Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14838 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L’ABBATE AMINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO CIRINO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato RICCI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati AMALFA FRANCESCO, ANTONIO

CATALIOTO, per delega a margine del controricorso;

PRESIDENTE REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’

(REGIONE SICILIA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

ASP MESSINA (già ASL MESSINA N. (OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto n. 615/2010 del CONS.DI GIUST. AMM. SICILIA di

PALERMO, depositata il 08/05/2010;

uditi gli avvocati Cirino GALLO, Antonio CATALIOTO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

La Corte, a sezioni unite:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Consigliere relatore, visti ed esaminati gli atti;

osserva:

1. il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.R. 30 gennaio 1993, art. 8, negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

2. Di tale decisione viene domandata la cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

3. Vi è controricorso, con cui si sostiene l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza e, conseguentemente, la sussistenza di potestas judicandi in capo al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

4. Il ricorso appare manifestamente infondato. Con le recenti sentenze n. 2065 del 2011, n. 2818 del 2011, e altre conformi, queste Sezioni unite hanno precisato che l’evoluzione del sistema normativo conduce a ritenere la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza, essendo, a questi fini, assimilabile al giudicato. In. particolare, si è enunciato il principio secondo cui: “In tema di ricorsi amministrativi, l’evoluzione del sistema normativo – di cui sono indici significativi, da un lato, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 laddove prevede l’incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall’altro lato, l’art. 112 dell’allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che alla lettera b) prevede l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutivi1 e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo – conduce a configurare; la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza;

tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della Regione Siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario”.

5. Alla stregua di tale principio il Collegio valuterà, in camera di consiglio, se rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato”;

vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;

ritenuto che le considerazioni espresse nella relazione sono condivise dal Collegio, che le ribadisce e le fa proprie, dovendosi pertanto rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato, con compensazione delle spese del giudizio – fra lo parti costituite – in ragione del formarsi recente della giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto del incorso (nulla dovendosi disporre per le spese nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, non costituitasi in questa fase).

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Compensa lo spese del giudizio fra le parti costituite, nulla per le spese nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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