Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14833 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18144-2019 proposto da:

S.Y.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRETORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE GORIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trieste, S.Y.I., cittadino della Guinea Bissau, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con decreto depositato il 13 febbraio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Con sentenza n. 286/2019, depositata il 7 maggio 2019, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello proposto da S.Y.I.. La Corte escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza S.Y.I. ha, quindi, proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, S.Y.I. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, nonchè l’omesso esame di un fato decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non abbia riconosciuto il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e neppure la protezione umanitaria, senza effettuare accertamenti ufficiosi in relazione al Paese di origine, ossia la Guinea Bissau, avendo il giudice di appello fatto riferimento a fonti che riguardano il Gambia, Paese nel quale il richiedente era passato per recarsi dapprima in Libia, ove era rimasto per un anno presso uno zio, per poi partire per l’Italia.

1.2. Le censure sono fondate.

1.2.1. A norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, infatti, la domanda di protezione internazionale deve essere “esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati”. A norma dell’art. 2, lett. n), poi, per Paese d’origine deve intendersi – se non si tratta di apolide – il Paese “di cui il richiedente è cittadino”. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese (Cass., 16/10/2020, n. 22527; Cass., 17/05/2019, n. 13449).

1.2.2. Nel caso di specie, per contro, le informazioni sono state assunte dal giudice di appello con riferimento al Gambia, Paese di passaggio, e non con riferimento alla Guinea Bissau, Paese di origine del richiedente, del quale il medesimo ha dichiarato di essere cittadino, senza che sia stato accertato se il medesimo abbia – in ipotesi – acquisito la cittadinanza del Gambia. Per tali ragioni il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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