Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14834 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14834 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
TAVERNA Rocco, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Gullo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Francesco Battaglia in
Roma, via Gennaro Cassiani, n. 126;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 21b agosto 2012.

Data pubblicazione: 30/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

so per la rinnovazione della notifica del ricorso, in subordine per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 21 agosto 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso
per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, da Rocco Taverna per mancato rispetto del termine
di ragionevole durata del processo presupposto, rilevando che
la parte ricorrente non aveva provveduto, nel termine assegnato, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
con il quale era stata fissata l’udienza;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Taverna ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo
2013, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato;

2

curatore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha conclu-

che, pertanto, stante la nullità della intervenuta notificazione del ricorso, e non essendosi verificata, in mancanza
di costituzione del controricorrente, alcuna sanatoria, deve
essere ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso

ni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso
per cassazione al Ministero della giustizia presso
l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la
causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30
maggio 2014.

presso l’Avvocatura generale dello Stato, nel termine di gior-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA