Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14833 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 14833 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28627-2008 proposto da:
MARCO STEVANIN, personalmente e quale legale rappresentante
pro tempore di TERRA SRL, P.I. 03611750260,
NANODIAGNOSTICS SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore dott. STEFANO MONTANARI, P.I. 02915440362, ing.
P2,A

MIKE CAMPANA, ing. PIETRO MEGASSINI, avv. ELEONORAreavv. FRANCESCO ACERBONI, elettivamente domiciliati in Roma,
Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VIERO ROBERTA, come da procura speciale a margine del ricorso

ricorrenti

contro
PROCURA REPUBBLICA MANTOVA
SOSTITUTO PROCURATORE MARIA SARACINO
LEOCI PAOLO, CUCCHI MASSIMO
– intimati –

Data pubblicazione: 30/06/2014

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MANTOVA,
depositate il 02/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Gabriele Pafundi, che si riporta agli atti e alle

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CELESTE, che conclude per l’inammissibilità del ricorso
o, in subordine, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 9 maggio 2006 il Pubblico Ministero della Procura di Mantova
conferiva incarico di consulente tecnico nel proc. penale avente
oggetto accertamenti sull’impianto della centrale Enipower di
Mantova, al dott. Marco Stevanin, formulando il seguente quesito:
«Presa visione degli atti già acquisiti al fascicolo processuale, nonché degli ulteriori
atti e documenti da acquisirsi presso la sede della società Enipower s.p.a. ed enti
pubblici e territoriali, accedi il C. TU., anche mediante verifica dell’impianto dello
stabilimento sito in Mantova, la ri.Tonden.za dello stesso e quindi dell’attività
svolta alle autorkzaioni rilasciate dai vari organi istituzionali, l’osservana delle
prescrizioni previste dallo studio di impatto ambientale nonché la conformità del
medesimo alla emissione di micropolveri (PM10, PM2, 5, PM0,1) con verifica di
tipo e quantità di PTS da camino».
Il P.M. autorizzava la collaborazione di ausiliari, (Nanodiagnostics srl
con il dott. Stefano Montanari e la dott.ssa Antonietta Gatti per
l’analisi eco tossicologica delle polveri sottili, l’ing. Mike Campana per
le rilevazioni di ossido di azoto e di zolfo emesse dai camini dello
stabilimento, l’ing. Pietro Megassini, per la valutazione del corretto
funzionamento della centrale sotto il profilo dell’impiantistica, e gli
avvocati Eleonora Barichello e Francesco Acerboni per il supporto
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conclusioni assunte;

legale).
A seguito di una serie di incontri veniva individuata nel dettaglio
l’attività da svolgere e venivano indicati i costi, pari a circa Euro 160170.000,00 più IVA, sulla base dei parametri del DPR 115/02, secondo
le tariffe dell’onorario a percentuale, per ciascuno dei singoli

2. Espletato l’incarico e presentata fattura per un importo complessivo
di Euro 166.427,72,00 oltre IVA (per Euro 33.285,54) con decreto
dell’8 maggio 2007 il Pubblico Ministero liquidava complessivamente la
somma di Euro 10.034,30 per onorario al dott. Marco Stevanin, €
624,96 per indennità chilometrica ed € 21.058,73 per rimborso spese
documentate, per un totale pari ad Euro 31.717,19 più Iva. Il calcolo
veniva calcolato applicando il sistema degli onorari a vacazione,
considerando gli accertamenti svolti nell’ambito dell’unico quesito, e
riconoscendo il valore di particolare complessità per il solo onorario
del Dott. Stevanin.
3. Giudicata erronea ed incongrua la somma liquidata, veniva proposto
ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 115/02
depositato in data 14 giugno 2007 avanti il Tribunale di Mantova.
Restavano contumaci gli imputati (vedi decreto pag. 2)
I reclamanti lamentavano l’illegittima applicazione degli onorari a
vacazione e la omessa applicazione degli onorari per ciascuno dei
singoli accertamenti richiesti con il quesito unitario, nonché l’omessa
liquidazione delle spese di viaggio per gli ausiliari.
4. Con provvedimento depositato in cancelleria il 2 ottobre 2007, il
Tribunale di Mantova, nella contumacia degli imputati, accoglieva solo

una parte il reclamo. Escludeva che la presentazione di un preventivo
di spesa al pubblico ministero potesse assumere rilievo nella
liquidazione, non trattandosi di contratto tra privati e dovendosi
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accertamenti.

