Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14835 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10158/2013 proposto da:

C.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ALBERTO SAGNA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierpelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. convenne in giudizio la SAI Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro verificatosi il (OMISSIS), quando, trovandosi in sella alla propria bicicletta, era stato investito da una vettura rimasta non identificata.

Il Tribunale rigettò la domanda rilevando che, pur non essendovi dubbi sul fatto che si fosse verificato l’incidente, era mancata del tutto la prova della sua dinamica, in quanto l’attore aveva omesso di fornire qualunque utile elemento al riguardo.

La Corte di Appello de L’Aquila ha rigettato il gravame del C. rilevando che la “esposizione del fatto, in quanto approssimativa e lacunosa, non spiega la concreta dinamica dell’incidente, non risultando neppure specificata… la direzione di marcia dei due veicoli… e le modalità di impatto”, ed evidenziando altresì che, in sede di gravame, il C. aveva ipotizzato modalità alternative (un tamponamento, uno speronamento ovvero una condotta del conducente sconosciuto consistita nel tagliargli la strada) “tra loro evidentemente incompatibili”.

Ricorre per cassazione il C., affidandosi ad un unico articolato motivo; l’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (“violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), il ricorrente censura la sentenza per avere affermato che non era stata fornita la prova della condotta del conducente dell’autovettura e della responsabilità di quest’ultimo nella causazione del sinistro e assume che la Corte ha deciso “senza avvedersi ed attentamente valutare il complesso delle circostanze quali risultate dalle prove orali raccolte”: rileva, infatti, di avere descritto già nell’atto introduttivo la dinamica del sinistro e che tale dinamica era stata confermata dai testi escussi (segnatamente, dal D.P.).

2. Rilevato – in termini generali – che la circostanza che la causa sia stata promossa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno” e quindi “deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo” (Cass. n. 10762/1992, conformi Cass. n. 10484/2001 e Cass. n. 15367/2011), deve considerarsi che nello specifico – la Corte ha ritenuto che l’attore non abbia assolto l’onere di indicare in modo specifico ed univoco la dinamica del sinistro.

2.1. Tanto premesso, si rileva che la censura non individua vizi motivazionali interni alla sentenza, ma si risolve in una non consentita sollecitazione a valutare diversamente le deduzioni dell’attore e le prove offerte, nel senso della loro idoneità ad individuare le modalità del sinistro.

Il ricorso va pertanto disatteso.

3. In difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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