Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14834 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., nella qualità di erede di B.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio

dell’avvocato ACETO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza de Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 27 maggio 2009, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte suprema di cassazione sull’appello proposto dal signor B.C. nei confronti della Alto Calore Servizi s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche il 15 maggio 1998, che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda e condannato la società al pagamento delle spese del grado, ha respinto il gravame e ha compensato le spese processuali dei tre gradi d’impugnazione.

“Contro di essa il B. ricorre per due motivi con atto notificato il 4 marzo 2010. La società non ha svolto difese.

“Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Con il ricorso si censura per violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., il rigetto da parte del giudice di rinvio dell’appello proposto contro la sentenza del tribunale regionale. Si sostiene che con quell’appello erano stati proposti tre motivi d’impugnazione, due dei quali sarebbero stati accolti e i relativi punti non avrebbero formato oggetto del primo ricorso per cassazione (primo motivo). In ragione del parziale accoglimento dell’appello, poi, sarebbe illegittima la compensazione tra le parti delle spese dei gradi d’impugnazione, con conseguente frazionamento del giudizio (secondo motivo).

“La lettura della sentenza impugnata, nella quale si riferisce di un appello limitato ad un unico punto, poi devoluto all’esame del giudice di legittimità e quindi a quello del giudice di rinvio, non convalida l’assunto del ricorrente. Quanto al resto è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa corte a sezioni unite, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento de ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; e che tale prescrizione – correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 – deve bensì ritenersi soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, e sempre che il fascicolo sia stato prodotto, ma alla condizione che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (sez. un. 25 marzo 2010 n. 7161). Nella fattispecie il ricorrente, quel che qui rileva, si è limitato a produrre “produzione di del procedimento di riassunzione con annesse produzioni 1 e 2 grado”, cassazione e giudizio di rinvio”, senza precisare di aver prodotto i documenti specificamente indicati come decisivi, e quindi precisarne la collocazione all’interno della documentazione prodotta.

“Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1”.

2. – Il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale si deduce che quanto esposto al punto 5, primo periodo della relazione, sarebbe errato e frutto di confusione fra la sentenza di appello n. 105/99 del TSAP (con la quale, si sostiene, sarebbero stati accolti tutti e tre i motivi di appello proposti), e le altre sentenze rese dal TSAP n. 63/05 in sede di rinvio (da Sez. un. n. 85/01 che aveva accolto l’unico motivo di ricorso del Consorzio sulle fasce laterali) e quella n. 96/09 in sede di secondo rinvio (a seguito di cassazione sul punto dell’intervenuta estinzione.

3. L’assunto non ha fondamento. La corte, in questa sede processuale, conosce solo la sentenza impugnata (e non può per ciò stesso incorrere in confusioni con altre sentenze) n. 96/09, nella quale, a pagina 4, si riferisce del gravame avverso la sentenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, senza fare alcuna menzione dell’esistenza di tre motivi di appello. Quanto al resto è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa corte a sezioni unite, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; e che tale prescrizione – correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 – deve bensì ritenersi soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, e sempre che il fascicolo sia stato prodotto, ma alla condizione che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (sez. un. 25 marzo 2010 n. 7161). Nella fattispecie il ricorrente, per quel che qui rileva, si è limitato a produrre la “produzione del procedimento di riassunzione con annesse produzioni 1 e 2, cassazione e giudizio di rinvio”, senza precisare di aver prodotto i documenti specificamente indicati come decisivi, e quindi precisarne la collocazione all’interno della documentazione prodotta.

4. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dalla controparte non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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