Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14836 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9234/2019 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (Ancona),

via Paolo Soprani n. 26, presso lo studio dell’avv. Mario Novelli,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1724/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.I., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza emessa in data 11 settembre 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 13 agosto 2018.

La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che, il racconto esposto dal richiedente risulta “confuso e poco plausibile”; e “comunque attinente a fatti di natura privata”.

In punto di protezione sussidiaria ha poi rilevato, con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c che la regione dell’Edo State, seppur caratterizzata da un clima di tensione (“le informazioni reperibili dal sito istituzionale della Farnesina raccomandano di tenere un adeguato livello vigilanza”), non versa tuttavia in una situazione di violenza indiscriminata come richiesto dalla norma, non risultando neppure “interessata da atti di terrorismo”. Come testimoniano i più recenti report (2017/2018) dell’UNHCR e di Amnesty International.

Quanto alla protezione umanitaria, ha riscontrato che la condizione di insicurezza personale e sociale nel paese di provenienza del ricorrente non è ragione per sè sufficiente per il riconoscimento del relativo diritto.

3. Avverso questo provvedimento F.I. ha presentato ricorso, adducendo quattro motivi di cassazione. Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” per avere il giudice “minimizzato il contesto di sicurezza del Paese di provenienza”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)”, per avere fornito una “visione del tutto parziale della realtà della Nigeria” (p. 6 ricorso), trascurando in specie gli episodi di violenza compiuti da talune sette; (iii) col terzo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, per non avere effettuato un esame della situazione del Paese d’origine definibile come “sufficientemente adeguato”; (iv) col quarto motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, per non avere considerato che il ricorrente versa in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

5.- I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di esame unitario. Essi riguardano tutti il tema della protezione sussidiaria e convergono nell’affermare che la Corte territoriale non ha esaminato in modo adeguato la situazione politica, sociale ed economica presente in Nigeria, che è la terra di provenienza del ricorrente.

Più in particolare, il ricorso rileva la presenza di “attacchi terroristici” e le “violenze perpetrate da Boko Haram”, la circostanza che proprio nell’Edo State (regione di residenza del ricorrente) sia nata la setta “Black axe” ovvero “Eye”. Segnala, altresì, che a contare sono anche gli avvenimenti verificatosi dopo la partenza del richiedente dal proprio Paese.

6.- Il primo, secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Va rilevato, in proposito, che la valutazione relativa alla situazione sociale, politica ed economica del c.d. Pese di espatrio costituisce, per sua propria natura, una valutazione di fatto, in quanto tale rimessa all’apprezzamento del giudice del merito. Di conseguenza, la relativa valutazione non risulta sindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti della non ragionevolezza o non plausibilità della motivazione addotta (così com’è quando non vengano indicate le fonti su cui il giudice poggia nel concreto il proprio convincimento); salva sempre restando, peraltro, l’eventualità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Nella specie, la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento, pure indicando in modo espresso le fonti in concreto utilizzate e pure tendendo conto dei fattori di instabilità che si assume attraversino, in questo torno di anni, la Nigeria.

7.- Il quarto motivo di ricorso assume che la situazione che attualmente connota il territorio da cui proviene il ricorrente comporta da sè sola una situazione di vulnerabilità del richiedente tale da comunque giustificare, quanto meno, il riconoscimento della tutela data dalla protezione umanitaria.

8. Il motivo è inammissibile.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, l’allegazione di una situazione di vulnerabilità rilevante non può consistere nella mera indicazione che, nel paese di provenienza del richiedente, sussiste una “situazione di instabilità politica e sociale che esponga a situazioni di pericolo per l’incolumità personale” (cfr., in particolare, la pronuncia Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

9.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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