comunque applicare i criteri di cui al d.p.r. 2002 n. 115. Riteneva poi il
Tribunale liquidabili a percentuale, secondo le disposizioni di cui al
D.M. 2002, le attività svolte dall’Ing. Stevanin (secondo l’articolo 11) e
dall’ing. Campana (secondo l’articolo 14), dovendosi per il resto
applicare l’articolo 28 del predetto decreto (per la Nanodiagnostic) e il

Il Tribunale, infine, riteneva l’eccezionale importanza della perizia per
il solo Stevanin, escludeva che si dovesse procedere alla liquidazione di
ciascun accertamento, posto che «i profili enunciati nel quesito peritale
appaiono tra loro strettamente interdipendenti, mirando l’incarico a verificare se
l’attività industriale svolta nello stabilimento fosse esercitata in conformità della
disciplina normativa ed amministrativa».
5.

Impugnano

tale

decisione

i

ricorrenti,

formulando

complessivamente 14 motivi (tre comuni a tutti i ricorrenti, tre per la
Nanodiagnostics, due per l’ing. Campana, tre per l’ing. X1egassini e tre
per i due legali. Nessuna attività hanno svolto gli intimati. I ricorrenti
hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso.
1. Col primo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti) si deduce:
«Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violaione e falsa applicazione di norme di
diritto ed in particolare del d.p.r. 115/2002 art. 1 e art. 49 e ss e del D.M.
30.05.02)).
Lamentano i ricorrenti la mancata adeguata valutazione da parte del
giudice della opposizione, ai fini della unitarietà dell’incarico e dei
relativi accertamenti, del comportamento tenuto dal Pubblico
Ministero, al quale era stata prospettata una specifica indicazione dei
costi calcolati sin dall’inizio come se gli accertamenti richiesti venissero
liquidati singolarmente con il sistema degli onorari a percentuale. Il PM

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criterio delle vacazione per Megassini, Barrichello, Acerboni.

non aveva manifestato obiezioni, così avallando «una quantifica,zione delle

operazioni peritali corrispondente alla liquidckione con onorari a percentuale per
ogni singolo accertamento». Il PM ha riconosciuto che vi erano quattro
accertamenti ciascuno liquidabile autonomamente.
Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c si formula il seguente quesito: premesso

DM 30.05.02, così come applicati dal diritto vivente sono interpretati nel senso che
“ai fini della liquidaRione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi
riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento
plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli
onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiestiVr.
Cass. 18092 / 02);
2. che l’interpretaRione è in parte temperata nel senso che, sempre alla luce del
diritto vivente, “nel caso in cui la consulerka richieda una pluralità di accertamenti
l’onorario va liquidato globalmente e non per singoli accertamenti, nel caso in cui,
avuto riguardo alla natura dell’incarico conferito, è unico il risultato finale da
fornire al giudice”

Cass. 7186 / 07);

3. che nel caso di specie è stato formulato il seguente quesito da parte del Pubblico
Ministero in sede di indagini investigative.. [il quesito viene omesso perché già
riportato nello svolgimento del processo, ndr]
4. che il Pubblico Ministero ha esaminato i costi previsti per queste attività
individuando sulla base degli stessi costi il livello di approfondimento necessario per
raggiungere lo scopo richiesto;
5. che alla luce del DPR 115 / 02 i costi previsti possono essere liquidati solo
riconoscendo l’esisterka di quattro accertamenti distinti, liquidabili autonomamente;
6. che in sede di opposizione alla liquidckione è stata lamentata la violaRione del
diritto vivente come sopra ricordato;
7. che mai si è sostenuto che si tratti di un contratto privato concluso per adesione
ad un preventivo;
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«1. che le norme di cui il DPR 115 / 02 ed in particolare gli art. 1 e 49 e ss ed il

