Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14829 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14829 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 2320-2008 proposto da:
SENATORE SALVATORE SNTSVT58B28C361N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DEL CASTAGNO 34-36,
presso lo studio dell’avvocato BELTRANI SERGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO DE LUCA
BRUNO;
– ricorrente –

2014
1145

contro

MORRONE CARMINE MRRCMN36S09F913A, FERRENTINO MARIA
FRRMRA63R59F913A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 30/06/2014

ESPOSITO ALFONSO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FAIELLA GIUSEPPE;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 556/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 27/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

h

,
Svolgimento del processo
Salvatore Senatore con atto di citazione del 30 gennaio 2001 conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Salerno i coniugi Morroni Ferrentino e,
premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Cava dei Tirreni via

spazio antistante il fabbricato per il parcheggio della propria autovettura e

dell’automezzo adibito a trasporto delle piante oggetto della sua attività di
vivaista ed il tracciato da lui sistemato che conduceva alla SS18 chiedeva che
fosse dichiarata l’usucapione della servitù di parcheggio e passaggio ed
ordinava la trascrizione della sentenza.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Salerno, sez. staccata di Cava dei Tirreni con sentenza 139 del

2003, rigettava la domanda e condannava Senatore al pagamento delle spese.
Secondo il Tribunale, alla luce soprattutto delle tormentate vicende giudiziarie
che avevano visto come protagonisti la famiglia Senatore e i coniugi

.

convenuti e come oggetto di controversia anche i luoghi di causa, era emersa
l’assenza dell’elemento psicologico necessario ad usucapire, posto che
Senatore era stato semplice detentore dei beni in contesa.
Avverso questa sentenza proponeva appello Senatore, denunciando l’erronea
valutazione degli elementi di prova degli atti effettuata dal primo giudice.
Si costituivano i coniugi Morrone Ferrentino, che resistevano al gravame e ne
chiedevano il rigetto.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 556 del 2007 rigettava l’appello
e confermava la sentenza impugnata. Condannava l’appellante al pagamento
delle spese del grado di appello. Secondo la Corte di Napoli l’esercizio del

Ric. Rg. 2320 del 2008

Rel. A. Scalisi

Monticelli 11, acquistato in data 10 ottobre 1979, si avere sempre usato lo

diritto di passaggio aveva origine in un contratto di affitto intervenuto tra i
coniugi Morrone ed Agnese Lamberti (madre dell’appellante, attuale
ricorrente). Né poteva ragionevolmente sostenersi che Salvatore Senatore non
fosse a conoscenza di tale rapporto contrattuale e che non esercitasse il

delle norme in materia di usucapione non esercitando il possesso del diritto di
_

passaggio e sosta con l’animo del titolare del diritto. Per altro, Senatore in
fatto affermava di aver esercitato il passaggio sulla strada a far tempo dal
1979 sulla stradina esistente fin dal 1974, epperò quella stradina era stata
realizzata nel 1985.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Senatore Salvatore con
ricorso affidato a due motivi. I coniugi MoiTone e Ferrentino hanno resistito
.

con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Salvatore Senatore lamenta la violazione dell’art.
360 n. 5 cpc., per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia, con conseguente falsa applicazione dell’art.
1158 cc. e degli artt. 99, 112 e 113 in combinato disposto. Secondo il
ricorrente, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che Salvatore Senatore
godeva dello spazio avanti la propria casa e del passaggio per giungere alla
via pubblica in qualità di proprietario dell’appartamentino ricavato nel
sottotetto della casa dei prorpi genitori e condonato con le legge 47/85. Tale
sottotetto, specifica il ricorrente, gli era stato ceduto dai genitori già nel 1979.
Pertanto, cadrebbe l’ipotesi del giudice di prime cure secondo cui non vi era
possesso, ma detenzione ad altro titolo (affitto conosciuto sicuramente dal

_

Ric. Rg. 2320 del 2008

Rei A. Scalisi

passaggio con la madre. Pertanto, Senatore non poteva invocare l’applicabilità

figlio della conduttrice).
Comunque, monca, insufficiente e contraddittoria sarebbe la motivazione del
Giudice dato che non avrebbe rilevato dalle carte che controparte negava
l’animus possidendi del Senatore senza aver depositato il contratto di affitto
che prevedesse la detenzione anche del passaggio viario che portava

all’abitazione del Senatore.
Insomma, conclude il ricorrente, non poteva considerarsi sorretto da mera

detenzione o tolleranza per amicizia l’esercizio del parcheggio e della servitù
di passaggio pedonale e autoveicolare da parte di chi è proprietario di
porzione di fabbricato per acquisto da colui che a sua volta è proprietario
esclusivo del fabbricato entrostante a fondo tenuto in affitto, deve, invece,
costui essere considerato sorretto da animus possidendi dello spazio destinato
a parcheggio e a passaggio pedonale e autoveicolare, goduto in modo
indisturbato e per oltre vent’anni utile ai fini dell’usucapione. Tanto ancora
più in assenza di documento che individui puntualmente la parete di terreno
_

per cui prosegua il rapporto di affitto, rispetto alla parte di fondo già destinata
a parcheggio e tracciato viario: nel caso gli appellati nuovi proprietari del solo
terreno, nulla hanno osservato ed opposto ai conduttori del fondo, né al figlio,
odierno ricorrente, che ha sempre svolto attività diversa, pur in presenza non
solo di semplice esercizio del passaggio da parte sua, ma di varie attività di
ampliamento e manutenzione straordinaria del tracciato viario, come emerge
dalle prove per tesi acquisite al processo, prove e fatti che devono avere
ingresso nel percorso logico giuridico del giudicante.
1.1.= Il motivo è infondato.
Come ha chiarito la Corte di merito “(..) anche a prescindere dalla loro

Ric. Rg. 2320 del 2008

Rel. A. Scalisi

Pr

attendibilità (minata da molteplici contraddizioni) nessuno dei testi, tranne
Apicella (per altro cognato del senatore) ha riferito che la strada in questione
fosse utilizzata a servizio dell’appartamento di costui, non vi è

stata

uniformità di dichiarazioni in relazione all’epoca di esistenza della strada
stessa, nessuno pur riconoscendo l’utilizzo di parcheggio da parte del Senatore

.

ha chiarito a quale titolo egli esercitasse il possesso”. Si tratta di una
motivazione ampia, logica giuridicamente corretta e, soprattutto, esaustiva per
escludere che Senatore abbia usucapito la proprietà della servitù di parcheggio
e di passaggio oggetto del giudizio.
Per altro, il ricorrente non ha tenuto conto che la Corte di merito ha
chiaramente evidenziato che l’esercizio del diritto di passaggio di cui si dice
aveva origine in un contratto di affitto intervenuto tra i genitori Morrrone ed
Agnese Lamberti (madre dell’appellante), né poteva ragionevolmente
sostenersi che quest’ultimo non fosse a conoscenza di tale rapporto
contrattuale e che non esercitasse il passaggio con la madre: l’appellante,
_

pertanto, non può invocare l’applicabilità delle norme in materia di
usucapione non esercitando il possesso del diritto di passaggio e sosta con
l’animo del titolare del diritto. A fronte delle valutazioni della Corte
napoletana il ricorrente, in verità, contrappone le proprie (per altro, generiche,
per quanto non opportunamente correlate al petitum e alla causa petendi del
giudizio), ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle
compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa
sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol
perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal
giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.
Ric. Rg. 2320 del 2008

Rel. A Scalisi

k

,

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n.3
cpc, insorta per essere la decisione impugnata contraddittoria, priva di idonea
motivazione, che percorre un cammino

logico giuridico in insanabile

contrasto con le risultanze processuali. E tanto in relazione al combinato
disposto di cui agli artt. 100, 112e 113 cpc., e l’art. 1158 cc.

.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe sostenuta da una
motivazione non ancorata alle prove raccolte in primo grado. La Corte di
merito, specifica il ricorrente, avrebbe dichiarato che “in fatto il Senatore
afferma di aver esercitato il passaggio sulla strada a far tempo dal 1979 sulla
stradina esistente fin dal 1974 Viceversa essa è stata realizzata solo nel 1985”
specificando “a seguito di un esposto del Morrone ….per avere la sua colona
,

Lamberti iniziati lavori di muratura per creare un accesso alla SS. 18” epperò,
così affermando la Corte, mostra di

non aver tenuto conto dei documenti

delle prove testimoniali. Se avesse tenuto conto dei documenti, avrebbe
accertato che la denuncia del Morrone riguardava lavori di ampiamento
dell’ingresso, con apposizione di un più ampio cancello in ferro e lavori lungo
il muro di contenimento posto a difesa della SS 18. La strada però vi era dal
1964 prima dell’acquisto del terreno da parte del Morrone: risulta fotografata
dall’Ufficio

tecnico

del

Comune

di

Cava

dei

Tirreni

nel

1972

aerofotogrammetria operata in occasione del Nuovo Piano Regolatore della
Città. Anche le deposizioni dei testimoni (D’Amico Francesco, Bisogno
Felice l’Agronomo Salsano Giovanni) confermerebbero la stessa circostanza.
2.1= Il motivo – in disparte ogni altro profilo di irritualità – è inammissibile
per non esser stato confezionato in modo conforme all’art. 366 bis cod. proc.
civ.. introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 e applicabile alla fattispecie
Ric. Rg. 2320 del 2008

Rel. A. Scalisi

k

in forza della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, essendo stata, la
sentenza impugnata, pubblicata in data 27 settembre 2007.
Va, difatti, applicato nella specie il seguente principio di diritto (espresso da
questa Corte in varie occasioni ed in particolare, fra le tante Cass., sez. un., 1
ottobre 2007, n. 20603): è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc.

civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso il quale non sia
accompagnato dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da

.

circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un
rigetto del quesito formulato dalla parte.
2.1.a).= Tuttavia il ricorrente non ha tenuto conto che la Corte napoletana,
oltre ad affermare che solo nel 1985 era stato creato dall’affittuaria un accesso

alla SS 118, ha ritenuto che sino al 1996 il passaggio era stato esercitato
dall’attore in forza del diritto all’uso della strada spettante alla madre
affittuaria e che non vi era stata alcuna intrerversio possessionis almeno fino
allo sfratto del 1996. In particolare, la Corte distrettuale ha avuto modo di
affermare che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la
presunzione di possesso che l’art. 1141 cc. ricollega ad un potere di fatto sulla
cosa che si manifesta in attività corrispondenti all’esercizio della proprietà o
di altro diritto reale: è, infatti, pacifico che la detta presunzione, non opera in
favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in
nome del possessore e per sua volontà sia che si tratti di detenzione
qualificata, sia di mera disponibilità materiale del bene o detenzione semplice.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc., condannato ala pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

.

Ric. Rg. 2320 del 2008

Rel. A. Scalisi

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PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida inE. 4.200,00 di cui E. 200,00
per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Corte Suprema di Cassazione il 30 aprile 2014
Il Consigliere relatore

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Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

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