Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14831 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14878 del Ruolo Generale degli ^ affari

civili del 2010, proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma al Viale

Mazzini n. 11, presso gli avv.ti RICHITER Paolo Stella e Pasquale Di

Rienzo, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per

procura a margine del ricorso notificato il 4 giugno 2010;

– ricorrente principale –

contro

M.V., in stato di interdizione legale perchè condannato

con sentenza della Cassazione penale Sez. Sesta del 4 maggio 2006 n.

33435, in persona del pro-tutore M.A., nominato dal G.T.

di Roma il 2 ottobre 2006 e autorizzato a stare in giudizio con

provvedimento di detto G.T. del 7-8 giugno 2010, elettivamente

domiciliato in Roma, P.za A. Capponi n. 16, presso l’avv. CERMIGNANI

Carlo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale notificato il 9 -14 luglio 2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale autonomo –

nonchè

1) PROCURATORE GENERALE, Pubblico Ministero nel giudizio dinanzi alla

sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti con sede in

(OMISSIS), che resiste e contraddice al ricorso

dello S. con controricorso notificato il 21 luglio 2010 e a

quello del M., con atto notificato il 21 settembre 2010;

2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, ex lege

domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa rappresentati e

difesi;

– controricorrrenti –

avverso la sentenza della sezione prima giurisdizionale centrale

della Corte dei Conti n. 207 del 2 – 26 marzo 2010.

Udita, alla pubblica udienza del 19 aprile 2011, la relazione del

Cons. Dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Stella Richter, per il

ricorrente principale, e l’avv. Cermignani, per quello incidentale,

l’avvocato dello Stato Fiduccia per i controricorrenti Ministeri e il

P.M., Dr. IANNELLI Domenico, che conclude per il rigetto di entrambi

i ricorsi.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4809 del 1990, di cui era stato estensore il Dr. M.V. che aveva anche istruito la causa, condannava l’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), società a capitale pubblico, a pagare circa l. novecento miliardi agli eredi di R.N. e alla s.r.l. Find e per tale sua attività giurisdizionale, il M. è stato condannato in via definitiva per il delitto di corruzione in atti giudiziari con sentenza della Cassazione penale n. 33435 del 5 ottobre 2006, che ha assolto, perchè il fatto non sussiste, il magistrato S.R. che, nei due gradi di merito, era stato invece ritenuto concorrente del condannato nel delitto che precede.

Dopo la condanna del 2003 del Tribunale penale di Milano del M. e dello S. per concorso nel delitto di cui sopra, il Procuratore Regionale della Repubblica presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha iniziato azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei due condannati in sede penale, evocandoli in causa con invito a dedurre loro notificato il 30 maggio 2003, per rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali all’Erario, derivati o connessi ai comportamenti da loro tenuti nell’esercizio delle funzioni di pubblici dipendenti.

La condanna in sede penale nei due gradi di merito del M., per essere stato estensore della sentenza ritenuta effetto della corruzione e del Dr. S.R., per essersi adoperato, con interferenze, forse retribuite da terzi, su colleghi della Cassazione, al fine di far rigettare il ricorso contro la pronuncia effetto dell’ illecito, era stata presupposto dell’azione del P.M. regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio di responsabilità amministrativa contro i due magistrati.

Convenuti nell’azione di responsabilità amministrativa erano quindi il M. per il delitto commesso nell’esercizio delle funzioni e lo S., ritenuto concorrente nello stesso reato perchè, fondando sul prestigio collegato alle mansioni svolte di magistrato dirigente di un importante ufficio giudiziario romano, aveva tentato di interferire su colleghi della Cassazione con atti deontologicamente riprovevoli ma in diritto non costituenti la fattispecie di corruzione contestata, delitto per il quale la Cassazione lo aveva assolto.

Ad avviso del P.M. presso la sezione regionale del Lazio della Corte dei conti i due magistrati avevano arrecato danno all’immagine dello Stato con le illecite condotte descritte e dovevano rispondere del danno erariale; lo stesso P.M. ha evocato in causa dinanzi al giudice contabile il M. e lo S. anche per rispondere dei danni patrimoniali connessi alla riduzione di valore delle azioni dell’I.M.I. appartenenti all’erario.

In primo grado il giudice speciale ha condannato a pagare all’Erario per il solo danno all’immagine dello Stato il M. Euro 1.000.000,00 e lo S., in ragione della sua minore responsabilità, Euro 500.000,00, con sentenza della sezione grurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio n. 650 del 3 aprile 2008.

La condanna dei due magistrati in concorso per il delitto di corruzione in atti giudiziari emessa dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4688/03 e confermata in appello, è divenuta definitiva solo nei confronti del M., ma la Corte dei conti ha ritenuto lo S., anche se assolto dal reato indicato dalla Cassazione penale, comunque responsabile in sede amministrativa per il danno all’immagine, emergendo dalla sentenza penale di assoluzione emessa in sede di legittimità una condotta riprovevole del magistrato lesiva del prestigio dell’ordine giudiziario e dell’immagine dello Stato e tenuta comunque in ragione delle funzioni giurisdizionali prestigiose da lui svolte di dirigente dell’ufficio istruzione presso il Tribunale di Roma.

Tale pronuncia è stata impugnata con appello dei due condannati che hanno anzitutto dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per chiedere l’annullamento della sentenza che li ha condannati.

Ha affermato con il gravame lo S. che dalla citata sentenza del 2006 della Cassazione penale risultava chiaro che egli non aveva commesso il delitto contestato nell’esercizio delle funzioni di magistrato e che la condotta a lui imputata non costituiva violazione della legge penale, con statuizione avente rilievo di giudicato penale non ritenuta tale dal giudice speciale.

La sentenza penale di assoluzione invece doveva precludere l’azione di responsabilità amministrativa, ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter, come modificato e convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 e novellato con D.L. 3 agosto 2009, n. 103, norme per cui il giudizio sulla responsabilità amministrativa per danno all’immagine dello Stato o di altra amministrazione pubblica non poteva, iniziare o proseguire, in mancanza di sentenza penale di condanna per i soli delitti di cui alla L. 21 marzo 2001, n. 97.

Il M. invece con l’appello avverso la sentenza n. 650/208 della sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti ha negato la giurisdizione di tale giudice, a causa della esistenza della condanna generica dei giudici penali al risarcimento del danno non patrimoniale nelle statuizioni sull’azione civile esercitata in quella sede dai Ministeri intimati anche con il ricorso per cassazione oltre che dall’I.M.I., a cui favore era stata emessa dallo stesso giudice di legittimità condanna al risarcimento da liquidare in separata sede.

Con il suo appello il M. ha dedotto che, ad evitare la violazione del divieto del ne bis in idem, la Corte dei conti non poteva pronunciare altra condanna in suo danno per il medesimo fatto dannoso e gli stessi pregiudizi per il quali egli era stato condannato nell’azione civile svoltasi in sede penale.

Inoltre nello stesso gravame il M. ha affermato che, alla udienza per la sua comparizione nel giudizio di responsabilità fissata al 2 ottobre 2006, con atto notificato il 4-5 luglio 2006, lo stesso P.M. regionale aveva evocato in causa, ai sensi dell’art. 2901 c.c., anche la moglie di lui S.R. e la figlia M. S., con il marito D.R., esercenti la potestà genitoriale sulla nipote minorenne D.A., per sentir dichiarare inefficaci la donazione del M. alla moglie d’una quota di un immobile in (OMISSIS) e la vendita, da lui con riserva di usufrutto di altro appartamento nella stessa città alla nipote minorenne.

La citazione dell’azione revocatoria era avvenuta quindi in violazione del diritto di difesa degli aventi causa degli atti da revocare, per i quali non si era osservato il termine di 90 giorni a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., tra la notifica dell’invito a dedurre e l’udienza del 2 ottobre 2006, nella quale il difensore del M. aveva dichiarato l’interdizione legale di questo convenuto, provocando la interruzione sia della causa di responsabilità che di quella revocatoria, successivamente riassunte nei confronti della sola avv. M.S., evocata in causa per la revocatoria nella qualità di tutore del M. ed esercente la potestà genitoriale su D.A., con atto tempestivamente a lei notificato il 21 novembre 2006.

Lo stesso atto riassuntivo contenente la citazione della sola M. S. nella duplice qualità, era stato notificato anche a D. R. il 4 gennaio 2007 e a S.R. il 21 novembre 2006, per cui tali due parti non erano state correttamente evocate in causa per difendersi dall’azione revocatoria del P.M., non essendo la relativa domanda proposta nei loro confronti.

La separazione, disposta senza contraddittorio tra le parti, del giudizio di responsabilità amministrativa da quello sorto dall’azione revocatoria, ha determinato nel primo grado due pronunce lesive dei principi del giusto processo e dei diritti di difesa del M., la n. 650 del 3 aprile 2008, di condanna al risarcimento del danno, e la n. 654 del 7 aprile 2008 sull’azione revocatoria, a garanzia del credito sorto dall’altra decisione.

Il P.M. regionale, con appello incidentale, ha chiesto di estendere la responsabilità amministrativa anche ai danni patrimoniali esclusi in sede penale e di aumentare la condanna a carico dello S. per il danno all’immagine dello Stato fino alla medesima somma al cui pagamento era stato condannato il M..

Sugli appelli contro la condanna al risarcimento del danno, la sezione prima giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con la sentenza del 26 marzo 2010 n. 207, ha dichiarato inammissibile il gravame incidentale del P.M. regionale che domandava di estendere la sentenza anche al danno patrimoniale in aggiunta a quello non patrimoniale all’immagine dello Stato, rigettando la richiesta dello stesso di parificare la misura della condanna dello S. a quella del M. e ritenendo infondati gli appelli proposti dalle due parti condannate in primo grado.

La Corte dei Conti in sede d’appello ha negato che l’assoluzione dello S. dal delitto di corruzione in atti giudiziari perchè il fatto non sussiste, ostasse alla condanna dello stesso imputato assolto in sede penale ratione temporis, in rapporto alla natura della norma citata della L. n. 102 del 2009, che espressamente esclude la propria applicabilità ai casi in cui vi sia stata già condanna del giudice speciale anche se non definitiva, come è accaduto nel caso di specie, con la sentenza di primo grado del 2008.

In ordine al merito della questione i giudici contabili, considerata la condotta imputata allo S. del quale risultavano provati i tentativi di interferenza nella decisione dei giudici di Cassazione sul ricorso al giudice di legittimità contro la sentenza estesa dal M. per effetto della corruzione, e ritenuto che la stessa integrasse violazione deontologica (rectius disciplinare) dell’incolpato, che aveva sfruttato la posizione di prestigio e potere che gli derivava dalle funzioni espletate come magistrato dirigente di un importante ufficio del Tribunale di Roma e dipendente dello Stato, hanno dichiarato sussistente la responsabilità amministrativa dello S. per il danno all’immagine dello Stato, ancorandola ad una condotta diversa dalla condanna penale costituente comportamento scorretto e da considerare illegittimo.

La differente e maggiore responsabilità del M. con il conseguente più grave pregiudizio arrecato da lui con il delitto di corruzione in atti giudiziari, non ha escluso la responsabilità amministrativa per la condotta scorretta e illegittima dello S., ritenuta rilevante ai fini del danno all’immagine dello Stato per l’attività dallo stesso posta in essere in contrasto con l’efficienza e la buona amministrazione della giustizia, essendo emerse come “possibili” anche dazioni di danaro a suo favore per indurlo a intervenire presso i suoi colleghi della Cassazione.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, viene proposto ricorso di due motivi in via principale da S.R., notificato il 4 e il 6 giugno 2010, e, in via incidentale autonoma, da M.V., in persona del prò tutore M.A., con atto notificato il 14 luglio successivo, con cui si impugna la decisione del giudice contabile per quattro motivi; si sono difesi dinanzi a questa Corte il Procuratore generale rappresentante il P.M. presso la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con atti notificati il 21 luglio e il 21 settembre 2010, e il Ministero dell’ economia e delle finanze con quello della Giustizia, in persona dei rispettivi ministri, con distinti controricorsi notificati il 3 e 5 luglio 2010.

Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. vanno riuniti i distinti ricorsi dello S. e del M. contro la stessa sentenza della sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti n. 207 del 26 marzo 2010.

In via pregiudiziale, vanno dichiarati inammissibili le impugnative proposte dai due ricorrenti nei confronti del Ministero dell’economìa e delle finanze e del Ministero della giustizia, intimati entrambi privi di legittimazione processuale, per non essere stati parti del processo concluso dalla decisione di cui è chiesta la cassazione (così Cass. 25 giugno 2010 n. 15352).

Nel processo concluso dalla sentenza di cui è chiesta la cassazione, è stato appellante il Procuratore regionale quale P.M. presso la sezione del Lazio della Corte dei conti, sostituito in appello, nella medesima funzione, dal Procuratore Generale presso la sezione giurisdizionale centrale della stessa Corte, che è quindi unico legittimato a stare in giudizio in questa sede per resistere al ricorso dei condannati per responsabilità amministrativa (su tale legittimazione processuale cfr. Cass. 2 maggio 2007 n. 10136).

I due ricorsi dello S. e del M., inammissibili, come già rilevato, nei confronti dei Ministeri controricorrenti, devono rigettarsi nei confronti del P.G. presso la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, perchè infondati in parte e nel resto inammissibili.

2.1. Il primo motivo del ricorso principale dello S. denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, che ha affermato la responsabilità amministrativa del ricorrente in violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, art. 1, comma 1, lett. c), convertito nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, in relazione alla L. 27 marzo 2001, n. 97 e all’art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1.

Il complesso della norme che precede vieta al P.M. presso la Corte dei conti l’azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine di enti pubblici contro i dipendenti dell’amministrazione pubblica, quando essi non siano stati previamente condannati in sede penale con sentenza irrevocabile, per i reati previsti nella L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7, tra i quali vi è quello di corruzione, che ha fatto iniziare il presente processo dinanzi al giudice speciale, nel corso del quale lo S. è stato però assolto, perchè il fatto non sussiste, dal delitto per il quale era stato condannato nel merito, con la sentenza della Cassazione penale 5 ottobre 2006 n. 33435 di cui sopra.

Tale assoluzione, ad avviso del ricorrente principale, fa venir meno la giurisdizione dei giudici speciali nella fattispecie, in mancanza della condanna penale, non potendo, dinanzi alla Corte dei conti, procedersi ovvero proseguirsi l’azione di risarcimento del danno erariale all’immagine dello Stato, in assenza di detta previa sentenza penale irrevocabile di condanna, che abbia accertato uno dei reati di cui alla L. n. 97 del 2001, sentenza che certamente non vi è stata a carico dello S., nei cui confronti non poteva quindi neppure disporsi la condanna decisa dal giudice speciale per responsabilità amministrativa del pubblico funzionario assolto con formula piena nel giudizio penale per uno dei delitti per i quali in astratto è possibile l’azione del P.M. presso i giudici contabili.

La condanna per danno all’immagine dello Stato, allorchè non vi sia stato un accertamento di uno dei delitti tassativamente indicati dalla legge come fonte di tale danno non patrimoniale da parte del giudice penale da porre a presupposto del giudizio di responsabilità amministrativa, da luogo ad un eccesso di potere esterno della Corte dei conti, che emette una condanna vietata per legge, erogando una tutela ad essa non consentita di posizioni soggettive dello Stato non giustiziabili.

2.2. Il secondo motivo di ricorso dello S. denuncia difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche per violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52 e del R.D. 18 novembre 1923, n. 2449, art. 81, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e all’art. 362 c.p.c., comma 1.

Afferma lo S. che, nel caso, non vi è stato alcun nesso, neppure di occasionalità necessaria, tra la condotta a lui attribuita come fonte della responsabilità amministrativa, e le sue funzioni di magistrato; solo il collegamento funzionale o strumentale dei fatti fonte del danno con la funzione esercitata per l’amministrazione pubblica danneggiata dal convenuto nell’azione di responsabilità, può giustificare la cognizione del giudice speciale, sempre se la funzione pubblica esercitata sia stata la ragione unica o principale ovvero l’opportunità necessaria per commettere il fatto illecito o illegittimo fonte del danno ovvero sia stata strumentale allo stesso.

Se nel comportamento addebitato non vi è una prestazione in cui si estrinseca il rapporto di servizio con lo Stato del convenuto, ovvero se l’attività illecita di questo non è in rapporto strumentale con la funzione per la quale si agisce dinanzi alla Corte dei conti il cui esercizio dal convenuto deve costituire l’occasione necessaria al manifestarsi dell’illecito, non vi può essere giurisdizione del giudice speciale.

Solo per gli illeciti profitti connessi all’esercizio della funzione pubblica, si è in passato ritenuto possibile il giudizio di responsabilità amministrativa, dovendosi negare la cognizione della Corte dei conti quando non vi sia detta occasionalità necessaria, come accaduto nel caso, potendosi l’attività addebitata allo S. svolgersi anche al di fuori dell’esercizio delle funzioni di magistrato o di pubblico funzionario.

3.1. Il primo motivo del ricorso dello S. è infondato, chiedendo alla Cassazione di rilevare la violazione del divieto per i giudici della Corte dei conti di emettere la condanna del ricorrente per responsabilità amministrativa per danno all’immagine dello Stato, in mancanza della previa condanna irrevocabile in sede penale per uno dei delitti contro la P.A., indicati nella L. 21 marzo 2001, n. 97, art. 7. In difetto della condanna penale, gli atti istruttori o processuali posti in essere dal P.M. presso la Corte dei conti sono nulli, ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 ter, modificata dal D.L. in pari data n. 103, convertito con modificazioni dalla L. n. 141 del 2009; pertanto, nella fattispecie, l’azione di responsabilità doveva solo essere dichiarata improseguibile; dopo l’assoluzione dello S..

La norma che precede contiene pure una disposizione intertemporale che ne limita l’applicabilità, escludendo la nullità degli atti processuali posti in essere dallo stesso P.M. presso la Corte dei conti, quando da questa sia stata “già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, precisando peraltro che detta nullità degli atti istruttori “può essere fatta valere in qualsiasi moraento da chiunque vi abbia interesse dinanzi alla competente sezione, giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta” .

Da tale ultimo inciso della L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 30 ter, si desume che permane la “giurisdizione” del giudice contabile in ordine alle eventuali nullità degli atti istruttori del P.M. e, per tale profilo, detta disposizione conferma nei limiti che precedono i poteri cognitivi del giudice contabile in ordine alla validità ed esistenza degli istruttori posti in essere prima della novella relativa alla responsabilità amministrativa per danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, che per la novella citata non può aversi oltre i limiti in essa indicati.

Deve infatti ritenersi che “il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione e segnatamente di quella ordinaria” per la responsabilità civile, avendo solo inteso “circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale, e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza di lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa” (così testualmente C. Cost. 15 dicembre 2010 n. 355, che ha respinto, in parte perchè inammissibili e in parte perchè infondate, le plurime questioni di legittimità costituzionale del citato D.L. n. 78 del 2009, art. 17, e successive modificazioni).

Anche la nuova norma si applica solo per l’avvenire e in rapporto ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti sancisce che, quando si sia già avuta, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009, una sentenza di primo grado della sezione regionale competente della Corte dei Conti, nessuna nullità degli atti istruttori e della decisione del giudice speciale può derivare dalla normativa indicata (in tal senso, S.U. 19 dicembre 2009 n. 26806 e la giurisprudenza prevalente della Corte dei Conti), attribuendo la cognizione di tali nullità di atti istruttori al solo giudice contabile.

Per il profilo che precede, il motivo di ricorso non può che rigettarsi, avendo la Corte dei Conti rilevato che nel caso non sussisteva la nullità degli atti istruttori anteriori alla nuova legge che hanno preceduto la sentenza di primo grado del giudice speciale che ha condannato lo S. per responsabilità amministrativa cui la norma si riferisce, con potere che certamente gli è attribuito dalla stessa legge, come testualmente sopra riportata.

Il primo motivo di ricorso dello S. è quindi infondato e da rigettare, in quanto dopo la sentenza di primo grado della sezione regionale della Corte dei Conti, solo al giudice speciale compete valutare la nullità e la proseguibilità del giudizio di responsabilità amministrativa, come accaduto nel caso.

3.2. Il secondo motivo di ricorso dello S. censura la decisione dei giudici contabili che ha qualificato fonte del danno erariale il comportamento a lui addebitato, costituito dal tentativo di interferire a sostegno della, conservazione della sentenza frutto di corruzione presso i colleghi della Corte di Cassazione cui era stato proposto ricorso, negando che tale condotta abbia un qualsiasi nesso funzionale o occasionale con l’esercizio delle sue funzioni di magistrato, potendosi verificare l’interferenza anche senza essere magistrato.

La Corte dei Conti ha invece ritenuto che lo S., solo per le prestigiose funzioni giurisdizionali da lui svolte di dirigente dell’Ufficio istruzione di Roma, ha potuto compiere le interferenze ritenute illegittime e comunque non corrette, poste a base dell’affermazione della sua responsabilità amministrativa, fondata comunque sulle condotte descritte nella stessa sentenza penale di assoluzione e valutabili come comportamenti disciplinari lesivi del prestigio della magistratura e produttivi del danno all’immagine dello Stato, per il quale il ricorrente è stato condannato.

Tale valutazione di merito della vicenda che collega in rapporto di occasionalità necessaria con le funzioni giurisdizionali dello S. le condotte a lui imputate di interferenza, comunque rilevanti agli effetti disciplinari e sul piane deontologico, è censurata dal ricorrente che esclude ogni rilievo delle mansioni da lui svolte quale giudice, nella tentata interferenza.

I giudici contabili hanno ritenuto il rapporto di servizio espletato dallo S. come magistrato quale presupposto necessario per porre in essere la condotta lesiva dell’immagine dello Stato a lui attribuita (nello stesso senso cfr. S.U. ord. 26 gennaio 2011 n. 1781), così operando una scelta ermeneutica delle norme di legge non censurabile in questa sede, per la quale detti comportamenti d’interferenza si sono posti in collegamento di occasionalità necessaria con le funzioni dirigenziali di lui d’uno degli uffici giudiziari romani. Lo S. censura in sostanza le argomentazione della sentenza impugnata in questa sede, solo per violazioni di legge o errores in iudicando dedotti con il ricorso che precede contro la sentenza contabile, che quindi per detto profilo non è impugnata per lo straripamento di potere della Corte dei Conti e per violazione nella sua essenza della giurisdizione violata dal giudice speciale, per essere andato oltre i limiti esterni dei suoi poteri cognitivi ma solo per avere errato nell’individuare il rapporto di strumentanti o occasionalità necessaria tra le funzioni dell’incolpato e il danno erariale che è stato condannato a risarcire, con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso dello S. è inammissibile, perchè non inerente o attinente alla giurisdizione del giudice speciale (con la ord. cit. n. 1731/2011, cfr. pure ord. 22 novembre 2010 n. 23599 e S.U. 25 novembre 2008 n. 28048).

In sintesi il ricorso dello S., in parte infondato e nel resto inammissibile, non può che essere rigettato.

4.1. Con il primo motivo del suo ricorso, M.V., a mezzo del pro-tutore M.A., deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento agli artt. 24, 103 e 111 Cost.

e al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52 e del R.D. 18 novembre 1933, n. 2440, art. 81, pure per violazione del principio del ne bis in idem per la rilevabile duplicazione di attività sanzionatoria posta in essere dal giudice contabile, dopo la condanna del ricorrente al risarcimento del danno emessa nell’azione civile promossa in sede penale.

Afferma il M. che in sede penale è stata chiesta dalle amministrazioni costituite parti civili, cioè il Ministero dell’economia e delle finanze e quello della giustizia, la condanna per danno all’immagine, denegata nei loro confronti, per cui vi è un giudicato su tale punto della decisione della Cassazione penale del 2006, non compatibile con la condanna emessa nella sentenza oggetto di ricorso dal giudice speciale, il quale, con la sua pronuncia, ripete di nuovo la sanzione già irrogata nel giudizio civile nell’ambito di quello penale.

Motivi attinenti o inerenti alla giurisdizione di cui all’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., u.c., sono stati in genere ritenuti dalle sezioni unite quelli relativi alla “essenza” della giurisdizione, e quindi inerenti a vizi della sentenza rilevabili dall’esterno del provvedimento e dell’attività del giudice speciale, anche ad opera della Corte di cassazione a sezioni unite che, anche quale giudice del riparto, resta giudice ordinario-civile e non può sostituirsi nei poteri cognitivi attribuiti dalla legge a quello contabile.

Le dedotte violazioni del divieto di duplice condanna per lo stesso fatto, ad avviso del M., non attengono al modo d’esercizio della giurisdizione, valutabile solo all’interno della stessa anche in sede di gravame, nè possono valutarsi come meri errores in procedendo e in iudicando, perchè nessuna giurisdizione può violare il principio che vieta due condanne per lo stesso fatto.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, la novella dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, di cui alla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha sancito i principi del giusto processo, attuativi di quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed espressioni di situazioni soggettive a nucleo rigido e specialmente protette, perchè oggetto di tutela da norme della Costituzione (art. 24, comma 2, artt. 101, 104 e 108, 113).

Il diritto di difesa, la soggezione dei giudici solo alla legge, la loro indipendenza e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sono caratteri qualificanti l’essenza stessa della giurisdizione e, quindi, ineriscono strettamente ad essa e agli stessi poteri cognitivi dell’adito giudice speciale.

Nel ricorso si richiama S.U. 23 dicembre 2008 n. 30254, perchè l’indagine sulle forme di tutela in cui si estrinsecano i poteri cognitivi dei giudici delle varie giurisdizioni, viola il principio di effettività della tutela che l’ordinamento deve garantire, vietando di denegare una tutela dovuta ovvero di erogare una tutela vietata dalla legge.

Nel giudizio civile in sede penale, la condanna del M. in primo grado a risarcire il danno all’immagine dello Stato, è stata annullata in appello per la mancata prova della misura di tale pregiudizio, confermando quindi la esistenza, della condanna stessa, tanto che sul danno all’immagine dello Stato la Corte d’appello ha stabilito che il ricorrente doveva rispondere nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non dei Ministeri della Finanze e della giustizia, di cui si è esclusa la legittimazione attiva.

La sentenza della sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti esclude ogni preclusione ai propri poteri cognitivi per la diversità dell’azione della parte civile in sede penale, rispetto a quella officiosa dinanzi ad essa, tanto che nel giudizio di responsabilità amministrativa non sono state parti i Ministeri di cui si è negata la legittimazione processuale in questa sede e quella sostanziale quali attori-parti civili nel giudizio civile in sede penale.

Se la violazione del giudicato si ritiene un errore di diritto interno e riservato ai poteri cognitivi del giudice speciale, la cui valutazione è preclusa dei limiti di indagine solo esterni riservati a queste sezioni unite, secondo il ricorrente, sussiste ancora la preminenza, del giudizio del giudice ordinario, penale o civile, rispetto a quello della Corte dei Conti.

Ad avviso del ricorrente, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenze 7 luglio 1988 n. 773, ha chiarito, anche se nel regime del previgente codice di rito penale che all’art. 26 vietava espressamente la doppia condanna penale e amministrativa, che, quando per lo stesso fatto da valutare dalla Corte contabile è già intervenuta sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, come nel caso con riferimento al danno all’immagine, è da considerare preclusa ogni azione di responsabilità dinanzi al giudice speciale sullo stesso tipo di danno, non potendo il giudice speciale emettere la condanna da responsabilità amministrativa.

Poichè il divieto del ne bis in idem è sancito anche nell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta la doppia condanna per lo stesso fatto, nel caso esso è stato violato per essersi già valutata e affermata dal giudice penale la responsabilità anche civile del M. per il danno all’immagine della P.A., con divieto per ogni giudice di condannare il ricorrente a risarcire il danno indicato.

Il M. afferma che il mancato rilievo della preclusione alla decisione per il giudice contabile, che di regola si qualifica error in indicando o in procedendo, così come la violazione del principio del ne bis in idem dopo la condanna generica al risarcimento in favore delle Amministrazioni pubbliche parti civili costituite e ritenute legittimate per il danno alla immagine, costituiscono circostanze preclusive per i giudici contabili del loro potere di emettere altra condanna risarcitoria per responsabilità amministrativa.

4.2. Il M., in secondo luogo, denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 37, 360 e 362 c.p.c. con riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 134 Cost., per violazione del giudicato sulla giurisdizione e del diniego del giusto processo.

La Corte dei conti ha negato la prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del M., senza considerare le diverse date nella quali allo stesso fu inviato l’invito a dedurre che, per i danni patrimoniali, venne consegnato al ricorrente il 12 maggio 2003 e per quelli morali all’immagine fu notificato l’11 settembre 2003, valutandosi tale notifica come atto interruttivo della vicenda estintiva dell’azione connessa alla costituzione di parte civile della stessa amministrazione dello Stato in sede penale.

Il richiamo del P.M. contabile, nella citazione del M., all’azione civile nei confronti di quest’ultimo in sede penale come interruttiva della prescrizione, prova l’identità delle due azioni e la violazione del divieto di doppia sanzione per la stessa condotta, contraddicendo con la considerazione distinta delle due azioni da parte del giudice speciale, che esclude ogni rapporto di pregiudizialità fra le domande proposte in sede ordinaria e amministrativa.

La sentenza penale n. 33435/06 che ha confermato la condanna generica del M. a risarcire il danno non patrimoniale alla Presidenza del Consiglio, afferma che esso era da liquidare in separato giudizio dinanzi al giudice ordinario civile, non avendo il giudice penale nè giurisdizione nè competenza per tale liquidazione, come, ad avviso del ricorrente, risulterebbe anche dalla sentenza della C. Cost. 13 luglio 2007 n. 272, con la conseguenza che il risarcimento è riservato alla sola cognizione del giudice civile ordinario.

4.3. Secondo il M., inoltre, vi è difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37, 360 e 362 c.p.c., in rapporto agli artt. 24, 103 e 111 Cost., e carente motivazione della sentenza impugnata su tale punto decisivo, per avere individuato i giudici contabili i presupposti del danno all’immagine in funzione punitiva e non riparatoria, restitutoria e ripristinatoria, come doveva essere, tenuto conto della natura dell’azione esercitata dal P.M. dinanzi al giudice speciale, che chiede solo una riparazione per equivalente del danno erariale, anche se liquidabile con regole speciali.

Il M. è stato condannato per danno all’immagine dello Stato, anche se non vi è stato accertamento o prova di un pregiudizio effettivo e reale, ancorandosi la Corte dei conti a un concetto di danno all’immagine come danno-evento non patrimoniale di cui non era necessaria la prova e non come danno conseguenza.

Il giudizio di responsabilità contabile o amministrativa tende infatti al ripristino di una situazione patrimoniale e non ha funzione compensativa o punitiva che non spetta alla Corte dei conti;

il danno all’immagine, come danno conseguenza, non è danno evento o in re ipsa e deve essere provato, come insegna in genere la giurisprudenza di legittimità.

Il danno all’immagine dello Stato o di una P.A., come conseguenza della minore fiducia ingenerata nell’opinione pubblica dall’operato dei loro agenti, viene riparato con il pagamento delle sonarne necessarie a ripristinare il prestigio e la reputazione dell’amministrazione pubblica.

In difetto di tali esborsi, nessun danno vi è di cui possa darsi la prova e nessuna pronuncia può esservi dal giudice speciale di condanna a titolo risarcitorio e non di pena civile, non essendovi danno in re ipsa.

Avere emesso una condanna non reintegratoria ma solo punitiva, significa avere pronunciato un provvedimento oltre i limiti della giurisdizione contabile, con superamento dei limiti esterni dei poteri cognitivi del giudice, valutabile come tale dal giudice del riparto.

4.4. Il M. infine denuncia ancora le stesse violazioni di legge di cui al motivo precedente, lamentando un ulteriore profilo del difetto di giurisdizione emergente anche dall’anione revocatoria esercitata dinanzi alla Corte dei conti per l’inopponibilità all’Erario degli atti di disposizione di immobili da lui trasferiti a propri congiunti, iniziata dal Procuratore regionale presso detta Corte e accessoria o strumentale a quella di responsabilità.

La sentenza che ha deciso sull’azione revocatoria, dichiarando la inefficacia relativa degli atti di disposizione del M. in favore della moglie e di una nipote minore, fino al limite di valore di Euro 1.000.000,00, si è emessa in violazione dei principi del giusto processo previsti dalla Costituzione.

Rispetto all’azione di responsabilità contabile, quella accessoria revocatoria, per cui vi è stato un invito a dedurre al M. per la stessa udienza in cui doveva comparire per l’azione di responsabilità amministrativa, nella quale la causa venne interrotta per la interdizione legale del convenuto, si è svolta con violazione dei termini a comparire e senza neppure citare in giudizio alcuni degli aventi causa negli atti revocati.

Le sentenze, che hanno deciso sulla responsabilità e sulla revocatoria in primo grado da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, deliberate nella stessa camera di consiglio, sono state tenute distinte, con omesse motivazioni e violazioni di principi del giusto processo, eccedendo quindi dai limiti della giurisdizione contabile e devono cassarsi per motivi attinenti a quest’ultima.

5.1. Il primo motivo di ricorso del M. è infondato in ordine al denunciato difetto di giurisdizione che deriverebbe dal divieto del ne bis i idem.

Non vi è stata infatti, nel giudizio sulla responsabilità amministrativa, alcuna riproposizione dell’azione civile di risarcimento dei Ministeri costituiti parti civili nel giudizio penale e ritenuti non legittimati in quella sede e mai evocati in causa dinanzi al giudice speciale, duplicazione già vietata nell’art. 26 c.p.p. del 1930, oggi abrogato, mancando “un giudicato penale con cui si sia liquidato il danno erariale”, esso sole preclusivo della “proposizione dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato” (così, testualmente, C.Cost. 7 luglio 1388 n. 773).

Deve quindi negarsi vi sia stata violazione del divieto della doppia condanna risarcitoria per danni conseguenti allo stesso fatto accertato come delitto in sede penale. La citata sentenza del giudice della legge, relativa alla disciplina previgente dei rapporti tra giudizio penale e azione di responsabilità amministrativa, ha affermato la infondatezza del dubbio di costituzionalità dell’art. 26 c.p.p. poi novellato, anche in ragione dell’art. 489 del codice di rito poi venuto meno, identico all’attuale art. 538 c.p.p., comma 2, norma per la quale, in caso di esercizio dell’azione civile ai sensi dell’art. 185 c.p., il giudice penale pronuncia la condanna dell’imputato al risarcimento del danno e provvede alla liquidazione di esso, “salvo che sia prevista la competenza di altro giudice”.

Pur nella interpretazione restrittiva che la dottrina dà della norma ora richiamata, relativa a specifici casi, è palese che le norme che precedono non regolano un potenziale conflitto di giurisdizioni o una interferenza tra queste (su cui cfr. S.U., 4 dicembre 2009 n. 25495), ma più semplicemente la pregiudizialità eventuale di un giudizio all’altro, oggi normativamente esclusa come necessaria, a differenza che in passato per l’art. 3 del vecchio codice di rito penale, incidendo quindi come nel precedente quadro normativo soltanto sul piano della proponibilità dell’azione risarcitoria per il medesimo fatto, quando analoga condanna con liquidazione del danno già vi sia stata in favore della parte civile in sede penale.

Le norme che si deducono violate non hanno la funzione di delimitare gli astratti poteri cognitivi del giudice ordinario e della Corte dei Conti, per cui la deduzione di un contrasto con esse della sentenza impugnata non costituisce motivo inerente alla giurisdizione (nello stesso senso, da S.U. 26 novembre 2004 n. 22277, 21 ottobre 2005 n. 20343 e le recenti 22 dicembre 2009 n. 27092 e 13 febbraio 2010 n. 4312, tra molte altre, anche precedenti, tutte sulla stessa linea di quanto deciso dalla richiamata C. Cost. n. 773/88).

Nelle sentenze da ultimo citate la differenza istituzionale tra danno civile e danno erariale, che è effetto della “responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari… nell’ esercizio delle loro funzioni”, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, fermi gli effetti sul processo dinanzi al giudice speciale della sentenza penale in ordine all’accertamento dei fatti fonte del danno ai sensi dell’art. 651 c.p.p., e segg., e della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7, non esclude l’autonomia dei due processi con la connessa procedibilità e proseguibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, a iniziativa del P.M. presso la Corte dei conti, sulla quale il legislatore è intervenuto solo nel 2009, con il richiamato D.L. n. 78 del 2009, come poi convertito dalla L. n. 102 del 2009 e modificato con il contestuale D.L. n. 103 del 2009, norme che lo stesso M. ritiene irrilevanti in questa sede.

E’ proprio nella liquidazione del danno erariale che si evidenzia la netta differenza tra giudizio civile in sede penale e azione di responsabilità amministrativa, restando fermo in questo il divieto del giudice anche speciale di giudicare l’esercizio della discrezionalità amministrativa come forte dei pregiudizi, ma potendo i giudici della Corte dei conti esercitare una “riduzione” del dovuto nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite per legge e computare anche i vantaggi eventuali che dall’azione del dipendente possano essere derivati per la P.A. (cfr. della L. n. 20 del 1994, art. 1), come non è consentito di regola e in via officiosa nel giudizio ordinario, nel quale l’obbligato potrà solo eventualmente eccepire in compensazione i guadagni arrecati dalla sua condotta al creditore, dandone la prova, per ottenere una condanna di minore entità.

Nella concreta fattispecie, non vi è stata la pretesa duplice condanna al risarcimento del danno liquidato dai due giudici – penale e speciale – come denunciato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso nè era ipotizzatale in diritto tale contrasto tra giudicati all’esito di giudizi diversi, avendo il novellato codice di rito penale escluso ogni pregiudizialità del processo da esso regolato rispetto all’azione civile, salvo che questa sia esercitata nel suo ambito e al giudizio di responsabilità amministrativa, considerato che la iniziativa del P.M. presso il giudice speciale, è necessaria nei casi in cui, come quello oggetto di causa, debba ancora liquidarsi il danno non patrimoniale all’immagine dello Stato determinato nel caso dalla Corte dei conti in Euro 1.000.000.00, con statuizione che si è rifatta alla sentenza penale solo per l’accertamento dei fatti in essa accertati e del delitto del pubblico funzionario a base della condanna a pagare il danno erariale che ha.

la stessa genesi di quello civile e si fonda sugli artt. 2043 e 2059 c.c., anche se istituzionalmente e nella liquidazione, si distingue comunque dall’altro danno (cfr., sul tema, C. Cost. 13 luglio 2007 n. 272 e la citata S.U., n. 26306 del 2009). Nessun eccesso di potere esterno vi è stato dal giudice speciale in rapporto al giudizio di responsabilità civile contenuto nella sentenza penale, avendo la Corte dei conti provveduto soltanto a liquidare il danno “erariale” per i delitti e le condotte accertati in sede penale, valutati solo per le loro conseguenze lesive da risarcire nella misura fissata dai provvedimento del giudice speciale, che si è pronunciato su un danno ingiusto, che ha genesi identica, al quello degli artt. 2043 e 2059 c.c., ma che va accertato e liquidato istituzionalmente dal giudice speciale, con modalità che tengono conto degli interessi pubblici sottostanti alle funzioni esercitate dal funzionario che lo ha cagionato, per cui anche in ragione di tali interessi, il danno va liquidato.

