Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14833 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9066/2013 proposto da:

BIG ASTOR SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Sig.

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FUMAI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

VECCHIONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO LORENZANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO GHIGNONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.M., CL.MI., A.G.;

– intimati –

nonchè da:

CL.MI., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato GIULIO ROMANO

LONGARI, rappresentati e difesi dagli avvocati EUGENIO DALMOTTO,

FILIPPO FERLISI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

BIG ASTOR SRL (OMISSIS), A.G., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1628/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato RICCARDO VECCHIONE;

udito l’Avvocato FRANCO LORENZANI per delega non scritta;

udito l’Avvocato EUGENIO DALMOTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Big Astor s.r.l., conduttrice di un immobile ad uso diverso che era stato alienato a C.M. e Mi. con atto trascritto il 18.3.2000, esercitò il riscatto L. n. 392 del 1978, ex art. 39, a mezzo di ricorso depositato in data 24.8.2000 e notificato il successivo 27.9.2000 (con avvio della notifica avvenuto il 25.9.2000).

Il Tribunale di Torino rigettò la domanda dichiarando che la ricorrente era decaduta dal diritto di esercitare il riscatto in quanto la relativa volontà non era stata portata a conoscenza dei retrattati entro il prescritto termine semestrale.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione, con sentenza che viene ora impugnata per cassazione dalla Big Astor s.r.l. sulla base di un unico motivo; la medesima ricorrente solleva – in subordine – questione di legittimità costituzionale degli artt. 391. n. 392/78 e 1334 c.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.; resistono, con distinti controricorsi, A.F. (quale erede del venditore) e gli acquirenti C.M. e Mi. (che propongono anche ricorso incidentale condizionato), mentre non svolge attività difensiva l’intimata A.G..

La Big Astor e i Claus hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha rilevato che:

– il diritto di riscatto può essere esercitato con qualsiasi atto ricevuto dall’acquirente entro sei mesi dalla trascrizione dell’atto di acquisto;

– ove tale comunicazione venga effettuata a mezzo della notifica dell’atto di esercizio dell’azione giudiziaria, non è sufficiente il mero deposito del ricorso, occorrendo invece che – nel termine semestrale – l’atto venga anche notificato al compratore;

– trattandosi di termine sostanziale e non processuale, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali in periodo feriale;

– atteso pertanto che il termine scadeva il 18.9.2000, era risultata tardiva la comunicazione effettuata a mezzo della notifica del ricorso spedita il 25.9.2000.

2. Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 39 e art. 1334 c.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.), la ricorrente si duole che la Corte non abbia applicato il principio affermato (in materia di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore) da Cass., S.U. n. 8830/2010, che avrebbe “sostanzialmente introdotto un principio generale di ordine costituzionale secondo cui l’effetto impeditivo della decadenza si verifica al momento in cui si dà impulso al procedimento di comunicazione”.

Assume, più precisamente, che:

– il diritto di riscatto può essere esercitato solo con l’atto introduttivo del giudizio;

– al fine di evitare la decadenza, è sufficiente che l’interessato abbia esternato la propria volontà, non richiedendosi anche la conoscenza di tale volontà da parte del destinatario;

– “ne deriva che, essendo destinato l’atto introduttivo del giudizio ad essere notificato alla controparte, il solo deposito del ricorso varrà quale impulso della comunicazione del riscatto, idoneo ad impedire la decadenza dell’onerato”; tanto più che l’art. 39 “non impone alcuna forma nè dice che il riscatto deve essere comunicato oppure che deve giungere al locatore nel termine di sei mesi” e che i C. avevano possibilità di “verificare la pendenza del ricorso proposto da Big Astor consultando il registro cartaceo del Ruolo Generale consultabile da chiunque”.

3. Il motivo va disatteso.

3.1. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte, che ha affermato – in termini generali – che “in tema di prelazione e riscatto di immobili urbani, il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell’immobile sia con un atto di citazione, sia con un qualsiasi altro atto scritto, purchè, trattandosi di atti recettizi, essi siano ricevuti dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita” (Cass. n. 3985/1999; conforme, ex multis, Cass. n. 12280/2010) e ha precisato (Cass. n. 23301/2007), in riferimento ad un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, che:

– “la circostanza che la dichiarazione di riscatto può essere effettuata anche con l’atto introduttivo del giudizio diretto a far valere il diritto di riscatto non esclude che, anche in tal caso, sia necessaria l’osservanza dell’onere di comunicare alla controparte la dichiarazione de qua entro il termine predetto”;

– “ne consegue che tale atto introduttivo (ricorso o citazione) è idoneo ad impedire la decadenza prevista della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, solo se sia portato a conoscenza del retrattato entro il termine di legge, a nulla rilevando, a tal fine, che il giudice adito abbia avuto conoscenza dell’atto sin dal momento in cui lo stesso è stato posto nella sua disponibilità, ad esempio con il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 415 c.p.c.”.

3.2. Non è affatto pertinente il richiamo al principio espresso da Cass., S.U. n. 8830/2010, secondo cui “l’impugnazione del licenziamento ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorchè la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine”.

Tale pronuncia costituisce, infatti, applicazione eccezionale del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario nella peculiare materia dell’impugnazione del licenziamento, giustificata da ragioni (espressamente individuate nella brevità del termine di decadenza e della necessità di riconoscere adeguata tutela al “diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa”) che non ricorrono nella materia del riscatto, ove è previsto un termine di decadenza ben più ampio ed ove sussiste la necessità di tener conto anche dell’interesse dell’acquirente a conseguire, nel termine massimo semestrale, la certezza degli effetti del giuridici del negozio concluso.

Deve peraltro rilevarsi – e la considerazione appare dirimente – che, nel caso, la ricorrente non reclama la mera trasposizione nella materia del retratto urbano del principio espresso dalle Sezioni Unite per la specifica ipotesi dell’impugnativa del licenziamento, ma vorrebbe trarre da tale precedente un principio di più ampia portata che consenta di considerare assolto l’onere di comunicazione non già con la spedizione della comunicazione, ma addirittura col mero deposito del ricorso giudiziario, e quindi in un momento che precede l’avvio di qualunque attività di comunicazione o notificazione all’acquirente della volontà di esercitare il retratto.

Va considerato – da ultimo – come l’indirizzo seguito dalla Corte di merito abbia trovato recentissima conferma in Cass., S.U. n. 24882/2015 che – sebbene in riferimento alla prescrizione – ha ribadito il principio generale per cui, al di fuori delle ipotesi in cui il diritto non possa farsi valere che con un atto processuale, gli atti unilaterali producono effetto solo al momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario.

4. Inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata, è la questione (subordinata) di legittimità costituzionale, proposta “in termini di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto il riscatto verrebbe ad essere oggetto di una disciplina differenziata in maniera irragionevole” (in ragione del fatto che “la differenziazione sarebbe fondata unicamente sul tipo di atto e di modalità di comunicazione dello stesso”, con “aggravio ingiustificato di rischi per il riscattante in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto in via giudiziale depositando il ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., entro il termine semestrale di decadenza”).

Nel caso specifico, infatti, non è neppure astrattamente configurabile alcuna disparità di trattamento fra l’ipotesi esaminata e quelle in cui viene ammessa la scissione degli effetti della comunicazione (rispetto al dichiarante e al destinatario), giacchè la ricorrente pretende di assegnare significato di avvio della comunicazione al mero deposito del ricorso (ossia ad un’attività del tutto distinta ed antecedente rispetto all’inizio del procedimento notificatorio dell’atto giudiziario contenente la comunicazione di riscatto).

5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidandole – per ciascuna di esse – in Euro 4.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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