Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1483 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1483 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 4142-2016 proposto da:
PUCA SILVIA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO SCOTTI GALLVITA, MARCO
SCOTTI G ALLETT

– ricorrente contro
AGENZIA DEI LE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente contro
AGENZIA TERRITORIO UFFICIO NAPOIA ;

Data pubblicazione: 22/01/2018

- intimata avverso la sentenza n. 11054//28/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTRIA REGIONALE della Campania (sez. di NAPOLI),
depositata il 07/12/2015;

partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
In fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Silvia
Angela Puca dell’avviso di accertamento relativo alla variazione di
classamento catastale per l’anno 2005, la Commissione Tributaria
Regionale, rigettando l’appello proposto dalla ricorrente, confermava la
decisione di primo grado favorevole alla Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli-Territorio.
I,a CTR in particolare, rilevata l’irrilevanza delle contestazioni
sulla notifica dell’atto di riclassamento dell’immobile, ha ritenuto, in
base all’analisi di una serie di elementi di fatto non efficacemente
contrastati dalla contribuente, corretto il riclassamento dell’immobile e
rispettato il criterio comparativo.
Avverso la sentenza Silvia Angela Puca propone ricorso su
unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
11 a ricorrente deposita memoria.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
In diritto
1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi
dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., la violazione di legge (art. 7 1.

Ric. 2016 n. 04142 sez. MT – ud. 16-11-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

212/200, art. 3 co. 58 1.662/96, art. 1 1. 311/2004), in cui sarebbe
incorsa la Commissione Regionale campana nell’avere ritenuto
legittimo l’accertamento emesso in violazione dei principi sanciti da
una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.

L’atto di riclassamento — asseritamente non notificato – non era
stato oggetto del giudizio, incentrato sul merito della vicenda e
sull’esistenza dei presupposti di fatto per l’inserimento dell’immobile in
contestazione in una determinata classe, per cui la censura è
inammissibile, in quanto non proposta in sede di merito (v. Cass.
18440/2007; 14599/2005).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dell’obbligo, per la parte
soccombente, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate in C. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, a norma del comm. 1 bis dell’art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, 16 novembre 2017
Il

Ric. 2016 n. 04142 sez. MT – ud. 16-11-2017
-3-

ente

n. 25676 del 2008, n. 18440/2007, n..14599/2005; n. 5620/2006), è
L’rì 4/v). -rn .s b i –

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