Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 18/06/2010), n.14830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. FIASCO

Ernesto, in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Roma;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma depositato il

7.6.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.A. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 23.4.08, lamentandone l’illegittimità, sia in quanto ella è cittadina rumena, sìa in quanto non tradotto nella propria lingua.

Il Giudice di pace di Roma, con decreto del 7 giugno 2008, rigettava l’opposizione.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso B.A., affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“- Il primo motivo concerne la legittimità dell’espulsione di una cittadina (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 13, e si conclude con quesito di diritto in ordine a detto profilo. Il mezzo, allo stato, apparendo peraltro imprescindibile l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, per la quale è stata presentata istanza ex art. 369 c.p.c., appare manifestamente fondato.

Il decreto impugnato da atto che l’opponente è cittadina (OMISSIS) ed indica che il decreto è stato pronunciato ai sensi dell’art. 13 cit..

Dal 1 gennaio 2007 i cittadini della Repubblica di Romania hanno acquisito lo status di cittadini della Unione Europea, con effetti in Italia in virtù della L. 9 gennaio 2006, n. 16 di ratifica del relativo trattato di adesione, con la conseguenza, per quanto attiene al diritto nazionale, che a questi da stessa data non può più applicarsi il D.Lgs. n. 286 del 1998 (e segnatamente gli artt. 13-14 afferenti il potere espulsivo e le sue modalità di esercizio), bensì il D.Lgs. n. 30 del 2007 (e, prima della sua entrata in vigore il D.P.R. n. 54 del 2002), delineante i casi di “allontanamento” di cittadini comunitari (per ragioni individuali di ordine e sicurezza pubblici o di sanità).

Nella specie, il decreto, benchè dia atto che l’opponente aveva invocato lo status di cittadina rumena, omette ogni indicazione (ed accertamento) su tale profilo e non indica che l’adozione sarebbe stata adottata per una delle ragioni per le quali può essere esercitato il potere di allontanamento nei confronti di un cittadino di Stato membro dell’UE, circostanze imprescindibili per la verifica della legittimità del provvedimento e la corretta decisione del motivo di opposizione.

Ne consegue che in accoglimento del primo motivo – assorbito il secondo – il decreto dovrà essere cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia nell’osservanza dei citati principi.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, occorrendo sottolineare come il provvedimento impugnato sia del tutto carente di motivazione, poichè contiene una sostanziale riproduzione del norme del D.Lgs. n. 286 del 1998, ma si disinteressa del tutto del motivo di opposizione e non prende affatto in considerazione il profilo rilevante, dell’invocazione della cittadinanza rumena da parte della ricorrente.

Il decreto va, quindi, casato e la causa rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso magistrato, procederà al riesame della controversia, attenendosi al principio enunciato nella relazione, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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