Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14832 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5776/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di

posta elettronica lupivittoria.legalmail.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Vittoria Lupi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1648/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.M., proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza emessa in data 12 settembre 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 7 agosto 2018.

La Corte territoriale ha ritenuto che dalle “dichiarazioni rese in sede di audizione” emerge che il richiedente “non risulta essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica”; che queste dichiarazioni, inoltre, “appaiono generiche, poco circonstanziate e non motivate”; che, di conseguenza, non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in concreto, del diritto di rifugio.

Ha aggiunto, con riguardo alla protezione sussidiaria, che in (OMISSIS) non sussiste il rischio di sottoposizione a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel suo Paese d’origine (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14); e che l’unica zona del (OMISSIS) caratterizzata da instabilità e conflittualità interna risulta essere, secondo i dati forniti dal sito (OMISSIS) del novembre 2017, la regione di (OMISSIS), mentre il richiedente proviene da altra parte del Paese.

Quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato che il richiedente non ha “specificamente allegato… situazioni tali da giustificare tale concessione”.

3. Avverso questo provvedimento M.M. ha presentato ricorso, adducendo cinque motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; violazione norme di diritto” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8); “erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione”, avendo il giudice “travisato i fatti narrati dal richiedente”; (ii) col secondo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria. Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 in quanto il richiedente “in caso di rientro in (OMISSIS) (scil.: (OMISSIS)) subirebbe un processo ingiusto e lesivo di ogni diritto difensivo”; (iii) col terzo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″, per non avere tenuto in considerazione la situazione di instabilità che è presente in (OMISSIS), nè il fatto che il richiedente lavora presso una casa di riposo per anziani”; (iv) col quarto motivo, per “violazione dell’art. 738 c.p.c., comma 3 e art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 359 e 184 c.p.c.”, per non avere il giudice del primo grado proceduto all’assunzione della prova orale del richiedente; (v) col quinto motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, concessione dell’umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6″, non essendo stato tenuto in conto il fatto che, in caso di rientro, il richiedente corre il rischio di essere arrestato”.

5.- Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente contesta le determinazioni assunte dalla Corte territoriale in materia di diritto di rifugio (primo motivo) e di protezione sussidiaria (secondo motivo). Il giudice ha errato – così si afferma – nel valutare il racconto esposto come non credibile: i fatti sono stati evocati in modo circonstanziato, accurato e dettagliato. D’altro canto, il ricorrente rischia, nel caso di rientro nel Paese di origine, di subire un processo ingiusto, persecutorio e discriminatorio.

6.- Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

Va in proposito rilevato che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione non solo sulla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, quanto pure – e in via autonoma – sul riscontro dell’insussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti oggettivi che la legge richiede per il riconoscimento del diritto di rifugio o per quello della protezione sussidiaria.

Ora, il ricorso non viene proprio a confrontarsi con queste valutazioni. Non potrebbe essere ritenuto idoneo, per questo riguardo, l’insistito riferimento che viene fatto all’eventualità che il ricorrente, rientrato nella terra di origine, subisca un processo ingiusto: sia perchè si tratta di assunto meramente allegato, nè circostanziato con indicatori di qualità e quantità; sia pure perchè l’allegazione è generica al punto dall’essere indiscriminata mente riferita a ciascuna delle diverse situazioni considerate dalla legge in proposito.

7.- Il terzo e il quinto motivo sono suscettibili di esame unitario, posto che entrambi riguardano non diversamente il tema della protezione umanitaria.

Nella sostanza, il ricorso lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto della “giovane età” del ricorrente e del “buon inserimento socio-lavorativo” di questi in Italia.

8.- Il terzo e il quinto motivo non possono essere accolti.

Gli stessi si fermano, infatti, a rilevazioni del tutto generiche, quali sono, per sè, quelle indicate. Per contro, i “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non possono, comunque, che fare riferimento a situazioni individualizzate e peculiari alla persona del richiedente.

9.- Il quarto motivo lamenta la mancata assunzione della “prova orale” del richiedente in sede di giudizio avanti al Tribunale di Ancona.

Esso è inammissibile, non avendo il ricorso indicato se, e nel caso in quali modi, il ricorrente abbia chiesto un’apposita audizione avanti ai giudici del merito.

10.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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