Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25947/2012 proposto da:

EDILCENTRO SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. Arch. O.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GIUSSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO BALESTRERI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VENETO BANCA SCPA GRUPPO VENETO BANCA, in persona della Dott.ssa

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

20, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO LORENZO MONTI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 967/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LUCA CAMPANA per delega;

udito l’Avvocato FULVIO LORENZO MONTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Monza nel 2007, Edilcentro S.r.l. esponeva, per quanto rileva in questa sede, che: 1) aveva concesso in locazione alla Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.a. un immobile ad uso commerciale, sito in (OMISSIS), con contratto del 18 luglio 1994, avente scadenza alla data del 18 luglio 2006; 2) con lettera del 4 marzo 2005 la conduttrice aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto a decorrere dal 30 settembre 2005 a causa della sopravvenuta insufficienza di capienza ed inadeguatezza dei locali; 3) a tale recesso la locatrice si era opposta, ritenendo che non ricorressero i gravi motivi di cui della L. n. 392 del 1978, art. 27; 4) la data di rilascio era stata posticipata al 30 novembre 2005.

Tanto premesso, la locatrice chiedeva, tra l’altro, che fosse accertato e dichiarato l’illegittimità del recesso e, per l’effetto, condannata la banca conduttrice al pagamento dei canoni e degli oneri dal 1 dicembre 2005 al 17 luglio 2006, pari ad Euro 190.328,00 oltre accessori.

Si costituiva la Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.a. sostenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la sussistenza dei gravi motivi di recesso.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1/09, tra l’altro, dichiarava l’illegittimità del recesso della banca conduttrice e, per l’effetto, la condannava al pagamento del canone dal 1 dicembre 2005 al 17 luglio 2006, pari a Euro 190.328,00 oltre interessi legali.

Avverso tale decisione la Banca Popolare di Intra S.p.a., già Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.a., proponeva appello.

Con successiva comparsa si costituiva Veneto Banca S.C.P.A. quale incorporante di Banca Popolare di Intra.

Si costituiva in quel grado anche Edilcentro S.r.l. che contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 marzo 2012, tra l’altro, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di recesso, rigettava la domanda, proposta da Edilcentro S.r.l., di pagamento dei canoni e compensava interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Edilcentro S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato alla memoria.

Ha resistito con controricorso Veneto Banca S.C.P.A. (già Veneto Banca Holding S.C.P.A., già Banca Popolare di Intra S.p.a. per intervenuta fusione per incorporazione della Banca Popolare di Intra S.p.a. nella Veneto Banca Holding S.C.P.A.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c. e di ogni altra norma e principio in materia di recesso dal contratto di locazione ad uso diverso dell’abitativa per gravi motivi nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fritto controverso e decisivo per la decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avuto riguardo (1) all’irrilevanza del mutamento della compagine sociale di una persona giuridica rispetto alla gravosità dei motivi integranti il recesso nonchè (2) alla mancanza di un nesso èiologico tra scelte imprenditoriali soggettive e volontarie di un (gruppo societario e la gravosità nella prosecuzione di un rapporto locativo della singola società appartenente al gruppo”.

Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella lamentata violazione di legge “per avere inopinatamente e apoditticamente negletto la manifesta illegittimità del recesso operato dalla Banca conduttrice”, che era stata, invece, accertata dal Tribunale. Sostiene la ricorrente che la banca avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’espansione, la ristrutturazione e la conseguente inadeguatezza del locale erano stati determinati da eventi estranei alla sua volontà. Rappresenta che, nella missiva del 21 aprile 2005, inviatale dalla conduttrice, quest’ultima aveva chiarito che gli eventi sopravvenuti e imprevedibili determinanti il recesso erano l’ingresso di un nuovo socio di maggioranza (la Banca Popolare di Intra) e il conseguente inserimento in un “gruppo bancario nazionale”, nonchè l’acquisizione nel 2003 del ramo di azienda della Banca Popolare di Sesto San Giovanni, con la conseguente modifica dell’organigramma bancario da “struttura mono sportello” a struttura “plurisportello” (nella specie sette sportelli). Tali circostanze, “per quanto sopravvenute ed imprevedibili”, non si erano certo verificate – ad avviso del ricorrente – indipendentemente dalla volontà della conduttrice ma, anzi, erano il frutto di libere scelte di politica aziendale societaria effettuate dalla banca. Evidenzia Edilcentro S.r.l. che, mentre il Tribunale aveva escluso che le motivazioni addotte dalla conduttrice si riferissero ad “eventi estranei alla volontà soggettiva e unilaterale” della conduttrice, che aveva scientemente e volontariamente posto in essere operazioni di politica societaria volte all’acquisizione di sportelli di istituti concorrenti, così modificando il proprio organigramma, “tale aspetto” sarebbe stato “disatteso” dalla Corte di appello che avrebbe, invece, posto l’accento sulla natura dell’O.P.A. avvenuta nel novembre del 1999, cui la conduttrice non avrebbe avuto la possibilità di opporsi, qualificando tale circostanza come evento imprevedibile e sopravvenuto, estraneo alla volontà della conduttrice che avrebbe determinato una “modifica della fisionomia della Banca”, da banca locale a banca facente parte di un gruppo quotato in borsa, il che avrebbe reso oltremodo gravosa per la conduttrice la prosecuzione della locazione nell’immobile di cui si discute in causa. Una siffatta conclusione sarebbe, ad avviso della ricorrente, palesemente illogica e illegittima perchè si fonda su un presunto nesso eziologico tra il mutamento della compagine sociale di una persona giuridica (e il conseguente mutamento della fisionomia dell’istituto di credito solo perchè acquisito da un gruppo bancario di rilevanza nazionale) e la volizione della medesima persona giuridica (Banca Popolare di Monza e Brianza) di porre in essere acquisizioni di rami d’azienda tali da rendere apoditticamente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo del singolo immobile. Ad avviso della ricorrente, “il recesso per gravi motivi opera sul rapporto ah externo, rendendone insostenibile la prosecuzione mentre, nel caso di specie, l’asserita inidoneità dell’immobile all’uso convenuto” non atterrebbe “al sopravvenire di eventi esterni al rapporto tali da incidere sulla sua dinamica ma semmai (a tutto voler concedere)” costituirebbe “una conseguenza delle consapevoli azioni volontarie” dell’istituto di credito.

Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato anche laddove ha ritenuto sussistente la gravità dei motivi addotti dall’istituto di credito, omettendo di considerare che la Banca Popolare di Monza aveva nei nuovi locali siti in (OMISSIS), come già presso l’immobile oggetto di causa, la propria Direzione generale nonchè il proprio unico sportello di filiale, mentre gli ulteriori sportelli erano dislocati in altre città, sicchè le esigenze dell’istituto di credito non erano mutate a (OMISSIS) e pertanto l’immobile condotto in locazione era idoneo per lo svolgimento dell’attività aziendale, a prescindere dalle vicende connesse all’acquisizione del controllo della Banca Popolare di Monza da parte della Banca Popolare di Intra. Neppure avrebbe rilievo, ad avviso della ricorrente, che presso la nuova sede il numero dei dipendenti della banca fosse aumentato e che ivi fossero allocati pure gli uffici della controllata società di leasing, prima siti in (OMISSIS), trattandosi di vicende di politica societaria della banca che non inciderebbero sull’illegittimità del recesso.

2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c. (sotto ulteriore e distinto profilo) e degli artt. 115 e 116 c.p.c., e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avuto riguardo (1) alla tardività dell’Istituto di credito nel comunicare i gravi motivi rispetto al verificarsi cronologico degli eventi e alla (2) tolleranza manifestata dal conduttore nella prosecuzione del rapporto locativo con conseguente mancato apprezzamento della Corte di Appello su tali fatti e circostanze”.

Deduce la ricorrente che, come acclarato dalla stessa Corte di merito, l’O.P.A. e l’acquisizione del ramo d’azienda sono avvenuti rispettivamente nel novembre 1999 e nel giugno del 2003 mentre la comunicazione di recesso è pervenuta nel 2005, quasi due anni dopo i fatti che integrerebbero i motivi di recesso e a soli sei mesi dalla scadenza naturale del contratto. La Corte territoriale avrebbe quindi omesso di valutare la permanenza della conduttrice nell’immobile per lungo tempo e la tardività della comunicazione del recesso rispetto al verificarsi degli eventi integranti proprio i motivi del recesso stesso. Tali circostanze dimostrerebbe la mancanza del requisito imposto dalla legge, avuto riguardo alla antieconomicità nella prosecuzione del rapporto locativo, non potendo conciliarsi in diritto il silenzio così prolungato della parte conduttrice con l’asserita gravosità nel continuare il rapporto stesso.

3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

3.1. Osserva questa Corte che l’accertamento nel caso concreto della sopravvenienza, della prevedibilità o meno dei fatti che vengono invocati quali gravi motivi idonei a giustificare il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli ara. 4 e 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e dell’estraneità degli stessi alla sua volontà costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, la cui valutazione è pertanto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da congrua e coerente motivazione (cfr. Cass. 24.9.2002, n. 13909; Cass. 12 novembre 2003, n. 17042).

Nella specie la Corte territoriale, con valutazione di merito ampiamente motivata, ha ritenuto la sussistenza della gravità e dell’imprevedibilità dei fatti invocati quali gravi motivi idonei a giustificare il recesso della banca conduttrice dal contratto di locazione, fatti che si sono sviluppati nel tempo a partire dall’O.P.A. – alla quale la conduttrice non poteva opporsi e a cui aveva fatto seguito l’ingresso del nuovo gruppo di controllo – e che hanno determinato il mutamento radicale della fisionomia della banca e hanno dato inizio al processo di ristrutturazione della stessa, con incremento del numero degli sportelli e dei dipendenti.

Va pure evidenziato che, in presenza di fatti che rendano necessario un ampliamento o un ridimensionamento dell’organizzazione aziendale del conduttore, il requisito dell’estraneità riguarda le cause obiettive che impongano tale riorganizzazione, rendendola più consona alle esigenze di economicità e di produttività della gestione aziendale, non i comportamenti che a seguito di esse l’imprenditore possa adottare, i quali sono per loro natura volontari, ma ciò che rileva è la loro correlazione a fattori obiettivi, sì che non possano apparire frutto di iniziative arbitrarie o improvvisate (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980). Quanto poi alla censura relativa alla dedotta intempestività della comunicazione dei gravi motivi di recesso, la stessa risulta parimenti infondata, rapportandosi tale comunicazione al momento dell’accertamento dell’inadeguatezza dei locali a seguito del processo di ristrutturazione della banca sviluppatosi nel tempo.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA