Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14832 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3983/2014 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale ing. C.G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE BACINI DELLO IONIO già CONSORZIO DI

BONIFICA INTEGRALE DEL FERRO E DELLO SPARVIERO, in persona del

presidente pt sig. B.M. elettivamente domiciliato in

ROMA, V. ASSISI 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORFU’,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MUNDO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1646/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONIO PRIGUGLIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MUNDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine dalla richiesta del Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviere (ora dei Bacini dello Ionio) fatta all’Enel di allacciamento dell’energia elettrica all’impianto di irrigazione proveniente dal (OMISSIS), noto come progetto P.S. 14/26/2003, per n 20 utenze, dislocate sulla fascia costiera calabrese da (OMISSIS). Espose l’attore che la domanda era stata inoltrata a mezzo di lettera raccomandata a.r. del 19 novembre 1985 unitamente alle planimetrie e la corografia dei luoghi lungo i quali si sviluppava l’impianto irriguo, contenente l’indicazione specifica delle singole utenze da elettrificare. L’Enel S.p.A., gestendo la somministrazione di energia elettrica come è noto all’epoca dei fatti in regime di monopolio, dopo le opportune verifiche sullo stato dei luoghi e sulla potenza richiesta comunicò al committente, con lettera pervenuta in data 17 marzo 1989, che la somma da pagare per l’allacciamento delle 20 utenze era di complessive 181.370,50, comprese spese generali. Il consorzio, pertanto, con atto numero 61 del 28 marzo 1989 approvò la richiesta dell’Enel e deliberò il pagamento che poi materialmente versò il 7 aprile 1989. Nel frattempo, a cavallo degli anni 1990/1991, terminarono i lavori del consorzio relativi all’impianto irriguo all’installazione di apparecchiature del telecomando e telecontrollo. A seguito delle continue sollecitazioni da parte della committente, l’Enel con lettera formale del 12 luglio 1990 confermò gli obblighi assunti e comunicò che gli allacciamenti sarebbero stati conclusi entro il 31 dicembre 1991. Alla data del 1 luglio 1992 però le utenze ancora ad allacciare erano sei. Nel frattempo, l’impianto irriguo, ormai completato, con tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche, non potè essere collaudato a seguito della mancanza di energia elettrica. Ciò causò vari danni, non solo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche per tutte le spese anticipate dal consorzio per l’erogazione manuale ed altemativo di energia per il servizio irriguo.

L’Enel si difese contestando la domanda ed eccependo l’inesistenza di alcun contratto, ravvisando tutt’al più una relazione pre-negoziale con conseguente responsabilità extracontrattuale Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza del 28 settembre 2006, rigettò la domanda d’inadempimento contrattuale escludendo l’esistenza di un vincolo negoziale tra le parti e ricondusse la fattispecie sul piano delle trattative pre-contrattuali. Dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria avanzata a titolo di responsabilità pre-contrattuale introdotta dall’attore solo con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1646 del 20 novembre 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che il contratto di somministrazione si fosse concluso per fatta concludentia e, segnatamente, per mezzo del pagamento del contributo di allacciamento nella misura determinata dall’Enel, in relazione alla domanda avanzata dal Consorzio per le caratteristiche della realizzanda opera ed all’impegno di potenza come domandato. Inoltre l’Enel ha dato inizio all’esecuzione del contratto per mezzo di lavori di allaccio, necessario e propedeutico alla successiva somministrazione di energia. Infatti, la prestazione di allaccio pur essendo estranea alla causa tipica del contratto di somministrazione si inserisce in tale contratto costituendone una modalità necessaria di attuazione allorchè l’impianto, come quello in esame, sia nuovo. La Corte d’Appello, pertanto, condannò l’Enel al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 3.183.182,26.

3. Avverso tale decisione, Enel Distribuzione s.p.a. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 1218 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta l’Enel che la Corte d’Appello ha errato perchè ha ritenuto che tra l’Enel e il consorzio si fosse formato un valido vincolo negoziale, essendosi il contratto di somministrazione concluso per fatta concludentia e per mezzo del pagamento del contributo di allacciamento nella misura determinata dall’Enel in relazione alla domanda avanzata dal consorzio. Conseguentemente, ha individuato il periodo di ritardo nell’inadempimento contrattuale addebitabile alla ricorrente dal quale sarebbe scaturito la responsabilità risarcitoria in favore del consorzio. Ma il giudice della corte territoriale ha omesso di prendere in esame tutta una serie di fatti dettagliatamente esposti da Enel, in base ai quali, anche ammesso che un contratto inter partes si fosse effettivamente concluso, avrebbe comunque dovuto escludersi ogni responsabilità in capo alla deducente perchè dall’esame di quei fatti sarebbe emerso, come in ogni caso, il ritardo nell’adempimento del contratto era dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a Enel non imputabile. Così facendo il giudice del merito ha violato il disposto dell’art. 1218 c.c., secondo cui non incorre in responsabilità contrattuale il debitore che dimostra che il ritardo nell’adempimento della prestazione sia dipeso da impossibilità di quest’ultima derivante da causa a esso non imputabile. Su tale questione la corte d’appello ha omesso ogni pronuncia al riguardo.

Il motivo è fondato.

Occorre, prioritariamente, riqualificare il motivo del ricorrente in relazione piuttosto dell’art. 360 c.p.c., al n. 4.

Infatti, è principio di questa Corte che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, al n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

(Cass. civ. sez. un. 24/7/2013 n. 17931).

Ciò detto, nella sentenza è presente il grave vulnus denunciato dalla società ricorrente. Infatti, come correttamente evidenziato, la Corte d’Appello ha omesso di esaminare i fatti che erano stati allegati, sin dal giudizio di primo grado, dall’Enel e relativi ai motivi per cui il ritardo nell’adempimento del contratto non sarebbe stato ad essa imputabile.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione”.

Si duole l’Enel della quantificazione del danno effettuata dal giudice del merito.

Tale motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA