Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14837 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35827/2019 proposto da:

K.J., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCA BARGELLONI, e DONATELLA AMALTEI ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2347/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, K.J., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 5 giugno 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per timore di essere arrestato in seguito ad incidente stradale che aveva comportato il danneggiamento dell’auto e di una abitazione) non era credibile in quanto contraddittorio e privo di riscontri che lo stesso richiedente avrebbe potuto fornire in quanto documentazione in suo possesso o in possesso dei familiari con i quali era in contatto; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non potendosi ritenere, in base alle COI utilizzate (tra cui FH marzo 2018 e AI febbraio 2018), che in (OMISSIS) vi fosse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata contro la popolazione civile; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo sufficiente l’allegazione dei aver acquisito un certo grado di integrazione in Italia (sottoscrizione di contratto di servizio civile), essendo escluso che vi fosse prova, in base alle COI utilizzate, della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani in caso di rimpatrio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 5, lett. c) e art. 14 per aver la Corte territoriale rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza motivare sulla situazione carceraria del (OMISSIS) ed ai comportamenti tenuti dalle Forze dell’ordine, come avrebbe dovuto in ragione del timore di esso richiedente di essere arrestato in conseguenza dell’incidente stradale provocato.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso non è colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che verte sulla inattendibilità della storia personale narrata dal richiedente, ciò che preclude l’esame nel fondo di una denuncia concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 2 Cost., non avendo la Corte territoriale considerato operato la dovuta comparazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, mancando di considerare l’integrazione di esso richiedente in Italia e lo sradicamento in caso di rimpatrio compromettente il diritto fondamentale alla vita privata.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Per un verso la Corte territoriale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) ha esaminato la situazione di integrazione del richiedente in Italia e, per altro verso, le censure sono affatto generiche nel criticare la effettuata valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente medesimo con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, là dove – va rammentato – non assume rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019).

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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