sufficiente a supportare una condanna.

3.5 Infine, il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 91 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della condotta preprocessuale e processuale delle parti ex art. 116 c.p.c. e del rigetto di tutte le eccezioni pregiudiziali dei convenuti, che sarebbero incorsi, quindi, in una soccombenza sostanziale.

La doglianza è manifestamente infondata, dal momento che, a tacer d’altro, è indiscutibile che gli attuali ricorrenti siano stati soccombenti nel grado d’appello in misura totale, non essendo stato accolto il gravame neppure parzialmente, per cui, addossando loro le spese processuali, la corte territoriale altro non ha fatto che applicare correttamente l’art. 91 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione ai controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA