Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14831 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2186-2019 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA DI (OMISSIS), QUESTURA DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza dei GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in opposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 8, depositato il 15 marzo 2018, V.M. impugnava, dinanzi al Giudice di pace di Roma, il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di (OMISSIS) in data (OMISSIS), cui faceva seguito un’intimazione del Questore della stessa città di lasciare il territorio nazionale, deducendo – oltre alla nullità della motivazione ed alla mancata considerazione delle esigenze di unione familiare – che tali provvedimenti non erano stati tradotti in lingua ucraina, l’unica conosciuta dallo straniero.

2. Il Giudice di pace adito, con ordinanza in data 11 giugno 2018, depositata il 14 giugno 2018, rigettava l’opposizione, rilevando che il provvedimento di espulsione era stato tradotto in una delle cd. lingue veicolari nell’impossibilità di reperire con urgenza un traduttore della lingua ucraina, e che, nel merito, il provvedimento impugnata era stato legittimamente emesso.

3. Per la cassazione di tale ordinanza ha, quindi, proposto ricorso V.M. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, deve ritenersi che il ricorso per cassazione sia ammissibile, sebbene – come affermato dal provvedimento impugnato, il ricorrente abbia volontariamente abbandonato il territorio italiano, avendo fatto ritorno in Ucraina in data 11 aprile 2018. Ed invero, il rientro in patria dello straniero espulso non determina il sopravvenuto difetto di interesse del medesimo al ricorso e la conseguente cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del decreto di espulsione, atteso che quest’ultimo produce effetti, tra i quali il divieto decennale di ingresso in Italia, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14, (la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni penali), che trascendono l’espulsione strettamente considerata come mero obbligo di lasciare il territorio nazionale (Cass., 13/07/2012, n. 12070).

2. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, V.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2.1. Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace, in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, abbia ritenuto valido il provvedimento impugnato, sebbene esso non fosse stato tradotto in ucraino, unica lingua conosciuta dal ricorrente.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, è da considerarsi affetto da nullità il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., 28/05/2018, n. 13323). In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava, inoltre, sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass., 15/05/2018, n. 11887; Cass., 30/10/2020, n. 24015).

2.2.2. Nel caso concreto, il Giudice di pace si è limitato a dare atto della circostanza che il provvedimento opposto era stato redatto in una delle cd lingue veicolari, per l’attestata – senza precisare dove, ed in quali termini – impossibilità di reperire un interprete della lingua parlata dallo straniero. E tuttavia, il giudice di merito non ha affatto riportato le ragioni dell’affermata impossibilità per l’Amministrazione di far predisporre un testo in tale lingua, e soprattutto non vi è accertamento alcuno in concreto, da parte del Giudice di pace, circa l’eventuale conoscenza della lingua veicolare, o della lingua italiana, da parte dello straniero.

2.3. La censura deve, pertanto, essere accolta.

3. Restano assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso, aventi ad oggetto l’assenza degli altri presupposti per l’adozione della misura espulsiva in questione.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara nullo il provvedimento di espulsione oggetto di impugnativa, per violazione del diritto di difesa dello straniero.

5. Le spese del presente grado del giudizio e di quelle di merito vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara nullo il provvedimento di espulsione oggetto di impugnativa da parte dello straniero. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; condanna la resistente al pagamento delle spese di merito, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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