8. che il giudice dell’opposkione ha rigettato il ricorso sul punto affermando che “i
profili enunciati nel quesito peritale appaiono fra loro strettamente interdipendenti
mirando l’incarico a verificare se l’attività industriale svolta nello stabilimento fosse
esercitata in conformità della disciplina normativa ed amministrativa”;
9. che il giudice dell’opposkione ha rigettato il ricorso sul punto affermando che

di spesa …dovendo la liquidckione essere effettuata in conformità ai criteri stabiliti
dal dpr 115/02, non trattandosi di contratto stipulato tra privati”
10. che il giudice dell’opposkione nell’esaminare l’asserita unitarietà dell’incarico
non ha tenuto in alcun conto il comportamento e le indicazioni fornite dal
magistrato che ha conferito l’incarico, al momento del conferimento medesimo;
11. che il giudice dell’ opposkione ha esaminato solo la forma dell’incarico in
funzione di una pretesa unitarietà concettuale svincolata e indipendente dalle ragioni
di diritto e dalle esigemze di diritto de/giudice richiedente;
Premesso quanto sopra,
dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente motivo di
ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 49 ss del

DPR 115/02 e DM 30.05.02, così come intese dal diritto vivente, il giudice,
quando deve valutare la unicità o meno dell’incarico, ai fini della liquidazione degli
onorari del consulente, deve anche tenere conto del comportamento de/giudice che ha
conferito l’incarico al momento del conferimento medesimo, alla luce dei principi
generali di interpretazione degli atti pubblici, tenendo conto de/fatto che, nel caso in
cui vi sono una pluralità di accertamenti, la liquidazione degli onorari ai sensi del

DPR 115/02 vada fatta singolarmente per ciascun accertamento, quando la
predetta modalità di liquidckione corrisponda al valore economico preso in
considerckione de/giudice che ha conferito l’incarico al fine specifico di determinare il
livello di approfondimento richiesto».
2. Col secondo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti) si
deduce: «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violnione e falsa applicckione di
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“nessuna rilevanza può assumere l’avvenuta comunicazione al P.M de/preventivo

norme di diritto ed in particolare del d.p.r. 113 / 2002 artt. 49 e ss e del D.M.
30.03.02. per la parte in cui omette di esaminare la natura dell’incarico e il
risultato pratico e giuridico a cui mira l’incarico, ma si limita a valutare l’enunciato
del quesito».
Secondo parte ricorrente, il giudice dell’opposizione ha rigettato la

realizzati da ciascun perito, perché ha ritenuto che il quesito formulato
non contenesse quattro distinti accertamenti. La tesi è errata in quanto
in contrasto con le previsioni della legge 319/80, DPR 115/02 e DM
30.05.02 così come intese nel diritto vivente.
Il quesito ha chiesto chiaramente di accertare quattro cose diverse: « 1)
la ri.sponderka dello stesso [impianto ndr] e quindi 2) dell’attività svolta alle
autorka,zioni rilasciate dai vari organi istituzionali, 3) l’osservarka delle
prescrkioni previste dallo studio di impatto ambientale, 4) nonché la conformità del
medesimo alla emissione di micropolveri (PM10, PM2,3, PM0,1) con verifica di
tipo e quantità di PTS da camino”».
Il risultato finale da fornire al giudice non era unico, ma multiplo, in
ragione delle diverse possibili ipotesi di reato sottese a ciascun quesito.
Il giudice dell’opposizione ha qualificato la unitarietà dell’incarico,
omettendo ogni indagine sul risultato finale pratico e giuridico cui il
Pubblico Ministero mirava conferendo l’incarico stesso.
Gli accertamenti richiesti miravano a fornire risposte sulla a)
rispondenza della struttura alle autorizzazioni e b) alle prescrizioni
previste nel SIA (studio di impatto ambientale), due aspetti totalmente
e nettamente distinti. Il quesito relativo alla emissione di micro polveri
include sia le polveri PM10, sia le polveri PM 2,5, sia le polveri PM0,1,
misurate in scale di grandezza diverse e accompagnate da discipline
giuridiche nettamente diverse.
Gli accertamenti richiesti non sono né similari né ripetitivi e non
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richiesta di liquidazione dell’onorario per ciascuno degli accertamenti

mirano ad un risultato unico.
Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c si richiamano le stesse premesse di cui ai
punti 1, 2, 3, 6,8 del primo motivo, nonché le seguenti «4 che in sede di
liquidazione degli onorati dei (‘TU è stata disposta una liquidazione unica, senza
considerare la pluralità di accertamenti richiesti e senza motivare in ordine alla

