Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14831 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14831 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 26937-2008 proposto da:
GHERARDUCCI

GHERARDO

C.F.GHRGRR47C28L850J,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA
11, presso lo studio dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERO MICHELE BACCI;
– ricorrente –

2014

contro

1152

FILIPPI

MAURO

FLPPMRA62M12E625S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo
studio dell’avvocato CIAFFI GIOVANNI, rappresentato e

Data pubblicazione: 30/06/2014

-,.

difeso dall’avvocato MASOTTI ANGIOLO;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1339/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito l’Avvocato Ioannucci Mattia difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati e alla
memoria;
udito

l’Avv.

Masotti

Angiolo

difensore

del

controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Con atto di citazione del giugno 2002 Filippi Mauro
conveniva innanzi al Tribunale di Lucca Gherarducci
Gherardo chiedendo che venisse dichiarato il proprio
diritto di proprietà o, quantomeno, di comproprietà con il
convenuto di un’area di pertinenza del proprio fabbricato
sito in Sillano, frazione Dalli Sotto, con conseguenziale
condanna del convenuto all’eliminazione del corpo di
fabbrica ad uso servizio igienico realizzato sulla corte
medesima.
Instauratosi il contraddittorio, il Gherarducci si opponeva
all’avversa domanda attorea, deducendo che il Filippi
aveva, sulla corte stessa, tuttalpiù soltanto un diritto di
passaggio e chiedeva, in via riconvenzionale, di esserne
dichiarato proprietario esclusivo.
Con sentenza del 5 luglio 2004 l’adito Tribunale di prima
istanza rigettava la domanda dell’attore, dichiarando il
convenuto esclusivo proprietario del’ area in
contestazione.
Avverso tale sentenza interponeva appello il Filippi
chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Resisteva al gravame l’appellato, chiedendo la conferma
dell’appellata decisione.
Con sentenza n. 1339/2007 la Corte di Appello di
Firenze, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava
il “Filippi Mauro indivisamente proprietario della corte”
per cui è causa, condannando il convenuto
all’eliminazione del predetto realizzato manufatto,
nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi
i gradi del giudizio, con ordine di conseguente
trascrizione.
Ricorre per la cassazione della suddetta decisione della
Corte distrettuale il Gherarducci con atto fondato sulla
3

CONSIDERATO in FATTO

denuncia del vizio di motivazione in relazione a tre
distinti profili.
Resiste con controricorso il Filippi.
RITENUTO in DIRITTO
1. Con il motivo del ricorso si censura il vizio di
“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 5
c.p.c.” relativamente :
a) alla scrittura privata 1/9/1982 ;
b)alla qualificazione di “pertinenza” della corte rispetto
al bene Filippi ;
c) all’onere della prova.
Quanto al motivo in esame deve preliminarmente
rilevarsi la mancanza della prescritta e specifica
indicazione del momento di sintesi ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c..
Il motivo, così come formulato, cumula —inoltre- vari
ordini di motivi.
In ogni caso lo stesso motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha negato valore probatorio
all’anzidetta scrittura privata con sufficiente e logica
motivazione affermando che non vi era alcuna certezza
sulla data e sulla persona del sottoscrittore della scrittura
e che la stessa, in ogni caso, non era opponibile ai terzi
per difetto di trascrizione.
Il motivo in esame è, inoltre, è privo di autosufficienza in
punto di questione relativa alla prova circa l’uso delle
corte per cu è causa.
Deve, altresì, evidenziarsi l’inammissibilità della
doglianza relativa alla errata qualificazione (come
convenzione negoziale e non come “ricognizione del
fatto storico”) della medesima scrittura privata.
Tale qualificazione, operata con logica motivazione
immune da vizi rientra nella competenza specifica del

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del resistente delle spese del giudizio, determinate
in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’8
maggio 2014.

giudice del merito, né può costituire oggetto di
rivalutazione in questa sede.
Lo stesso deve affermarsi quanto alla effettuata
valutazione come pertinenza della corte per cui è causa
operata dal giudice del merito e congruamente e
logicamente motivata.
Il motivo in esame deve, perciò, essere rigettato e, con
esso, il proposto ricorso.
2.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

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