Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14835 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 14835 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
BONIO Enzo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Gullo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Francesco Battaglia in Roma, via Gennaro Cassiani, n. 126;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 6 dicembre 2012.

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Data pubblicazione: 30/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

so per la rinnovazione della notifica del ricorso e, in subordine, per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 6 dicembre 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Enzo Bonio per mancato rispetto del termine
di durata ragionevole del processo presupposto, rilevando che
la parte ricorrente non aveva provveduto, nel termine assegna4

to, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
con il quale era stata fissata l’udienza;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Bonio ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio
2013, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato;

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curatore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha conclu-

che, pertanto, stante la nullità della intervenuta notificazione, e non essendosi verificata, in mancanza di costituzione del controricorrente, alcuna sanatoria, deve essere ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso presso

ta dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso
per cassazione al Ministero della giustizia presso
l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di giorni
trenta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la
causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30
maggio 2014.

l’Avvocatura generale dello Stato, nel termine di giorni tren-

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