Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14836 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14836 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MONFORTE Antonino (fflWF NNN 46M10 E974K), rappresentato e
difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato
Davide Lo Giudice, ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Alberico II n. 4, presso lo studio legale
dell’Avvocato Giuliana Sapienza;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 30/06/2014

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
emesso il 5 novembre 2012 e depositato in data 5 dicembre
2012.

udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto

che, con ricorso in riassunzione depositato

1’11 novembre 2010 presso la Corte d’appello di
Caltanissetta

a

seguito

della

dichiarazione

di

incompetenza per territorio della Corte d’appello di
Palermo adita nel 2009, Monforte Antonino ha chiesto la
condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di
un giudizio amministrativo da lui instaurato dinnanzi al
TAR della Sicilia con ricorso depositato in data 5
novembre 2002 e non ancora definito alla data di
presentazione della domanda;
che l’adita Corte d’appello dichiarava improcedibile
la domanda di equa riparazione in considerazione della
circostanza che la parte istante non avesse mai presentato

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

nel giudizio presupposto alcuna istanza di prelievo ai
sensi dell’art. 54, secondo comma, d.l. n. 112 del 2008;
che Monforte Antonino ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato a due motivi;

giudizio.
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di
ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso
stesso, non essendo stato depositato l’avviso di
ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta;
che trova, quindi, applicazione il principio per cui
«la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per
cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al

che l’amministrazione intimata non si è costituita in

ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma della citata

camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc.
civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre
parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc.
civ. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile,
non essendo consentita la concessione di un termine per il
deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente
presente in udienza o all’adunanza della corte in camera
di consiglio può domandare di essere rimesso in termini,
ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il
deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,
offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente
attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto
dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982»
(Cass., S.U., n. 627 del 2008);

4

disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in

che, nella specie, il ricorrente né ha depositato
l’avviso di ricevimento né, non essendo comparso in
udienza, ha altrimenti sollecitato la concessione di un
termine per poter provvedere al deposito;

che, non avendo l’amministrazione intimata svolto
attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle
spese del giudizio.
che, risultando il presente giudizio esente dal
pagamento del contributo unificato, non sussistono le
condizioni per la dichiarazione della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Il Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10
giugno 2014.

che il ricorso è, pertanto, inammissibile;

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