Il mancato rilievo della pretesa improcedibilità o improseguibilità del giudizio contabile per evitare il contrasto della sentenza dei giudici speciali con quello sulla responsabilità civile in sede pensile, non può in concreto rilevare, ma in astratto costituisce un mero vizio processuale, che non inerisce nè attiene, ai poteri di cognizione della Corte dei conti, per cui il motivo di ricorso è, per tale profilo, inammissibile.

E’ problema attinente alla giurisdizione quello della mancanza di riconoscimento di una tutela che il giudice avrebbe “dovuto” dare (la cit. S.U. n. 30254 del 2008) come quello della pronuncia di una statuizione che gli era per legge inibita, con evidente eccesso di potere esterno, in quanto tale inerente alla giurisdizione e valutabile, dalla Cassazione, mentre, le violazioni di legge processuale o sostanziale deducibili per tutti i provvedimenti decisori su diritti, idonei a divenire giudicato, non possono qualificarsi che attinenti ai diritti individuali esistenti in concreto in ogni processo e non ineriscono alla giurisdizione propria del giudice amministrativo e di quello contabile (così S.U. ord. 26 gennaio 2009 n. 1853 e 21 gennaio 2011 n. 2065). Nessun rilievo ha nella fattispecie la richiamata sentenza delle S.U. n, 30254/08, emessa ai sensi dell’art. 363 c.p.c. e relativa alle forme diverse di tutela che l’unico giudice, amministrativo deve erogare, che comportano eccesso di potere giurisdizionale se denegate con il rigetto della domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi, in base a un preteso difetto di giurisdizione, denunciandosi, invece, nel presente ricorso la diversa ipotesi del conflitto eventuale di giudicati tra la sentenza sulla responsabilità penale e quella sulla responsabilità amministrativa in concreto escluso.

L’esame del contenuto delle sentenze – penale e della Corte dei conti – all’esito dei due processi, comporterebbe un sindacato sui due giudizi e non incide sul tipo di tutela giurisdizionale erogata dai diversi giudici speciali, non riguardando il ricorso il caso della denegata giustizia dall’unico giudice adito per più tutele da lui dovute ovvero la tutela erogata oltre i limiti di legge dal giudice della cui giurisdizione si controverte dinanzi a questa Corte, quale giudice del riparto (per un caso di responsabilità civile in una società a capitale pubblico incompatibile con quella amministrativa, in una azione risarcitoria iniziata da organi della società stessa per i danni arrecati al suo patrimonio non definibili erariali dagli amministratori nella gestione del patrimonio sociale cfr. S.U. 23 febbraio 2010 n. 4309).

La Corte dei conti, quindi, per i profili che precedono, non ha pronunciato oltre i limiti della sua giurisdizione o in materia non riservata alle due attribuzioni dalla legge, avendo negato, analogamente a quanto deciso dal giudice penale, la chiesta reintegrazione dei danni patrimoniali ed avendo correttamente escluso la preclusione della domanda di condanna al risarcimento per il danno all’immagine dello Stato ad essa rivolta, per la esistenza di analoga istanza nel processo civile nell’ambito del giudizio penale, la cui statuizione s’è negato fosse pregiudiziale o preclusiva per quella del giudice contabile, non solo per la diversa natura delle due azioni ma anche per l’assenza di contrasto, anche potenziale, della pronuncia, del giudice speciale con il giudicato penale.

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non può che dichiararsi inammissibile, avendo il M. dovuto rispondere in sede amministrativa del danno all’immagine dello Stato cui egli era vincolato da rapporto di servizio, per avere svolto la funzione di magistrato illecitamente, in ragione di atti corruttivi accertati in sede penale, tanto che, per i danni non patrimoniali connessi a tale lesione, per la prima e unica volta, dal giudice speciale si è liquidata a suo carico la somma di Euro 1.000.000,00, che egli è stato condannato a pagare all’Erario.

Come l’error in iudicando sul giudicato delle condanne civili in sede penale, denegato espressamente dal giudice contabile, non rileva come questione inerente o attinente alla giurisdizione, la valutazione del contenuto di merito della pronuncia penale irrevocabile per la sua incidenza sulla responsabilità amministrativa, anche ai fini interruttivi della prescrizione del diritto alla reintegrazione, spettando al solo giudice contabile, che ha escluso nella fattispecie l’estinzione dei diritti dell’Erario verso il M., ritenendo inesistente il conflitto di giudicati e rilevando l’esercizio del diritto alla pretesa risarcitoria in sede penale, come atto interruttivo della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del M..

La Corte dei conti ha rilevato, per la prescrizione dell’azione di risarcimento, che la stessa doveva decorrere non dalla data del delitto, dovendosi dare rilievo invece solo alla scoperta di esso come momento lesivo dell’immagine dello Stato, di cui è chiesta la tutela (cfr. S.U. 20 giugno 2007 n. 14279).

Trattandosi comunque del diritto dello Stato ad essere risarcito, sia esso esercitato in sede civile ovvero nel giudizio di responsabilità amministrativa, la domanda reintegratoria costituisce atto di esercizio del diritto, che rileva come atto interruttivo in entrambe le azioni. La mera previsione di una possibile liquidazione del danno all’immagine nel giudizio civile da parte del giudice penale che, come nella concreta fattispecie, abbia negato la legittimazione sostanziale attiva dei Ministeri costituiti parti civili, è inidonea, almeno potenzialmente, a precludere la giurisdizione della Corte dei Conti nella determinazione del dovuto per la responsabilità amministrativa del ricorrente, che risulta condannato in conformità a quanto previsto dalla L. n. 20 del 1934, art. 1, comma 4, con esclusione di alcun eccesso dei poteri giurisdizionali del giudice contabile, che ha condannato i ricorrenti quali magistrati dipendenti dello Stato, che avevano provocato un danno alla loro amministrazione di appartenenza.

E’ rilevante nel senso indicato la circostanza che ancora prima della vigenza della L. n. 20 del 1994, la responsabilità amministrativa dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, prescinde dalla coincidenza tra singola amministrazione da cui l’impiegato dipende e amministrazione su cui il danno ha inciso (nel caso ritenuta rilevante nell’azione della parte civile in sede penale), rilevando invece che danneggiato dalla condotta contestata sia la persona giuridica Stato (in tal senso cfr. S.U. 1 settembre 1999 n. 612).