giudice dell’opposkione non ha esaminato la natura dell’incarico e, quindi, non ha
esaminato la rilevanza degli accertamenti ai fini del risultato finale, pratico e
giuridico, cui mirava l’incarico, ovverosia alla rilevanza degli accertamenti rispetto
all’indagine e dalla pluralità di reati configurabili per ciascun accertamento. Il
giudice dell’opposizione, in buona sostanza, non ha esaminato la natura
dell’incarico in ragione delle funzioni e dell’attività cui è chiamato il magistrato che
ha conferito l’incarico stesso, e quindi, nel caso di specie del Pubblico Ministero, in
ragione del risultato cui era tesa l’attività di indagine attesa l’obbligatorietà
dell’esercizio dell’ a.zione penale in ragione di ciascun eventuale reato riscontrato; 8.
che il giudice ha esaminato solo la forma dell’incarico in funzione di una pretesa
unitarietà concettuale, svincolata e indipendente dalle ragioni di diritto e dalle
esigenze del giudice richiedente e dal risultato finale da fornire al giudice stesso».
E a conclusione delle premesse si formula il seguente quesito:
«dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente motivo di
ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui agli arti. 1 e 49 ss del
DPR 115/02 e DM 30.05.02, così come intese dal diritto vivente, il giudice
quando deve valutare la unicità della natura dell’incarico, ai fini della liquidckione
degli onorari del consulente, deve valutare il risultato finale da fornire al giudice
medesimo sotto il profilo dell’esito giuridico che questo risultato può avere ovvero se
può limitarsi ad un esame meramente formale dell’enunciato del quesito, chiarendo
se, nel caso in cui vi sono una pluralità di accertamenti che sono funzionali ad una
possibile pluralità di ipotesi di reato, il giudice deve liquidare, gli onorari per
ciascun distinto accertamento, anche se nell’enunciato del quesito gli accertamenti
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esisten.za di un risultato finale unico da fornire al Pubblico Ministero; 7 che il

appaiono tra loro interdipendenti».
3. Col terzo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti) si deduce:
«Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ed in particolare del d.p.r. 11512002 arti’. 49 e ss e del D.M. 30.05.02.
per la parte in cui omette di esaminare la natura collegiale dell’incarico e il risultato

quesito, in rapporto alla pluralità di consulenti incaricati».
Secondo i ricorrenti, il concetto di unità dell’incarico deve essere
esaminato anche alla luce della natura collegiale dell’incarico. La stessa
articolata composizione del collegio peritale evidenzia la esistenza di
una natura composita dell’incarico e degli accertamenti. Quando il
giudice autorizza il consulente ad avvalersi di una pluralità di ausiliari
diversi riconosce l’esistenza di una pluralità di accertamenti necessari.
Inoltre, a fronte della pluralità di ausiliari con differenti competenze,
manca una formulazione unitaria ed uno scopo unitario del quesito.
A chiusura del motivo, i ricorrenti formulano le seguenti premesse e il
successivo quesito:
«Premesso: 1. che le norme di cui il DPR115 / 02 ed in particolare gli art. 1 e 49
e ss ed il DM 30.05.02, così come applicati dal diritto vivente sono inteOretati nel
senso che ‘ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio,
deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di
accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la
liquidaRione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti
accertamenti richiesti’ 4fr. Cass. 18092/02); 2. che l’intopretaRione è in parte
temperata nel senso che, sempre alla luce del diritto vivente, “nel caso in cui la
consulena richieda una pluralità di accertamenti l’onorario va liquidato
globalmente e non per singoli accertamenti, nel caso in cui, avuto riguardo alla
natura dell’incarico conferito, è unico il risultato finale da fornire al giudice” (0-.
Cass. 7186 / 07); 3. che nel caso di specie è stato formulato il seguente quesito da
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pratico e giuridico a cui mira l’incarico, ma si limita a valutare l’enunciato del

parte del Pubblico Ministero in sede di indagini investigative: [ segue come premessa
3 quesito primo motivo, ndr; 4. che nel caso di specie è stato nominato un consulente
che, sin dall’origine, per rispondere al sopra indicato quesito, è stato a sua volta
autorkzato ad avvalersi di quattro consulenti diversi; 5. che in sede di liquidazione
degli onorari dei CTU è stata disposta una liquidckione unica, senza considerare

collaboratori; 6 che in sede di opposizione alla liquidckione è stata lamentata la
violaRione del diritto vivente come sopra ricordato; 7 che il giudice dell’opposkione
ha rigettato il ricorso sul punto affermando che [vedi premessa 8 quesito motivo 1,
ndr]; 8. che il giudice dell’opposkione non ha esaminato la natura dell’incarico né
ha espresso valukkioni in ordine alla natura sostarkialmente collegiale dell’incarico,.
9. che il giudice ha esaminato solo la forma dell’incarico in furkione di una pretesa
unitarietà concettuale degli accertamenti svincolata e indipendente dalle ragioni che
hanno indotto ad autorivare, sin dall’origine, l’utiliuo di collaboratori
specialivati.
Quesito: «dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente
motivo di ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e
49 ss del DPR 115 / 02 e DM 30.05.02, così come intese dal diritto vivente, il
giudice quando deve valutare la unicità della natura dell’incarico, ai fini della
liquida ione degli onorari del consulente, deve tenere conto della esistenza, sin
dall’origine, nell’incarico dell’autoriuTzione ad avvalersi di consulenti specialivati
per ciascun quesito, per modo che, se vi sono una pluralità di accertamenti che sono
funzionali ad uno o più specifici collaboratori, il giudice deve liquidare, gli onorari
per ciascun distinto accertamento».
4. Col i motivi rubricati 4.1, 4.2 e 4.3 vengono avanzate censure che
riguardano la posizione di NANODIAGNOSTICS. Si seguirà di
conseguenza la numerazione adottata dai ricorrenti.
4.1 «Violazione di legge e e falsa applicazione dell’art. 1 e 28 del d.m.

30.05.2002 e arti’. 50, 51, 52 e 56 del DPR115 / 02 nella parte in cui non ha
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la pluralità di accertamenti richiesti e senta motivare in ordine alla pluralità dei

applicato l’aliquota massima».
La società Nanodiagnostics ha svolto attività con riferimento a due
ordini di accertamenti: quelli relativi alle emissione della centrale di
micropolveri e quelli relativi alla rispondenza dell’attività svolta alle
autorizzazioni rilasciate con riferimento particolare a quelle

Il giudice dell’opposizione ha applicato un’aliquota media, senza far
riferimento al valore del bene e/o della controversia, e alla
completezza ed al pregio dell’opera prestata. L’attività di
Nanodiagnostics doveva essere liquidata ai sensi degli artt. 50 e 56 del
DPR 115/02 con riferimento all’art. 28 del citato DM 30.05.02,
applicato sia in relazione al primo che al secondo accertamento.
L’aliquota medio-bassa prescelta si pone in contraddizione con il
valore del bene e della causa e la completezza dell’accertamento. Il
Giudice doveva applicare il valore più alto pari a Euro 407,48 per
campione, posto che l’indagine svolta si fonda su «una precisa metodologia
scoperta e messa a punto dalla dott.ssa Gatti e dal doti. Montanari».
L’applicazione dell’importo più alto era giustificato dalla «ecce zionale
complessità della prestazione espletata».
A chiusura del motivo, viene formulato quesito, all’esito delle seguenti
premesse.
«Premesso:

1.

che le norme di cui agli artt. 50, 51 e 56 del DPR 115 / 02

prevedono quale criterio per la quantificardone degli onorari tra il massimo ed il
minimo quello del valore dell’accertamento e della completeua del pregio dell’opera;

2.

che il giudice dell’opposkione ha quantificato l’onorario di Nanodiagnostics a

metà tra il massimo ed il minimo in quanto ha ritenuto che “non può riconoscersi
all’attività eipletata natura di eccezionale complessità”;

3.

che detto criterio è

previsto dall’art. 52 DPR 115/02 per operare un aumento fino al doppio degli
onorari previsti.
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dell’AUSLL e di ARPAL.

Quesito: «dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente
motivo di ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui agli artt.
50, 51 e 56 del DPR11 5 / 02 e artt. 21 e 28 DM 30.05.02, il giudice, quando
deve liquidare gli onorati fra il massimo ed il minimo, deve attenersi al valore del
bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi

controversia, e deve tener conto delle difficoltà, della completeua e del pregio della
prestazione fornita, ovvero invece se deve attenersi al criterio della eccezionale
complessità, previsto dall’art. 52 per l’aumento degli onorari oltre il massimo».
4.2 «viola:zione di legge e falsa applicaione dell’art. 1 e 28 del d.m. 30.05.2002
e artt. 52 del DPR 115 / 02 nella parte in cui ha omesso l’applicazione del
raddoppio in ragione della complessità».
In ogni caso, la prestazione di Nanodiagnostics è stata in realtà di
eccezionale complessità. Gli stessi accertamenti svolti richiedevano una
specifica e riconosciuta capacità, che rendevano la scelta del
laboratorio Nanodiagnostics obbligata, in quanto l’unico nel territorio
nazionale in grado di svolgere simili indagini. Inoltre, l’indagine su
ciascun campione richiede l’impiego di apparecchiature costose, sia
nell’acquisto sia nella manutenzione, di personale specializzato
appositamente addestrato, un lavoro di squadra per comprendere i
risultati. L’importo liquidato doveva, quindi, essere raddoppiato.
Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c si formula il seguente quesito.
Premesso: (d. che le norme di cui agli artt. 52 del DPR 115 / 02 che per le
presta ioni» •
Il Giudice ha erroneamente ritenuto che “i/ loro contributo si è risolto in
una attività di consulenza ed assistenza nella ricerca di documenti, sicché appare
corretto il criterio della liquidazione a vacazioni” ed ha quindi applicato il
criterio a vacazioni nella misura di “126 a favore di ciascun professionista”.
Il Giudice ha errato nell’applicare il criterio a vacazioni, poiché l’art. 2
del DM 30.05.02 prevede espressamente il diritto alla applicazione
dell’onorario a percentuale per il consulente che abbia svolto attività
“in materia amministrativa” (art. 2 DM 30.05.02). L’attività svolta dai
consulenti legali è stata un’attività connessa con gli accertamenti di
regolarità amministrativa, così come richiesto dal quesito.
L’applicazione della norma richiamata non è discrezionale ma
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come se questa dovesse mancare nella stessa rilevazione delle sostanze gassose».

obbligatoria.
Il predetto D.M. 30.05.2002 prevede che la determinazione degli
onorari si svolga primariamente con il criterio “a percentuale”, e che solo
in via subordinata, “se non è possibile applicare i criteri predetti”, gli onorari
vadano commisurati a tempo sulla base delle vacazioni.

nonché esposte le seguenti e formulato il quesito.
Premesso: «2. che in sede di opposizione alla liquidckione è stata lamentata la
viola.zione di diritto sopra eviderkiata; 3. che l’art. 2 del DM 30.03.02 stabilisce
espressamente l’obbligo di applicare l’onorario a percentuale per il consulente che
abbia svolto attività in materia amministrativa; 4. che il giudice dell’opposkione ha
rigettato il ricorso sul punto affermando che ritiene di non applicare il criterio degli
onorari a percentuale agli avvocati Acerboni e Barichello pur riconoscendo che la
loro attività si è risolta in una attività di consuleika e assistenza amministrativa;

5. che il giudice dell’opposkione ha errato nell’applicazione di diritto».
Quesito: «dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente
motivo di ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e
49 ss del DPR11 / 02 e 2 del DM 30.03.02, il giudice, quando deve liquidare
gli onorari a percentuale del consulente che abbia svolto attività in materia
amministrativa è obbligato ad applicare il criterio degli onorari a percentuale di cui
al DM 30.03.02».
7.2 «Violckione di legge e falsa applicckione delle norme di cui dell’art. 1 e 28 del
d.m. 30.03.2002 e artt. 30 e ss. del DPR 113 / 02 nella parte in cui ha omesso
l’applicnione del raddoppio in ragione della complessità». Secondo i ricorrenti
_«la necessità di raddoppiare gli onorari in applicckione dell’art. 32 del DPR
113 / 02 appare evidente, considerando che anche sotto il profilo amministrativo
l’attività sia di ricerca e consuleika presso i vari enti sia quella di valutazione delle
varie autorickioni è stata molto complessa».
A conclusione del motivo, i ricorrenti formulano le seguenti premesse

