Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9482/2019 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Briganti, come

da procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed

elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica

certificato iscritto nel REGINDE avv.briganti-pec.iusreporter.it.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 1905/2018,

pubblicata in data 10 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.L., nato in (OMISSIS), il (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 3 agosto 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato nel villaggio di (OMISSIS), provincia di (OMISSIS), in (OMISSIS); che dopo la morte del padre, re del villaggio, egli era stato designato quale successore per il decesso dei suo fratello primogenito, vittima di magia nera; che aveva rifiutato la designazione di capo per la sua giovane età, in ciò supportato dalla madre; che in seguito alla morte della madre, nel (OMISSIS), aveva deciso di abbandonare il Paese per il timore di essere costretto a succedere al padre e di potere essere per questo, come il fratello, vittima di magia nera.

3. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente giudicate non credibili, oltre che riguardanti questioni aventi carattere privato; della mancanza di un effettivo rischio nell’ipotesi di rientro nel Paese d’origine alla luce della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza e dell’assenza di lesioni di diritti umani.

4. S.L. ricorre in cassazione con tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S.L. lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo applicabile alla controversia ratione temporis e dell’art. 132, art. 156, comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente denuncia lacune motivazionali riscontrabili nella sentenza a proposito del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la cui motivazione si afferma essere meramente apparente al pari di quella che sostiene il rigetto della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

1.1 Il motivo è inammissibile.

In linea generale va rilevato che la censura proposta, nella sostanza, si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

1.2 Risulta parimenti inammissibile per genericità la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata con riguardo al rigetto della domanda di protezione internazionale perchè, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente e materialmente esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

1.3 Nella specie non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè la statuizione sulla protezione internazionale risulta sostenuta da una chiara, anche se sintetica, motivazione.

In proposito, la Corte distrettuale ha ritenuto il racconto del richiedente generico e poco circostanziato, specificando che appariva inverosimile ed ingiustificato il timore di essere vittima di rituali di magia nera, posto che esso si fondava sulla mera esposizione sfornita di ulteriori elementi che la morte del fratello andava ricondotta a tali pratiche magiche; che, nonostante l’allontanamento dal Paese era stato programmato e non dovuto a circostanze improvvise, il richiedente non aveva prodotto alcun documento d’identità e che il ricorrente aveva addotto ragioni private quale motivo di espatrio.

Ha, quindi, escluso la sussistenza degli elementi che potessero eccezionalmente dare rilievo alle vicende di tipo privato, connesse a vicende interpersonali del richiedente, che non potessero essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007.

Ciò in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (Cass., 1 aprile 2019, n. 9043).

2. Con il secondo motivo S.L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 2, art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; alla L. n. 881 del 1977, art. 11; al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e dell’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32, nonchè agli artt. 2, 3, anche in relazione agli artt. 115 e 117 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14 e al Testo unico n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis.

Ad avviso del ricorrente la Corte di appello, anche con specifico riguardo alla protezione umanitaria, ha omesso ogni valutazione comparativa effettiva, non considerando l’età del ricorrente, all’epoca dei fatti minorenne, e che il suo timore era correlato all’imposizione dei familiari del padre di dovere assumere, in giovanissima età e contro la sua volontà, la carica di re in virtù delle tradizioni locali.

2.1 Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Infine il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., 12 novembre 2018, n. 28990), nell’ambito delle allegazioni della parte richiedente (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, affermando genericamente che “l’avvenuto inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano non costituisce presupposto per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ove risultino carenti, a monte, come nel caso di spese, i presupposti la concessione dell’invocata tutela”.

La Corte d’appello ha, quindi, omesso sia lo scrutinio sull’esistenza di condizioni di vulnerabilità, nei limiti delle allegazioni del richiedente, sia la valutazione della sua vita lavorativa e familiare in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

La motivazione è, infatti, fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. Il terzo motivo, con il quale S.L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU; all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, è assorbito.

4. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo; assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, anche per le spese processuali del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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