Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1483 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20028/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANSI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMBROSINO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA N. 21, presso

lo studio dell’avvocato STEFANIA SIELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO TORCIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2743/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 18/12/2014, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta motivazione in forma semplificata, osserva.

1. Con tre motivi di ricorso Equitalia Sud spa contesta: 1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 22, nonchè art. 100 c.p.c., per erronea affermazione della impugnabilità dell’estratto di ruolo; 2) omesso esame del fatto decisivo che solo due delle otto cartelle impugnate erano state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; 3) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., per erronea declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle in quanto ritenuta eseguita in violazione dell’art. 140 c.p.c..

2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del cd. termine breve ex art. 325 c.p.c., comma 2, in quanto notificato in data 28/7-4/8/2015, a fronte della notifica della sentenza d’appello in data 21/5/2015.

3. Non è invece fondata l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di società ormai estinta, poichè cancellata dal R.I. in data 3/1/2014, nel corso del giudizio d’appello.

4. In simili ipotesi, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno valorizzato la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui, ove l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se esso non si fosse verificato, “risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive frasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione”; da ciò deriva, tra l’altro, che “è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento” (Cass. SU n. 15295/14; conf. SU n. 19887/14 e n. 20447/14). Pertanto, la mancata dichiarazione dell’evento verificatosi nel corso del giudizio di secondo grado ha determinato la “stabilizzazione ” della posizione della società estinta dal lato “passivo”, rendendo valida la notifica dell’impugnazione al suo procuratore costituito, in forza del principio dell’ultrattività del mandato alla lite.

5. Resta fermo che, in forza di un fenomeno di tipo successorio sui,generis, in ipotesi del genere dei debiti rimasti insoddisfatti rispondono i soci, nei limiti di quanto conseguito in sede di distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione (Cass. SU n. 6070/13; Cass. sez. 5, nn. 13259/15, 5736/16), spettando al creditore l’onere della prova dell’azionata pretesa, con riguardo sia alla “reale percezione delle somme” da parte dei soci – nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602 del 73, art. 36, comma 3 (Cass. sez. 5, nn. 11968/12, 19611/15) – sia alla “entità di tali somme” (cfr. Cass. sez., n. 25507/13).

6. Va infine rilevata l’inapplicabilità del differimento quinquennale degli effetti estintivi della società, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, trattandosi di norma ritenuta non retroattiva perchè di natura sostanziale, quindi applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate a far data dal 31/12/2014 (Cass. nn. 8140/16, 7923/16, 5736/16, 15648/15, 6743/15).

7. In ogni caso si da atto che i motivi di ricorso sarebbero comunque risultati inammissibili, il primo perchè non ancorato ad alcuna statuizione della sentenza impugnata (avendo in realtà la C.T.R. affermato che “la mancata notifica della cartella di pagamento ha determinato il verificarsi della prescrizione e della decadenza, anche secondo quanto stabilito dal D.L. n. 106 del 2005, per cui il ruolo di cui alla cartella de qua deve essere annullato”), il secondo perchè integrante un vizio revocatorio, ed il terzo perchè formulato come violazione di legge laddove la statuizione impugnata è affetta, semmai, da mancanza di motivazione.

8. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

9. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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