Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14830 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/07/2011), n.14830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIGLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI

E FORNITURE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

18152/2009 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’avvocato Severino D’AMORE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

vogliano dichiarare che non spetta al G.O. bensì al T.A.R. la

giurisdizione in ordine all’azione promossa da F.A. per

ottenere la retrodatazione giuridica della data dell’incarico

dirigenziale nonchè il risarcimento delle varie voci di danno

indicate.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

F.A. chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che venga regolata la giurisdizione rispetto ad una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

Nel ricorso ex art. 41 cod. proc. civ. il ricorrente espone: che con ricorso al suddetto Tribunale aveva convenuto in giudizio l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, della quale era dipendente, chiedendo che fosse riconosciuta la decorrenza giuridica dal 1 dicembre 1999 del suo incarico di dirigente presso la suddetta Autorità; che la domanda era fondata su fatto che il F., nell’anno 1997, aveva partecipato ad un concorso a 20 posti di dirigente tecnico presso la suddetta autorità e si era classificato al ventiduesimo posto in graduatoria; tuttavia, nonostante la rinuncia di cinque candidati che lo precedevano in graduatoria, l’Autorità non aveva ritenuto di dar luogo al cd. scorrimento; a seguito di ricorso al TAR Lazio, che aveva annullato il provvedimento di diniego di nomina da parte dell’Autorità con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, il F. aveva adito il giudice ordinario per ottenere la retrodatazione della decorrenza dell’incarico dirigenziale (nelle more conferitogli in via cautelare a seguito della decisione del Tar Lazio) nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; che l’Avvocatura Generale dello Stato, si era costituita in rappresentanza della citata Autorità ed aveva eccepito i difetto di giurisdizione del giudice ordinario; che, avendo il giudice adito rinviato la causa per l’esame della suddetta eccezione, il ricorrente aveva proposto il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Il ricorrente sostiene la giurisdizione del giudice ordinario in base ad argomentazioni che possono essere sintetizzate nei termini che seguono:

a seguito delle decisioni dei giudici amministrativi, ed una volta ottenuta l’ottemperanza da parte dell’Autorità datrice di lavoro, rimane unicamente la questione risarcitoria che, secondo i principi generali, rientra nella giurisdizione dell’AGO;

la giurisdizione esclusiva è prevista per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture unicamente per le materie sulle quali la stessa è chiamata a vigilare (L. n. 109 del 1994, art. 4, n. 7,) e non riguarda i rapporti di lavoro del personale dipendente;

alla fattispecie si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che ha sostituito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, espressamente richiamato dalla L. n. 109 del 1994, art. 5, istitutiva dell’Autorità;

le categorie di lavoratori pubblici sottratte alla giurisdizione ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, sono espressamente previste dalla legge e fra queste non è ricompresa quella dei dipendenti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Quest’ultima resiste con controricorso col quale insiste nella richiesta che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Osserva che, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione il silenzio della legge relativamente alle controversie di lavoro nei confronti delle autorità indipendenti non è di per sè decisivo per la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Il PG ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato in diritto:

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, ha devoluto al giudice del lavoro la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al precedente art. 3 del medesimo D.Lgs., che non ricomprende fra di esse l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Premesso che tale devoluzione è dipesa dall’intervenuta contrattualizzazione dei predetti rapporti che, oramai, nascono e vivono nell’ambito del diritto privato ad esclusione della fase concernente le procedure concorsuali di assunzione, deve osservarsi che, non contenendo la normativa di settore alcuna specifica disposizione in contrario, deve ritenersi l’applicabilità dell’anzidetta regola generale anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Non vale in contrario richiamarsi a principio enunciato da Cass. SU. 23 giugno 2005 n. 13336, che ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporto d’impiego alle dipendenze del Garante delle comunicazioni atteso che tale pronuncia si è, infatti, principalmente basata su due argomenti non conferenti al caso di specie, ovverosia sulla considerazione: 1) che la mancata menzione del Garante delle comunicazioni fra le amministrazioni “trasferite” al giudice ordinario poteva benissimo spiegarsi con la sua istituzione in epoca successiva all’emanazione della Legge Delega 15 marzo 1997, n. 57; 2) che la L. n. 249 de 1997, art. 1, comma 26, aveva devoluto al giudice amministrativo tutti i ricorsi avverso i provvedimenti del Garante stesso.

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, poi trasformata in Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 6) è stata istituita prima della sopraindicata delega e, cioè, con L. n. 109 del 1994 che non contiene una disposizione analoga a quella della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 26. Al contrario l’art. 5, comma 1, stabilisce che “al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni”. Analoga disposizione è contenuta nel citato D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 8, comma 8, a norma della quale “Al personale dell’Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. E’ evidente che il suddetto rinvio al D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto formulato in termini assolutamente generici, deve essere interpretato in modo da escludere che le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, siano sottratte alla regola generale della giurisdizione del giudice ordinario. (Per una analoga soluzione, concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali cfr. Cass. S.U. 16 novembre 2009 n. 24185).

Ritenuto, in definitiva, che l’Autorità giudiziaria destinata a conoscere della causa proposta dal F. va determinata secondo gli ordinari criteri, deve ricordarsi che la domanda dallo stesso proposta ha per oggetto il riconoscimento del diritto ad una decorrenza giuridica del proprio inquadramento come dirigente presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture anteriore a quella già riconosciutogli a seguito di annullamento, da parte del TAR del provvedimento di diniego della nomina, nonchè il risarcimento del danno derivante dal ritardato inquadramento. Tale domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che vengono in considerazione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

La soluzione adottata trova de resto conferma nella disposizione di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. L) – ancorchè non applicabile ratione temporis, ex art. 5 cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, trattandosi di giudizio già pendente al momento di entrata in vigore del D.Lgs. sopra richiamato – a norma della quale sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati … omissis … dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture …

omissis”.

Deve essere in definitiva dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso per regolamento di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA