Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14830 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 5745-2008 proposto da:
CALISE GIOVANNI, CINQUANTA TRIESTINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE;
– ricorrenti 2014
1146

contro
MADDALENA FRANCESCO MDDFNC41E30D702Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo
studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentato
e difeso dagli avvocati RASCIO RAFFAELE, RASCIO

Data pubblicazione: 30/06/2014

SABINO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4010/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per improcedibilità ex art.369 cpc.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Calise e Triestina Cinquanta dichiaratisi proprietari e possessori di
un appezzamento di terreno in Forio località Pomicione, situato in posizione
sovrastante rispetto al fondo posseduta dal sovrastante Francesco Maddalena,
con ricorso del 12 giugno 1985 depositato presso la cancelleria della Pretura

di Ischia, denunciavano che, da qualche mese, il Maddalena aveva realizzato
un piccolo manufatto in muratura nel loro terreno parzialmente scavando la
,

base del poggio che separa i due fondi, chiedevano, pertanto, di essere
reintegrati nel possesso del bene e la condanna di Maddalena alla rimozione
del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, antecedente allo spoglio.
Si costituiva in giudizio Maddalena Francesco e si opponeva alla domanda.
Il Tribunale di Napoli, cui è transitata la causa in conseguenza alla

soppressione delle Preture, con sentenza del 2004, accoglieva la domanda e
condannava Maddalena al pagamento delle spese processuali.
Avverso questa sentenza proponeva appello Francesco Maddalena deducendo
l’erroneità sotto diversi profili.
Si costituivano Calise e Cinquanta, resistendo all’appello e chiedendo la
conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 4010 del 2006 accoglieva
l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di
reintegrazione del possesso proposta da Calise e Cinquanta, condannava gli
appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la
Corte partenopea, dagli atti di causa non emergeva che Calise e Cinquanta
avessero dimostrato di aver esercitato il possesso di cui chiedevano la
reintegrazione.
Ric. Rg. 5745 del 2008

Rel. Scalisi

k

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Calise Giovanni e
Cinquanta Triestina con ricorso affidato a due motivi. Maddalena Francesco
ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. In particolare, Calise
Giovanni e Cinquanta Triestina lamentano: a) Con il primo motivo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2730 cc. e degli artt. 112 e 116

sentenza a norma dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc.; b) Con il secondo motivo la
,

violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cc., erronea valutazione delle
prove ai sensi dell’art. 116 cpc., Insufficiente e carente motivazione. Nullità
della sentenza ai sensi dell’ari, 360 nn. 3 e 5 cpc.
In data 29 aprile 2014, l’avv. Giuseppe Di Miglio ha chiesto un rinvio di
udienza per aver ricevuto tardivamente la comunicazione di udienza in data 24
.

aprile 2014. Tuttavia, riferisce il relatore che dalla cartolina di notifica risulta
che la comunicazione di udienza è avvenuta correttamente nei termini legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha chiesto: in rito, declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non
essere stato depositata la sentenza impugnata in copia autentica.
Pertanto, preliminarmente, viene all’esame la questione concernente la
procedibilità del ricorso, avendo Calise

Giovanni e Cinquanta Triestina,

depositato una copia fotostatica della sentenza della Corte di Appello di
Napoli. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa
sede ribadita, l’obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della
decisione impugnata, fissato a pena di improcedibilità del ricorso per
cassazione dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto
con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della
Ric. Rg. 5745 del 2008

Rel. Scalisi

cpc., insufficiente illogica e contraddittoria motivazione. Nullità della

garanzia di autenticità ovvero di copia del solo dispositivo, né dall’ atto di
precetto unito alla sentenza, per altro, unito ad una sentenza non munita della
formula esecutiva (come nel caso in esame), essendo esse inidonee ad
assicurare le finalità, cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di
verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (Cass., nn.

Ne discende che, nella specie, il ricorso è improcedibile ed i ricorrenti vanno
condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso, condanna in solido i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E.
.

4.200,00 di cui E. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come
per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 30 aprile 2014
Il Consigliere relatore

,

15915 del 13/11/2002).

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