Le questioni di merito risolte dalla Corte dei conti e denunciate rei secondo motivo di ricorso non attengono nè ineriscono alla giurisdizione e quindi sono inammissibili in questa sede.

5.3. Il terzo motivo di ricorso del M. denuncia plurime violazioni di leggi sostanziali e processuali sulla esistenza del diritto e sulla prova del danno, costituenti meri vizi interni alla sentenza contabile su cui questa Corte non ha il potere di decidere, per la limitazione che l’art. 362 c.p.c. e l’art. 111 Cost., pongono a detta impugnazione limitata soltanto ai motivi siili a giurisdizione.

Non si comprende la ragione per la quale il M. afferma che la condanna emessa dal giudice speciale abbia in sostanza una natura punitiva e non reintegratola delle perdite subite e dei mancati guadagni, avendo certamente natura solo equitativa la liquidazione del danno operata dalla Corte dei conti e non essendo diversa da quella meramente “equitativa” che anche il giudice civile spesso opera in materia di danno all’immagine di persona giuridica (Cass. 2 giugno 2007 n. 12929 e 26 novembre 2008 n. 28226,, sullo stesso tema).

5.4. in rapporto al risarcimento del danno riconosciuto con violazioni inerenti ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., commi 1 e 2, nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei conti e chiuso dalla pronuncia oggetto di ricorso, il M. afferma che tali violazioni sono da qualificare come “inerenti alla giurisdizione del giudice stesso”, cioè di quello speciale, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, e come tali sono valutabili da queste S.U. anche per l’art. 111 Cost., u.c..

In realtà i principi del giusto processo, quali quelli del contraddittorio, della parità delle parti di fronte a giudice terzo o della ragionevole durata del processo, che in dottrina da alcuni autori si afferma non dovrebbero rilevare nel giudizio contabile, ad avviso di questa Corte, sono da osservarsi da ogni giudice, indipendentemente dai poteri cognitivi ad esso attribuiti dalla legge e al di là della specifica “giurisdizione del giudice stesso”, cui fa espresso riferimento l’art. 362 c.p.c..

E però tali vizi conseguenti alla violazione di detti principi non possono essere ritenuti normativamente essenziali o inerenti ad una specifica giurisdizione, riguardando ogni processo di qualsiasi giurisdizione.

Già tale osservazione esclude ogni inerenza degli errores in procedendo che precedono alla specifica giurisdizione dei giudici contabili o amministrativi, con chiara irrilevanza di essi come “motivi attinenti alla giurisdizione”.

Deve perciò negarsi nel caso della responsabilità amministrativa verso l’Erario per il danno alla immagine dello Stato ad opera del ricorrente, magistrato che nell’esercizio illecito delle sue funzioni ha commesso delitti con cui ha arrecato pregiudizio a detta immagine, per il quale egli non ha ancora pagato alcuna somma reintegratoria del pregiudizio ingiusto che comporti il preteso conflitto di giudicati dedotto con il ricorso, che le dedotte violazioni che precedono, attengano o ineriscano alla giurisdizione della Corte dei conti.

Questa Corte, che non può entrare nella valutazione dei poteri interni del giudice speciale, non può accertare neppure, la corretta liquidazione delle perdite e dei mancati guadagni nel caso di specie per il danno non patrimoniale da essa riconosciuto, che nel ricorso si deduce non essersi provato.

Il ricorrente ha denunciato come inerenti alla giurisdizione, la violazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa e il mancato rispetto dei diritti a difesa delle parti per non essersi concesso il termine e, comparire di novanta giorni ai litisconsorzi del ricorrente convenuti in revocatoria all’udienza del 2 ottobre 2006 in cui il processo principale di responsabilità fu interrotto.

Ma la sentenza impugnata in questa sede ha esaminato il punto, negando vi siano state violazioni delle leggi processuali e dei principi costituzionali ad esse sovraordinati ed uà negato che vi sia stata la lesione degli interessi sostanziali sottesi alle norme processuali, affermando che l’udienza per la quale non risultavano rispettati i termini a comparire per la S.R., M.S. e D.R., fu rinviata, a causa dell’interruzione della causa di responsabilità effetto della interdizione di M. V. a data lontana, nella quale tutti i convenuti ebbero modo e tempo per difendersi con il decorso di un termine più ampio di quello violato incompatibile con la lesione dei diritti di difesa delle parti, aggiungendo che il contraddittorio non venne violato, per essere stato il processo riassunto, sia pure senza una espressa citazione a giudizio nei confronti di alcune delle parti in causa, che ben conoscevano il contenuto delle pretese dell’Erario.

Dunque se pure la violazione di garanzie essenziali della giurisdizione potesse ridondare in vizio della sentenza attinente alla giurisdizione, è da escludersi che in assunto essa vi sia stata. Anche per tale profilo, l’ultimo motivo di ricorso del M. deve rigettarsi per infondatezza per la parte in cui non è inammissibile, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., comma 8 (S.U. 21 giugno 2010 n. 14893 e ord. 16 febbraio 2009 n. 3688).

5.5. Il giudizio di responsabilità amministrativa a tutela della immagine dello Stato e degli enti pubblici per i danni ad essi arrecati nell’esercizio delle funzioni da loro dipendenti, comporta il rilievo esterno dell’eccesso di potere giurisdizionale valutabile come tale dal giudice del riparto, mentre nel caso non vi è nella decisione impugnata una pronuncia al di fuori delle attribuzioni di legge dal giudice contabile.

L’infondatezza del motivo che pretende la valutazione in questa sede delle violazioni di legge denunciate come inerenti alla giurisdizione, evidenzia pure la inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione al mancato rilievo degli errores in procedendo attinenti ai principi del giusto processo di cui ai commi primo e secondo dell’art. 111 Cost..

6. I due ricorsi (riuniti) devono quindi rigettarsi e ciascuno dei due ricorrenti deve essere condannato a pagare ai due controricorrenti Ministeri in solido le spese del presente giudizio di cassazione nella misura che si liquida in dispositivo, nulla disponendosi per lo stesso titolo in favore del Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti in ragione dell’interesse pubblico per il quale il suo ufficio ha esercitato le azioni proposte.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili quelli nei confronti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della Giustizia e rigetta i ricorsi di S.R. e di M.V. nei confronti del Procuratore generale, P.M. presso la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, Condanna i ricorrenti a rimborsare ai due Ministeri sopra indicati gli esborsi sostenuti per il presente giudizio di cassazione e a pagare a tali due controricorrenti in solido lo S. Euro 8.000,00 ed il M. Euro 15.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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