Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13579/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI

30, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANCUSO, rappresentato

e difeso dall’avvocato RINALDO OCCHIPINTI;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. 182/2015 D’APPELLO di CATANIA depositato il

17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente ha proposto ricorso, per due motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Catania del 16.11.2015 il quale, in accoglimento del reclamo del medesimo ricorrente, ha escluso l’obbligo del padre di pagare il canone di locazione, relativamente all’immobile in cui vive la moglie con i figli minori, ma ha, nel contempo, aumentato l’assegno di mantenimento in favore dei figli da Euro 600,00 ad Euro 800,00 mensili, nonostante la contumacia della reclamata;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo è manifestamente inammissibile, perchè deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e mira ad una riconsiderazione degli elementi di fatto, censure che tuttavia non possono essere fatte valere, non appartenendo al catalogo dei vizi deducibili in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, dall’11 settembre 2012);

– che il secondo motivo è manifestamente infondato, censurando esso il vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., mentre, secondo giurisprudenza costante di questa S.C., i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti (e multis, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1243, in motivazione; Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n. 270);

– che non si dà condanna alle spese, non svolgendo difese l’intimata;

– che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (art. 10 del citato decreto).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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