Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14837 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12560/2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), G.L., considerati domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO FURLANETTO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE COSTRUZIONI FLLI G. SRL, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione sig. G.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato

UGO TICOZZI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1667/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ZENIO CATTIVERA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 26 agosto 2004 M.M. e G.L. – per quanto qui interessa della vicenda processuale – chiedevano, convenendola allo scopo davanti al Tribunale di Treviso, la condanna di Immobiliare Fratelli G. S.r.l. a risarcire i danni che avevano subito nella loro proprietà per l’esecuzione, da parte di essa, di lavori nel condominio in cui gli attori erano condomini, detto “(OMISSIS)” e sito in (OMISSIS).

La convenuta resisteva, ma il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2007, la condannava a pagare agli attori Euro 5000 oltre interessi legali e spese di lite.

Avendo Immobiliare Fratelli Gobbo S.r.l. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 aprile – 30 luglio 2012, lo accoglieva parzialmente, riducendo a Euro 1300 l’importo e condannando l’appellante a rifondere agli appellati metà delle spese di ciascuno dei due gradi, compensando l’altra metà.

2. Hanno presentato ricorso la G. ed il M., sulla base di tre motivi, il primo denunciante vizio motivazionale, il secondo violazione dell’art. 1226 c.c. e art. 112 c.p.c. e il terzo violazione della normativa sulle spese processuali.

Immobiliare Fratelli Gobbo S.r.l. si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui motivi d’appello “ovvero erronea valutazione delle prove documentali ed erronea e/o omessa valutazione delle prove orali”. Come ictu oculi dimostra questa parte finale della rubrica esattamente trascritta, il motivo, lungi dalla identificazione di vizi motivazionali nell’apparato motivativo – accurato e logico – che offre la sentenza impugnata, presenta una natura direttamente fattuale, richiedendo al giudice di legittimità una revisione della valutazione delle prove testimoniali e documentali operata dal giudice di merito, e allo scopo richiamando, in particolare, la lettera del 9 maggio 2003 con cui l’immobiliare Lezione Immobiliare avrebbe assunto un preciso impegno contrattuale nei confronti dei ricorrenti e la testimonianza dell’amministratore del condominio che avrebbe confermato l’assunzione di tale impegno.

3.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1226 c.c. “in materia di valutazione equitativa del danno” e dell’art. 112 c.p.c., quanto alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo, come agevolmente si evince dalla rubrica, si scinde in due censure.

3.2.1 In primo luogo si adduce che, “come opportunamente accertato dal Giudice di prime cure”, gli attuali ricorrenti avrebbero prodotto nel giudizio di primo grado “congrua documentazione” sull’esistenza del danno che avrebbero patito, che sarebbe stato fondato sui costi necessari per la sistemazione del giardino, sul minor valore delle piante poste dalla Immobiliare, sui costi di manutenzione derivanti dalla installazione di una canaletta e sull’impossibilità di fruizione, da parte dei ricorrenti, di una terrazza per i loro pasti “in quanto non più protetti dagli sguardi esterni”.

Quindi sempre il giudice di prime cure avrebbe correttamente applicato l’art. 1226 c.c., per valutare complessivamente il danno, ma nonostante ciò il giudice d’appello l’avrebbe ritenuto determinato in Euro 5000 “senza specificare in base a quali criteri”. Ma liquidando il danno in via equitativa il giudice non sarebbe tenuto a indicare le ragioni della mancata adozione del metodo equitativo; inoltre, solo nell’atto d’appello l’Immobiliare avrebbe fatto riferimento “all’art. 1227 c.c.” mentre in primo grado non avrebbe “contestato le singole voci di danno richieste” nè “contestato la perizia tecnica” dell’architetto V..

