Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14831 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12791/2009 proposto da:

TRALICCI GINA, procuratore di A.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 27483/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA DEL 26/06/08, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.-1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Con ricorso notificato il 22.5.2009 l’avv. Gina Tralicci ha impugnato con ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, la sentenza in data 19.11.2008 con la quale questa Corte ha cassato il decreto della Corte di appello di Perugia del 13.3.2006 in accoglimento del ricorso proposto da A.C. e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.750,00, oltre accessori ed oltre spese di lite omettendo tuttavia di disporre la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario il quale aveva reso la prescritta dichiarazione.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Osserva:

Il ricorso appare manifestamente fondato nel merito anche se, d’ufficio, va diversamente qualificato come richiesta di correzione materiale della sentenza della Corte.

Invero, non può essere condivisa quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la procedura di correzione della sentenza non è esperibile nell’ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione, liquidi le spese in favore della parte invece che del difensore, in quanto l’accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede l’accertamento del requisito dell’anticipazione posto dall’art. 93 cod. proc. civ. (Sez. 3^, Ordinanza n. 7293 del 17/05/2002; conf.: 30 ottobre 1996, n. 822) nè può essere condivisa la recente pronuncia della Terza Sezione secondo la quale la domanda di distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c., costituisce un capo della domanda diverso e autonomo rispetto a quello relativo alla pronunzia sulla condanna alle spese di causa e la sentenza della S.C. che, in presenza di rituale richiesta, ometta di pronunciare sulla relativa domanda incorre in errore di fatto e sia, dunque, soggetta a revocazione ex art. 391 bis c.p.c..

Per contro va data continuità all’orientamento della Prima Sezione secondo il quale nella fattispecie in esame si è in presenza di pronuncia emendabile con la procedura di correzione della sentenza ex art. 391 bis c.p.c., essendo la dedotta omissione ascrivibile a mero errore materiale dell’organo decidente (Sez. 1^, Ordinanza n. 7538 del 2008; Sez. 1, Ordinanza n. 20898 del 2009).

Depongono, invero, per la validità di tale orientamento sia l’orientamento in proposito di omessa pronuncia sulle spese seguito dalle Sezioni unite penali sia lo stesso enunciato normativo di cui all’art. 93 c.p.c., comma 2.

Tale ultima disposizione, dopo l’enunciazione al comma 1 che il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, dispone, al comma 2, che finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Se, dunque, il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione, non si vede perchè l’erronea pronuncia di condanna alle spese senza distrazione causata da una svista della Corte non possa essere oggetto di correzione di errore materiale, essendo la ratio della norma di cui all’art. 93 c.p.c., comma 2, evidentemente orientata a consentire con forme snelle e semplici l’emenda della pronuncia in merito alla distrazione.

D’altronde, se la parte con la procedura di correzione può ottenere la “revoca” di un provvedimento emesso in favore del proprio difensore non si vede perchè lo stesso difensore non possa, con le stesse forme, ottenere quel provvedimento omesso per una svista, pur sussistendone i presupposti di legge.

Quanto alla giurisprudenza penale, va ricordato che le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 31/01/2008) hanno ritenuto che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse e, di recente, in applicazione degli stessi principi enunciati dalle Sezioni unite, si è affermato che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2^, Sentenza n. 6809 del 13/01/2009.

La natura accessoria della pronuncia sulle spese, invero, giustifica l’applicazione della procedura di correzione – già prevista dal legislatore in favore della parte – anche alla domanda di correzione formulata dal difensore.

Ove si condividano i rilievi sopra enunciati, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1″.

p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della sentenza la sentenza in data 19.11.2008 di questa Corte emessa sul ricorso proposto da A. C. contro il Ministero della Giustizia nel senso che nel dispositivo devesi leggere “distrae le spese in favore del difensore antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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