Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1483 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1483 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 13786-2008 proposto da:
PUGLIESE VINCENZO,

domiciliato in ROMA,

PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIMONATI ARMANDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3453

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Cc-MA. 6- t3c-cAdi4 1
in ROMA, VIA TDILLA

-e/5

FREZZA__1:7 presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 24/01/2014

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 418/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

di MILANO, depositata il 09/04/2008 R.G.N. 1074/2007;

Svolgimento del processo
Vincenzo Pugliese proponeva appello avverso la sentenza con cui
il Tribunale di Milano disconobbe il suo diritto a riscattare, ai fini
pensionistici, il biennio filosofico obbligatorio, propedeutico per
l’ammissione al corso di laurea in teologia, in quanto non
compreso nel corso legale degli studi teologici, di durata pari a 5
anni.

interpretazione dei presupposti di fatto e dei documenti prodotti
da parte del giudice di prime cure, chiedendo pertanto che il
biennio in questione venisse dichiarato parte essenziale del corso
di dottorato in teologia e, quindi, riscattabile ai fini pensionistici.
L’I.N.P.S. resisteva al gravame sostenendo la correttezza della
pronuncia del Tribunale di Milano in quanto nell’ordinamento
previdenziale italiano la facoltà di riscatto è limitata alla durata
del corso legale di laurea, che nel caso di specie era di cinque
anni e non comprendeva il biennio propedeutico di studi filosofici.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 9 aprile
2008, rigettava l’impugnazione compensando le spese.
Per la cassazione propone ricorso il Pugliese, affidato a due
censure.
Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso
e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), e
cioè che il corso di laurea (dottorato) in teologia si perfeziona in
sette anni e non cinque, come previsto da diverse fonti di
provenienza ecclesiastica.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non
avendo il ricorrente affatto chiarito il contenuto dei documenti
richiamati e tanto meno perché da ciò dovrebbe evincersi che il
biennio propedeutico debba considerarsi utile ai fini contributivi.

3

Lamentava l’appellante l’erronea valutazione e l’arbitraria

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 10, comma 2, L. n. 121\85, secondo cui il dottorato in
teologia ha durata settennale, come riconosciuto dall’Autorità ed
altre fonti ecclesiastiche.
Anche tale motivo risulta in larga parte inammissibile, per le
medesime ragioni sopra esposte, ed in parte infondato, posto che
il citato comma 2 dell’art. 10 L. n. 121\85 si limita a stabilire che
ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle
Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole
vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e
biblioteconomia”, nulla disponendo in ordine alla durata
settennale del corso universitario ‘de quo’ e soprattutto della sua
utilità ai fini previdenziali di cui si discute.
Deve infine notarsi che la sentenza impugnata ha congruamente
motivato il rigetto del gravame, evidenziando che dalle “fonti
ecclesiastiche” richiamate in sede di merito risultava chiaramente
una separazione tra gli “studia previa”, necessari per
l’ammissione alla Facoltà, e costituiti dal conseguimento della
maturità classica nonché dallo svolgimento di un biennio di studi
filosofici, ed il corso di laurea in teologia di durata legale pari a 5
anni, con la conseguenza che pur essendo necessario per
l’ammissione, non era compreso nel corso legale della Facoltà di
teologia, con durata pari a 5 anni.
Ne conseguiva pertanto l’infondatezza della domanda posto che
per l’ordinamento previdenziale italiano (art. 50 Legge n. 153 del
1969, poi sostituito dall’art. 2 novies del D.L. n. 30 del 1974,
convertito nella Legge n. 114 del 1974) è possibile riscattare, ai
fini pensionistici, solo i periodi corrispondenti alla durata legale
dei corsi di studio universitario.
Tale motivazione non risulta specificamente contestata.
3.- Il ricorso va pertanto rigettato.
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“I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.100,00 per esborsi, E.2.500,00 per compensi, oltre accessori di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre
2013

legge.

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