Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1483 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 30/06/2020, dep. 25/01/2021), n.1483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25529/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 10747/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.D. cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lavorato a Lagos per una compagnia di trasporti e che il 2 dicembre 2015; mentre si trovava alla guida del suo camion si era imbattuto in una manifestazione di attivisti per il (OMISSIS) con violenti scontri tra tali attivisti e la polizia. Mentre era sceso dal camion gli attivisti avevano dato fuoco anche al suo camion che era parcheggiato insieme ad altri. Il suo datore di lavoro si era rivolto al garante per avere il risarcimento, ed il garante aveva avvertito la moglie che la polizia stava cercando il ricorrente per il pagamento dei danni e che se non lo avessero trovato avrebbero arrestato lei. Scappato presso l'(OMISSIS) dal fratellastro, anche lui autista di camion aveva cominciato a lavorare con lui. Il 10 febbraio 2016, mentre era alla guida del camion si era imbattuto nuovamente in un’altra manifestazione di attivisti del (OMISSIS), lui era scappato, mentre, il fratellastro che non aveva voluto lasciare il camion era morto per un colpo d’arma da fuoco. Dopo aver raggiunto la moglie nell'(OMISSIS) aveva deciso di lasciare il paese per ricominciare una nuova vita.

A sostegno delle ragioni di rigetto, il tribunale ha evidenziato come la narrazione sia priva di qualsivoglia riscontro sia con riferimento alla attività del richiedente di autist di camion sia con riferimento alla denuncia che sarebbe stata sporta a suo carico dal datore di lavoro, oltre che inverosimile, in riferimento alla responsabilità per l’incendio di tutti i camion bruciati dagli attivisti. Pertanto, ad avviso del tribunale, la possibilità di essere arrestato era frutto di un timore soggettivo e neppure la moglie, rimasta in Nigeria, era stata arrestata. Pertanto, ad avviso del tribunale la vicenda si collocava al di fuori del perimetro normativo della convenzione di Ginevra ma neppure sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria in quanto il ricorrente non risultava soggetto a nessun rischio concreto di condanna a morte o trattamenti degradanti. In riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il tribunale ha accertato, sulla base delle fonti informative, che la regione di provenienza del ricorrente non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata. Il tribunale ha accertato, infine, come fossero insussistenti anche i presupposti della protezione umanitaria sia in riferimento a particolari condizioni di vulnerabilità che alla mancata documentazione dell’integrazione del ricorrente nel territorio italiano.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 8 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, norma che rende obbligatoria l’audizione del ricorrente in assenza della disponibilità della videoregistrazione, come nella specie; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della dir. 2004/83/CE, per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19, anche in riferimento al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità.

Il primo e secondo motivo che nel loro concreto sviluppo sono simili e possono, quindi, essere oggetto di una trattazione congiunta, sono infondati, in quanto per stessa ammissione del ricorrente, l’udienza per l’audizione è stata fissata dal tribunale e il richiedente è stato sentito ed ha confermato le dichiarazioni già rese davanti alla Commissione territoriale (come risulta anche dalla prima pagina del decreto impugnato), laddove l’art. 35 bis, comma 11, lett. a) si limita a prevedere che, in assenza di videoregistrazione, “l’udienza è, altresì, disposta..” da formulazione da cui sembra evincersi che il tribunale poteva anche solo fissare udienza per la comparizione delle parti. In riferimento al profilo di censura sulla mancata citazione delle fonti, va rilevato come il tribunale abbia puntualmente assolto all’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè, da una parte, si riferisce ad una vicenda relativa a sette segrete (v. p. 13 del ricorso), non corrispondente alla vicenda oggetto di narrazione, che si riferisce, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni che il datore di lavoro del paese di origine ha rivolto al ricorrente anche a mezzo della polizia per l’incendio del camion alla cui guida si trovava il medesimo, nel corso di una violenta manifestazione degli indipendentisti del (OMISSIS). Mentre, d’altra parte, in riferimento alla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato, il ricorrente solleva astratte censure di merito, in termini di mero dissenso (con riferimento alle fonti, v. pp. 16-17), proponendo a supporto generici enunciati normativi o massime giurisprudenziali senza alcun riferimento al caso di specie.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 51, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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