Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14832 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23707/2016 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO ZARONE;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO N.

221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUIGI GIULIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 994/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente ha proposto ricorso, per due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9.3.2016, la quale – per quanto ora rileva – a parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha aumentato l’assegno di mantenimento in favore della minore ad Euro 350,00 mensili, confermando l’addebito della separazione coniugale.

Diritto

CONSIDERATO

– che i due motivi – vertenti entrambi sulla deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., oltre che sul vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – sono manifestamente inammissibili;

– che, infatti, la corte del merito, richiamando il consolidato principio secondo cui, ai fini dell’addebito della separazione, occorre una comparazione dei comportamenti dei coniugi, così da risalire al nesso eziologico con la prodotta intollerabilità della convivenza coniugale (ex multis, Cass., ord. 19 dicembre 2016, n. 26199; 10 settembre 2014, n. 18999; 11 agosto 2011, n. 17193; e, già in precedenza, Cass. n. 12383 del 2005; n. 13747 del 2003; n. 14162 del 2001; n. 12130 del 2001; n. 279 del 2000) e valutando tutte le risultanze probatorie del processo, ha concluso per l’esistenza di una prova piena documentale di quell’imputabilità al marito, la cui condotta violenta, sregolata ed aggressiva ha provocato il frequente l’intervento delle Forze dell’ordine, nonchè lesioni personali alla coniuge, sino al giustificato allontanamento della stessa dall’abitazione coniugale, recando seco la figlia;

– che inoltre la sentenza impugnata, facendo uso discrezionale dei poteri riservati al giudice del merito, ha aumentato l’assegno di mantenimento in favore della figlia da Euro 250,00 ad Euro 350,00 mensili, reputando che lo stato di disoccupazione ufficiale del marito sia dovuto proprio, in via principale, alla volontà di sottrarsi ai suoi obblighi, mentre ha ritenuto frutto di mera allegazione difensiva, ma sfornita di prova, la dedotta ripristinata convivenza della odierna intimata con altra persona;

– che, alla luce dell’esposto completo contenuto della sentenza impugnata, si palesa inconsistente la censura di omesso esame di tale elemento di fatto, al contrario ampiamente valutato dalla corte, mentre il ricorso, sotto l’egida della violazione di legge e del vizio predetto, mira invece ad una completa rivalutazione del giudizio di fatto, non consentito in questa sede;

– che le spese di lite seguono la soccombenza;

– che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (art. 10 del citato decreto).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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