Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14831 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2697/2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica lupivittoria.legalmail.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Vittoria Lupi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1751/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.A., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona che lo ha respinto con sentenza depositata in data 14 agosto 2018.

La Corte territoriale ha ritenuto che il racconto fornito dal richiedente presentava “elementi di scarsa credibilità” e di non verosimiglianza; che, comunque, si trattava di “fatti di natura esclusivamente privata”; e che, di conseguenza era da escludere la sussistenza, nel richiedente, di un diritto di rifugio.

In punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c ha rilevato che, secondo le risultanze del sito “(OMISSIS)” aggiornato al 18.3.2018, il (OMISSIS) non è connotato da situazioni di conflitto armato, nè di violenza indiscriminata; e che, per altro verso, non risulta “sussistente, o comunque adeguatamente provato”, il rischio che – nel caso di rientro del richiedente in tale Paese – si verifichino situazioni riconducibili alle lett. a. e b. del detto art. 14.

Ha poi affermato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che il richiedente aveva ormai recuperato una “buona condizione di salute”, come da certificazione medica esistente agli atti e che si era ormai esaurito il lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo.

3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso D.M., proponendo sei motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; violazione norme di diritto; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione”, in relazione al rigetto del riconoscimento del diritto di rifugio; (ii) col secondo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e 16”; (iii) col terzo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”; (iv) col quarto motivo, per “mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”; (v) col quinto motivo, per “violazione art. 738 c.p.c., comma 3 e ss. e art. 365 c.p.c., comma 3 e ss., artt. 359 e 184 c.p.c.”; (vi) col sesto motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, concessione dell’umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 T. U. I.”.

5.- Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente contesta le determinazioni assunte dalla Corte territoriale in materia di diritto di rifugio (primo motivo) e di protezione sussidiaria (secondo motivo). Il giudice ha errato – così si afferma – nel valutare il racconto esposto come non credibile: i fatti sono stati evocati in modo circostanziato, accurato e dettagliato. D’altro canto, il ricorrente rischia, nel caso di rientro nel Paese di origine, di subire un processo ingiusto, persecutorio e discriminatorio.

6.- Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

Va in proposito rilevato che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione non solo sulla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, quanto pure – e in via autonoma – sul riscontro dell’insussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti oggettivi che la legge richiede per il riconoscimento del diritto di rifugio o per quello della protezione sussidiaria.

Ora, il ricorso non viene proprio a confrontarsi con queste valutazioni. Non potrebbe essere ritenuto idoneo, per questo riguardo, l’insistito riferimento che viene fatto all’eventualità che il ricorrente, rientrato in (OMISSIS), subisca un processo ingiusto: sia perchè si tratta di assunto meramente allegato, nè circostanziato con indicatori di qualità e quantità; sia pure perchè l’allegazione è generica al punto dall’essere indiscriminatamente riferita a ciascuna delle diverse situazioni considerate dalla legge in proposito.

7.- Il terzo e il sesto motivo sono suscettibili di esame unitario, riguardando entrambi la protezione umanitaria.

Nella sostanza, il ricorso lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto della “giovane età” del ricorrente e del “buon inserimento socio-lavorativo” di questi in Italia.

8.- Il terzo e il sesto motivo non possono essere accolti.

Gli stessi si fermano, infatti, a rilevazioni del tutto generiche, quali sono, di per sè stesse, quelle indicate. Per contro, i “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non possono, comunque, che fare riferimento a situazioni individualizzate e peculiari alla persona del richiedente.

9.- Il quarto motivo assume che il provvedimento della Commissione territoriale è invalido, perchè non sono state tradotte in lingua conosciuta al ricorrente le assunte motivazioni di diniego.

10.- Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio denunziato può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto (Cass., 19 giugno 2019, n. 16470); e sempre che sia specificato il vulnus effettivo che lo stesso abbia recato all’esercizio del diritto di difesa (Cass., 11 luglio 2019, n. 18723).

11.- Il quinto motivo lamenta la mancata assunzione della “prova orale” del richiedente in sede di giudizio avanti al Tribunale di Ancona. Il motivo è inammissibile, non avendo il ricorso indicato se, e nel caso in quali modi, il ricorrente abbia chiesto un’apposita audizione avanti ai giudici del merito.

12.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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