Premesso che l’argomentazione in riferimento all’art. 1227 c.c., è effettuata in modo generico, e dunque incompleto – d’altronde il motivo, come si è visto, viene rubricato in relazione all’art. 1226 c.c., non si comprende invece come i ricorrenti possano censurare il giudice d’appello richiamando una giurisprudenza che, come viene citato nel motivo, non riguarda l’effettuata valutazione equitativa del danno, bensì l’indicazione delle ragioni della mancata adozione del metodo equitativo, cioè l’opposta ipotesi (si tratta di Cass. sez. 2, 6 settembre 2003 n. 13558: “In tema di liquidazione del danno, poichè il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito che può procedere alla liquidazione equitativa anche senza la domanda di parte qualora la determinazione del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa, il giudice non è tenuto ad indicare le ragioni della mancata adozione del metodo equitativo, a meno che non vi sia stata una richiesta della parte al riguardo oppure, trattandosi di procedimento di appello, il giudice abbia abbandonato il criterio equitativo di liquidazione seguito in primo grado”).

La censura, inoltre, presenta ictu oculi carenza di autosufficienza sia per quanto riguarda il riferimento alla non meglio precisata “perizia tecnica redatta dall’Arch. V.” (è dalla sentenza d’appello che si può desumere che era una perizia di parte, poichè il Tribunale assumeva prove orali) sia per quanto riguarda gli “elementi” che avrebbero composto il danneggiamento, dei quali i primi tre avrebbero dovuto essere traducibili in somme di denaro.

Ma soprattutto manca autosufficienza in riferimento all’asserto che non vi era stata la contestazione della Immobiliare sul quantum in primo grado, laddove la corte territoriale, proprio a proposito dell’importo del danno e quindi proprio a proposito della rilevata mancanza di indicazione dei criteri da parte del primo giudice utilizzati per pervenire all’importo di Euro 5000, rileva che “la F.lli G. aveva contestato le singole voci di danno pretese da M. e G.” ed esamina poi “la documentazione prodotta da questi ultimi” facendo riferimento proprio alla “perizia del loro consulente” per rilevare che non contiene “alcuna quantificazione dei danni”, e constatando che l’unico documento quantificante è un preventivo che riguarda un costo di Euro 590. Quel che si è appena rilevato, peraltro, oltre ad evidenziare la mancanza di autosufficienza, dimostra altresì che la doglianza in esame altro non è che una contraddizione diretta di quello che afferma il giudice d’appello in punto di fatto, vale a dire una doglianza nettamente diversa rispetto alla denuncia di violazione di legge. Non merita pertanto accoglimento.

3.2.2 In secondo luogo, il motivo censura la sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..

Nella comparsa di risposta Immobiliare Fratelli G. S.r.l. avrebbe chiesto – oltre al rigetto delle domande attoree – in via riconvenzionale la condanna degli attori a pagarle la somma di Euro 14.920,46. Nell’atto d’appello, invece, avrebbe devoluto solo la domanda riconvenzionale, “senza nulla eccepire in ordine alla condanna di pagamento dell’importo di Euro 5000,00”.

Come nella doglianza precedente, non vi è autosufficienza, poichè non viene trascritto l’atto d’appello per consentire di verificare l’asserto. E, ancora come nella doglianza precedente, in effetti viene presentata una mera contraddizione del contenuto della sentenza impugnata: in essa infatti la corte territoriale ha dato atto che “col secondo motivo di gravame” era stato affermato: “non vi era prova del danno; la convenuta aveva tempestivamente contestato le varie voci di danno e la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto era apparente”. Il che, logicamente, significa appellare anche in ordine al quantum.

Pure questa seconda doglianza, dunque, non può essere accolta.

3.3 Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della normativa sulle spese, per avere la Corte d’appello compensato per metà le spese dei due gradi, in contrasto con il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

Il motivo è palesemente infondato, poichè – a tacer d’altro – la parziale compensazione è derivata dalla reciproca soccombenza creatasi tra le parti in conseguenza del parziale accoglimento dell’appello. E la corte lo ha espressamente affermato, qualificando “prevalente” la soccombenza della società e perciò gravando quest’ultima del pagamento della metà non compensata delle spese.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti solidalmente per il comune interesse processuale – alla rifusione al controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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