Ric. 2008 n. 28627 sez. 52 – ud. 26-05-2014

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A conclusione del motivo viene richiamata la premessa 1 al motivo 4.3,

e il relativo quesito.
Premesso: «1. che le norme di cui agli artt. 52 del DPR 115/02 che
per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli
onorari possono essere aumentati sino al doppio; 2. che il giudice
dell’opposizione ha quantificato l’onorario degli avvocati Acerboni e

ritenuto, il compito affidato non di eccezionale complessità; 3. che il
giudice dell’opposizione ha negato a priori l’esistenza di una
eccezionale complessità nella attività di ricostruzione del contesto
normativo e amministrativo, come se questa dovesse mancare nella
attività in sé e per sé, come se non esistesse in assoluto una eccezionale
difficoltà amministrativa.
Quesito: «dica la Corte se è corretto il principio di diritto Oresso nel presente
motivo di ricorso, a mente del quale, in applicazione delle norme di cui all’art. 52
DPR115 102 e arti’. 2 DM 30.05.02, il giudice quando valuta la opportunità di
procedere al raddoppio degli onorari deve valutare la eccezionalità della prestazioni
svolta per la sua importanza e complessità ovvero se può limitarsi ad una
affermazione generica ed astratta in ordine alla natura dell’attività svolta
(accertamento amministrativo e normativo)».
7.3 «Violazione di leghe e falsa applicazione delle norme di cui dell’art. 1 e 28 del
d.m. 30.05.2002 e artt. 50 e ss. del DPR115 102 nella parte in cui ha valutato
inesistente la pluralità di accertamenti». Oltre al recupero materiale della
documentazione gli avvocati hanno anche dovuto svolgere «un’evidente
funzione di verifica esame e della rispondenza dell’impianto alle autotizzazioni
rilasciate, della rispondenza dell’attività alle autorizza.zioni rilasciate, nonché un
accertamento dell’osservanza delle prescrizioni previste in sede di valutazione dello
studio di impatto ambientale». Il giudice dell’opposizione ha valutato
implicitamente l’unitarietà dell’incarico senza far riferimento al risultato
filiale da fornire al giudice. A conclusione del motivo si richiamano le
Ric. 2008 n. 28627 sez. 52 – ud. 26-05-2014

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Barichello ed ha negato il raddoppio dell’onorario in quanto ha

medesime premesse formulate per il motivo 4.3 e si articola il seguente
Quesito: «dica la Corte se è corretto il principio di diritto espresso nel presente
motivo di ricorso, a mente del quale, in applica.zione delle norme di cui al DPR
115 / 02 e DM 30.05.02, così come inteso dal diritto vivente, il giudice, quando
deve valutare la unicità o meno dell’incarico, ai fini della liquidckione degli onorari

del consulente, deve tenere conto della natura dell’incarico conferito e del risultato
finale da fornire al giudice, e non limitarsi ad un mero ragionamento astratto sulla
asserita unitarietà dell’accertamento medesimo».
2. Occorre esaminare alcune questioni preliminari relative alla
regolare instaurazione del contraddittorio in questa sede. Infatti, le
notifiche del ricorso nei confronti degli imputati (in sede penale) Leoci
e Cucchi sono state effettuate presso il domicilio da loro dichiarato ed
eletto nel giudizio penale. Nel giudizio di opposizione sono stati
e

dichiarati contumaci. La notifica del ricorso doveva essere, quindi,
effettuata alle parti personalmente. Peraltro, la notifica effettuata al
domicilio presso il difensore del giudizio penale (nell’ambito del quale
è stata effettuata le perizia del cui compenso si controverte), è nulla e
non inesistente, esistendo un collegamento tra le parti e il luogo di
notifica, con conseguente necessità di disporne il rinnovo in questa
sede.
Inoltre, il Ministero della Giustizia è parte necessaria del giudizio.
Infatti (posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del
2002 presenta, anche se riferito a liquidaRioni inerenti ad attività espletate ai fini
di giudkio penale, carattere di autonomo giudizio contenzíoso
avente ad oggetto controversia di natura civile

incidente su situazione

soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte
necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni
titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguerka, che nei procedimenti di opposizione a liquidckione inerenti a
Ric. 2008 n. 28627 sez. 52 – ud. 26-05-2014

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giudki civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario”,
anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia,

è

parte necessaria». (Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818)
Occorre, quindi, disporre l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del Ministero della Giustizia, cui il ricorso non è stato

Paolo e Cucchi Massimo personalmente con termine per
l’adempimento.

P .T . M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
Ministero della Giustizia, nonché la rinnovazione della notifica del
ricorso a Leoci Paolo e Cucchi Massimo personalmente con termine di
90 giorni per l’adempimento decorrenti dalla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 26 maggio 2014
IL PR SIDE TE

notificato, nonché la rinnovazione della notifica del ricorso a Leoci

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